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Nuove incombenze per le imprese: polizze obbligatorie entro il 31 dicembre 2024

di Francesco Barone | 15 Gennaio 2024
Nuove incombenze per le imprese: polizze obbligatorie entro il 31 dicembre 2024

La Legge di Bilancio 2024 prevede che le imprese, con sede legale in Italia, assicurino i terreni e fabbricati, gli impianti e macchinari, nonché le attrezzature industriali e commerciali contro i danni causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Le polizze assicurative devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2024. Da questo obbligo sono escluse le imprese agricole.

Premessa

I rischi catastrofali rappresentano uno dei fattori che sta assumendo, progressivamente, sempre più rilevanza ai fini delle analisi e delle stime sulle prospettive di crescita e sostenibilità della spesa pubblica nei prossimi anni.

Come spiegato nella relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2024, l’Italia risulta infatti particolarmente esposta a tali rischi, capaci di generare danni significativi alle popolazioni, al tessuto imprenditoriale e alle infrastrutture pubbliche e di produrre costi ingenti ed imprevisti per lo Stato.

In particolare, gli oneri e le spese connessi agli eventi catastrofali sono riconducibili entro le seguenti tre categorie:

  1. spese legate al primo soccorso;
  2. spese per la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche essenziali;
  3. spese per la ricostruzione di abitazioni e plessi industriali e/o commerciali.

A legislazione vigente, le tre categorie di spese sopra indicate, potenzialmente di importo molto rilevante, sono interamente sostenute dallo Stato a valere su risorse nazionali, salvo per la parte di contributo a carico del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, a cui si aggiunge la riserva per gli aiuti d’urgenza, con conseguente impatto non previsto sulla finanza pubblica.

Il tema dei rischi naturali è stato poi oggetto, negli ultimi anni, in maniera progressivamente rilevante, del dibattito a livello internazionale. A tal riguardo, si rammenta che nel 2021, proprio nell’ambito della Presidenza italiana del G20, i c.d. “climate-related risks” sono stati inseriti nel sistema di sorveglianza globale al fine di consentire un’analisi sistematica degli stessi.

Tanto precisato, la Legge di Bilancio 2024 ha tenuto conto di quando suddetto, intervenendo con determinate norme che hanno lo scopo di disciplinare, in modo organico, il sistema assicurativo dei beni facenti parte delle imprese.

La Legge di Bilancio 2024

L’art. 1, commi 101-111, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, definisce un sistema di copertura dei danni prodotti da eventi catastrofali e calamitosi.

Obbligo per le imprese

In particolare, il comma 101 stabilisce che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., sono obbligate a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni, di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Le imprese sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Si ritiene che il richiamo all’art. 2424 c.c. previsto dalla normativa, serve solo ad individuare le immobilizzazioni che dovranno essere assicurate. Ne consegue che, tutte le imprese, a prescindere dal regime contabile adottato, sono tenute a stipulare le citate polizze assicurative.

Il comma 102 specifica che, la stipula del contratto assicurativo da parte delle imprese, ha carattere obbligatorio. La norma prosegue disponendo che, dell’inadempimento di tale obbligo, si tiene conto in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Sembra di capire quindi che, la mancata stipula del contratto di assicurazione a copertura dei danni causati sui beni sopra individuati, comporta l’impossibilità, per l’impresa, di ricevere erogazioni pubbliche previste per danni derivanti da eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.

L’obbligo di assicurazione in esame non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

La franchigia

Con riferimento alle caratteristiche del contratto, viene stabilito che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione in argomento, lo stesso deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Lo “scoperto” consiste in una clausola contrattuale in base alla quale una percentuale del danno, da dedurre dall’indennizzo, rimane a carico del contraente nei casi previsti dalle condizioni di polizza. Con il termine “franchigia” si fa riferimento a una clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro. Il “premio” (o i premi, quando si tratta di più pagamenti periodici) costituisce sostanzialmente il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia e viene calcolato dall’impresa sulla base della valutazione del rischio che intende assumere ovvero sulla base della probabilità che si verifichi il fatto dannoso coperto da garanzia, cioè il sinistro.

Decreto attuativo

Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in esame, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo.

Il Decreto può “incidere” anche sulla determinazione e sull’adeguamento periodico dei premi nonché sull’aggiornamento dei valori riguardanti lo scoperto o la franchigia e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, da parte delle imprese di assicurazione, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

Esclusioni

Le suddette disposizioni non si applicano agli imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 c.c., per le quali resta fermo quanto stabilito dall’art. 1, comma 515 ss. della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

In proposito, e per completezza di argomento, si ricorda che, l’art. 1, commi 515-519 della Legge di Bilancio 2022, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), un “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2022, successivamente incrementata di 9,5 milioni di euro per l’anno 2023 dall’art. 1, comma 302 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 30 dicembre 2022.

In base al comma 516, le funzioni di soggetto gestore del Fondo, sono affidate all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l’adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata.

Il successivo comma 519, infine, ha previsto che, al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all’attuazione del Fondo mutualistico, nonché della misura “assicurazioni agevolate in agricoltura” prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della Legge n. 183/1987, fosse incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura “assicurazioni agevolate in agricoltura”, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

Riferimenti normativi:

  • Codice civile, artt. 2135 e 2188;
  • Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-111
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 515-519
  • Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, D.M. 30 dicembre 2022

 

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