Regime speciale IVA per l’agricoltura
I produttori agricoli che cedono prodotti agricoli compresi nella Tabella A, parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972, hanno la possibilità di determinare l’IVA detraibile applicando all’ammontare delle cessioni imponibili un apposito coefficiente definito “percentuale di compensazione”. In buona sostanza, questa previsione normativa contenuta nell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, consente di calcolare l’IVA portata in detrazione in via forfetaria mediante l’applicazione di specifiche percentuali di compensazione applicate all’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli effettuate.
L’eventuale differenziale positivo tra l’imposta detratta in base alle percentuali di compensazione e quella effettivamente assolta sugli acquisti viene denominata rendita IVA e rappresenta, a tutti gli effetti, un componente positivo di reddito del produttore agricolo.
Questo regime “speciale” IVA, proprio dei produttori agricoli, spesso risulta essere molto conveniente ma, in alcuni casi, potrebbe non esserlo.
In particolare, nel caso in cui l’impresa agricola debba effettuare ingenti investimenti, il regime previsto dall’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 potrebbe non risultare particolarmente conveniente in quanto non consente la detrazione analitica dell’imposta sostenuta sugli investimenti effettuati.
Pertanto, ai produttori agricoli è consentita la possibilità di optare anche per la determinazione dell’IVA con il sistema ordinario, ovvero quello che prevede lo scomputo dell’IVA sugli acquisti. Ovviamente nel caso in cui l’IVA sulle vendite sia superiore all’IVA sugli acquisti si deve versare all’Erario la differenza mentre se l’IVA sugli acquisti è superiore all’IVA sulle vendite si realizza un credito IVA, che può essere chiesto a rimborso oppure essere utilizzato in compensazione.
L’avvicinamento alla fine dell’anno solare è il momento più opportuno nel quale il produttore agricolo può effettuare le opportune valutazioni in merito alla convenienza nell’applicazione del regime speciale o nell’applicazione di quello ordinario.
Tra l’altro si ricorda che il regime speciale risulta essere il regime naturale di applicazione dell’IVA.
In linea di massima, nell’orientare la scelta occorre considerare che più netto è il divario a favore delle percentuali di compensazione, maggiore è la convenienza a rimanere nel regime speciale. Mentre se il margine è ridotto, è probabile risulti più conveniente il regime ordinario.
Inoltre, è corretto ricordare che l’opzione per il regime ordinario comporta un vincolo triennale, con la conseguenza che le valutazioni debbano essere proiettate su un arco temporale minimo di 3 anni.
Esempio
Immaginiamo un produttore agricolo che ceda vino da tavola per un valore di 10.000 euro + IVA 22%.
Considerando la percentuale di compensazione del 12,30% prevista per il vino, l’imposta da versare all’Erario è pari alla differenza tra l’IVA sulle vendite e l’IVA determinata forfetariamente. Per cui il calcolo sarà: 2.200,00 – 1.230,00 = 970,00. La rendita IVA sarà pari a 1.030 euro da rilevarsi come componente positivo di reddito.
Se ipotizziamo che per la produzione del vino siano stati sostenuti acquisti per materie prime per 4.000 euro con IVA al 10%, l’imposta sugli acquisti, indetraibile, sarà pari a 400 euro ed il produttore agricolo ha avuto un “guadagno” legato all’IVA di 630 euro.
Nel caso di applicazione del regime normale l’IVA dovuta all’Erario è data dalla differenza tra l’IVA riscossa sulle vendite e l’IVA assolta sugli acquisti che comporta un versamento di 1.800 euro senza che vi sia la rilevazione di alcun provento derivante dalla gestione IVA.
Requisiti soggettivi per l’applicazione del regime speciale IVA per l’agricoltura
Il regime speciale si applica ai soggetti che esercitano individualmente o in forma associata le attività agricole previste dall’art. 2135 del Codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane a prescindere dal volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente.
Si applica inoltre:
- agli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
- alle cooperative e loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001;
- alle associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
Requisiti oggettivi per l’applicazione del regime speciale IVA per l’agricoltura
Il regime è applicabile alle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Il regime speciale si applica anche:
- alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti;
- alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l’ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo.
Esercizio opzione ex art. 34, comma 11 del D.P.R. n. 633/1972
Il produttore agricolo può optare per la determinazione dell’imposta nel modo ordinario. In questo caso appare opportuno ricordare che:
- se il produttore agricolo realizza un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, non si può usufruire del regime di esonero previsto dal comma 6 del medesimo art. 34 del D.P.R. n. 633/1972;
- per i conferimenti alle cooperative in regime speciale non si possono applicare le percentuali di