Commento
DICHIARAZIONI, SANZIONI

Il ritardo nell’invio dei modelli dichiarativi

di Marco Baldin | 22 Gennaio 2024
Il ritardo nell’invio dei modelli dichiarativi

Il termine ultimo fissato per l’invio dei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2022, per i soggetti c.d. “solari”, era stabilito nel 30 novembre 2023. Per chi non ha presentato il modello entro il termine previsto dalla norma vi è ancora possibilità di inviare una “dichiarazione tardiva” entro il 28 febbraio  2024. Lo scopo del presente contributo è quello di fornire una sintesi degli aspetti sanzionatori in capo al contribuente e all’intermediario in merito al tardivo invio dei modelli dichiarativi.

Mancato invio dei modelli dichiarativi nei termini di legge

Per i soggetti aventi un esercizio coincidente con l’anno solare il 30 novembre era il termine ultimo per presentare i modelli dichiarativi.

Può succedere che, per varie ragioni, non si sia potuto provvedere all’invio delle dichiarazioni nei termini previsti dalla legge.

Questa situazione di irregolarità può essere sanata con il ravvedimento della dichiarazione tardiva, da presentare entro il termine di 90 giorni (ovvero entro il 28 febbraio 2024 il modello reddituale relativo all’anno d’imposta 2022).

Al fine di rendere più chiare questa situazioni e quali sono gli aspetti sanzionatori relativi al contribuente ed all’intermediario occorre, innanzitutto, distinguere gli aspetti sanzionatori tra dichiarazione inviata tardivamente e dichiarazione omessa.

Dichiarazione inviata tardivamente

Questa casistica si verifica quando l’adempimento è stata stato effettuato oltre il termine per la presentazione delle dichiarazioni, anche se l’impegno alla trasmissione è stato assunto prima della scadenza del suddetto termine.

Aspetti sanzionatori in capo al contribuente

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E/2002 ha precisato come il contribuente sia sanzionato autonomamente, ancorché la violazione possa dipendere dal comportamento dell’intermediario.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento della sanzione di 25,00 euro (1/10 x 250,00 euro), ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non già regolarizzate.

Posizione dell’intermediario

L’intermediario provvede alla trasmissione telematica tardiva nel caso in cui sia effettuata la trasmissione oltre un mese dall’assunzione dell’impegno, nel caso in cui l’impegno stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni.

Nel caso in cui sia il contribuente a formulare una richiesta di trasmissione tardiva della dichiarazione, l’invio dovrà comunque essere effettuato entro un mese dalla data dell’impegno formalmente assunto.

In entrambi i casi occorre considerare che la tardività nella presentazione della dichiarazione è interamente imputabile al contribuente, purché la trasmissione avvenga entro un mese dalla richiesta.
Pertanto il soggetto incaricato non sarà passibile di sanzione e non dovrà effettuare alcun ravvedimento.

Negli altri casi l’intermediario, per ravvedersi in maniera corretta in ipotesi di mancato invio telematico, è tenuto a versare la sanzione prevista dall’art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997, ridotta a 1/10 del minimo (51,00 euro) per ogni trasmissione tardiva.

Dichiarazione omessa

Le dichiarazioni reddituali presentate con un ritardo superiore a 90 giorni sono considerate “omesse”.

A livello sanzionatorio, per l’omessa presentazione dichiarazione a debito, si applica una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute (minimo 250,00 euro) e, nel caso in cui dichiarazione è presentata entro la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo trova applicazione la sanzione dal 60% al 120% (minimo 200,00 euro).

Diversamente, per l’omessa presentazione dichiarazione senza debito d’imposta, si applica la sanzione da 250,00 euro a 1.000,00 euro (a 2.000 euro per IVA) e la sanzione da 150,00 euro a 500,00 euro (a 1.000,00 euro per IVA) se la dichiarazione è presentata entro la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo.

Queste sanzioni sono imputabili esclusivamente nei confronti del contribuente considerato che le dichiarazioni “omesse” costituiscono, in ogni caso, un valido titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.

L’omessa trasmissione telematica da parte dell’intermediario si verifica soltanto nei casi di trasmissione non effettuata affatto o non andata a buon fine.

Intermediari abilitati e sanzioni a loro carico

Intermediari abilitati

I soggetti abilitati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni sono:

  • gli iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri, dei Periti commerciali e dei Consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché le associazioni tra soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • i centri di assistenza fiscale per le imprese, per i lavoratori dipendenti e per i pensionati;
  • gli altri soggetti incaricati individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

I soggetti sopra elencati, anche se possono non assumere l’impegno a trasmettere in via telematica le dichiarazioni compilate da terzi, sono comunque obbligati ad inviare telematicamente le dichiarazioni dagli stessi predisposte.

Sanzioni

A carico degli intermediari abilitati che non trasmettono, o trasmettono con ritardo, le dichiarazioni, risulta applicabile una sanzione che va da un minimo di 516,00 euro a un massimo di 5.164,00 euro.

Questa sanzione edittale può essere ridotta nella misura del 50% in caso di trasmissione della dichiarazione entro 30 giorni (art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 472/1997) dalla scadenza del relativo termine. In questo caso la misura della sanzione ridotta risulta essere fissata nella misura tra 258,00 euro fino ad 2.582,00 euro.

Incarico

Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio assume una rilevanza cruciale l’incarico assunto e soprattutto la data attribuita allo stesso.

Infatti, nel caso in cui il soggetto incaricato assolva al suo obbligo entro un mese dalla richiesta, lo stesso non è sanzionabile.

Nell’ipotesi in cui il contribuente richieda l’invio telematico oltre il termine di legge, l’incaricato alla trasmissione telematica è tenuto a effettuare l’invio entro un mese dall’assunzione dell’incarico per la trasmissione.

Considerato che la data di assunzione dell’incarico alla trasmissione telematica è indicata nel frontespizio della dichiarazione: in ipotesi di dichiarazioni trasmesse oltre il termine di legge per cause non imputabili all’intermediario, occorre indicare la data corretta di assunzione dell’impegno che non deve essere, in tal caso, anteriore di oltre un mese rispetto alla data di effettivo invio.

Concorso di violazioni e cumulo

Da ultimo occorre rammentare che l’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, dispone che la violazione di diverse disposizioni perpetrata con una sola azione o omissione è punita con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

Riferimenti normativi: