Premessa
La Legge delega per la riforma fiscale, Legge n. 111/2023, ha stabilito principi e criteri che l’Esecutivo è tenuto a rispettare nell’introdurre progressivamente nell’ordinamento esistente nuove disposizioni tese a riordinare e semplificare l’attuale sistema tributario. In quest’ottica sono state assunte con il Decreto legislativo qui in esame le disposizioni di seguito commentate, che consentono di snellire e velocizzare adempimenti e pagamenti.
IVA inferiore a 100 euro, versamento con la liquidazione successiva
L’art. 9 del Decreto di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, intervenendo sull’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 100/1998, modifica la soglia sotto la quale il versamento dell’IVA periodica può essere rinviato alla liquidazione successiva.
Dall’anno 2024, laddove dalla liquidazione periodica IVA emerga un debito inferiore a 100 euro, il versamento potrà essere rinviato alla liquidazione successiva (dapprima la soglia era pari a euro 25,82).
Con la medesima disposizione viene altresì precisato che il versamento, indipendentemente dall’importo, deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno cui la liquidazione periodica si riferisce.
Si ricorda che il Decreto qui in esame ha introdotto una disposizione pressoché analoga anche per quanto riguarda il versamento delle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e su altri redditi). Tali ritenute, a partire dai compensi erogati nel 2024, se di ammontare inferiore a 100 euro potranno essere versate insieme a quelle relative al mese successivo. I versamenti rinviati, relativi ai mesi da gennaio a novembre, anche se di ammontare complessivamente inferiore a 100 euro dovranno essere effettuati entro il 16 novembre, mentre i versamenti relativi alle ritenute operate nel mese di dicembre dovranno, indipendentemente dall’importo, essere effettuati entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
Addebito in conto del modello F24 con scadenze future
L’art. 17 del Decreto di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, intervenendo in modifica all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introduce una nuova modalità di “prenotazione” dei modelli di versamento F24.
Con riferimento ai versamenti rateali delle imposte e contributi che emergono dalla dichiarazione dei Redditi, così come con riferimento a altre tipologie di pagamenti rateali (quali, ad esempio, in caso di rateazione delle somme dovute a seguito di controllo formale) sarà possibile inviare in un’unica soluzione tutti i modelli F24, richiedendo l’addebito di ciascuna di esse alla prevista scadenza, mediante autorizzazione di addebito in conto.
Ai fini della concreta attuazione della misura è necessario che venga adottato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale saranno stabiliti i criteri e le modalità applicative.
Da quanto è possibile desumere dal tenore della norma, nonché dalla relazione illustrativa, pare di intendere che sarà possibile inviare più modelli F24 in un unico “pacchetto”, precisando per ciascuna delega la data di addebito in conto corrente, senza dover procedere a più invii separati per scadenza.
Per quanto riguarda il versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo imposte e primo acconto, scaturenti dal modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, si ricorda che l’art. 8 del Decreto qui in esame ha modificato i termini di versamento, prevedendo che le rate successive alla prima dovranno essere onorate ogni 16 del mese da parte di tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA. Inoltre, l’ultima rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre, e non entro il 30 novembre come attualmente previsto.
Versamento del modello F24 anche con PagoPA
L’art. 18 del Decreto di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, intervenendo in modifica all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introduce una nuova modalità di pagamento dei modelli F24, che andrà ad affiancarsi a quelle già esistenti.
Il contribuente potrà onorare le somme dovute anche avvalendosi degli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma digitale PagoPA, di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Anche con riferimento a questa innovazione, occorre attendere l’emanazione di un provvedimento attuativo a cura del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità, anche progressive, di effettiva fruizione del nuovo canale di pagamento.
Riferimenti normativi:
Decreto “Semplificazioni adempimenti”: cambiano termini e modalità di versamento
di Sandra Pennacini | 2 Gennaio 2024
Il Decreto legislativo di attuazione della Legge delega per la riforma fiscale, Legge n. 111/2023 (atto del Governo n. 93 “Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”) introduce novità ai termini di versamento, modificando la soglia sotto la quale il versamento IVA può essere rinviato alla liquidazione periodica successiva. Viene inoltre introdotta la possibilità di “prenotare” pagamenti futuri tramite un’unica trasmissione di più modelli F24 e prevista la possibilità di onorare i versamenti dovuti tramite PagoPA.
Premessa
La Legge delega per la riforma fiscale, Legge n. 111/2023, ha stabilito principi e criteri che l’Esecutivo è tenuto a rispettare nell’introdurre progressivamente nell’ordinamento esistente nuove disposizioni tese a riordinare e semplificare l’attuale sistema tributario. In quest’ottica sono state assunte con il Decreto legislativo qui in esame le disposizioni di seguito commentate, che consentono di snellire e velocizzare adempimenti e pagamenti.
IVA inferiore a 100 euro, versamento con la liquidazione successiva
L’art. 9 del Decreto di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, intervenendo sull’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 100/1998, modifica la soglia sotto la quale il versamento dell’IVA periodica può essere rinviato alla liquidazione successiva.
Dall’anno 2024, laddove dalla liquidazione periodica IVA emerga un debito inferiore a 100 euro, il versamento potrà essere rinviato alla liquidazione successiva (dapprima la soglia era pari a euro 25,82).
Con la medesima disposizione viene altresì precisato che il versamento, indipendentemente dall’importo, deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno cui la liquidazione periodica si riferisce.
Si ricorda che il Decreto qui in esame ha introdotto una disposizione pressoché analoga anche per quanto riguarda il versamento delle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e su altri redditi). Tali ritenute, a partire dai compensi erogati nel 2024, se di ammontare inferiore a 100 euro potranno essere versate insieme a quelle relative al mese successivo. I versamenti rinviati, relativi ai mesi da gennaio a novembre, anche se di ammontare complessivamente inferiore a 100 euro dovranno essere effettuati entro il 16 novembre, mentre i versamenti relativi alle ritenute operate nel mese di dicembre dovranno, indipendentemente dall’importo, essere effettuati entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
Addebito in conto del modello F24 con scadenze future
L’art. 17 del Decreto di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, intervenendo in modifica all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introduce una nuova modalità di “prenotazione” dei modelli di versamento F24.
Con riferimento ai versamenti rateali delle imposte e contributi che emergono dalla dichiarazione dei Redditi, così come con riferimento a altre tipologie di pagamenti rateali (quali, ad esempio, in caso di rateazione delle somme dovute a seguito di controllo formale) sarà possibile inviare in un’unica soluzione tutti i modelli F24, richiedendo l’addebito di ciascuna di esse alla prevista scadenza, mediante autorizzazione di addebito in conto.
Ai fini della concreta attuazione della misura è necessario che venga adottato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale saranno stabiliti i criteri e le modalità applicative.
Da quanto è possibile desumere dal tenore della norma, nonché dalla relazione illustrativa, pare di intendere che sarà possibile inviare più modelli F24 in un unico “pacchetto”, precisando per ciascuna delega la data di addebito in conto corrente, senza dover procedere a più invii separati per scadenza.
Per quanto riguarda il versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo imposte e primo acconto, scaturenti dal modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, si ricorda che l’art. 8 del Decreto qui in esame ha modificato i termini di versamento, prevedendo che le rate successive alla prima dovranno essere onorate ogni 16 del mese da parte di tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA. Inoltre, l’ultima rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre, e non entro il 30 novembre come attualmente previsto.
Versamento del modello F24 anche con PagoPA
L’art. 18 del Decreto di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, intervenendo in modifica all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introduce una nuova modalità di pagamento dei modelli F24, che andrà ad affiancarsi a quelle già esistenti.
Il contribuente potrà onorare le somme dovute anche avvalendosi degli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma digitale PagoPA, di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Anche con riferimento a questa innovazione, occorre attendere l’emanazione di un provvedimento attuativo a cura del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale saranno stabiliti i termini e le modalità, anche progressive, di effettiva fruizione del nuovo canale di pagamento.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello F24Liquidazioni e versamenti
Questo documento fa parte del FocusRIFORMA FISCALE 2023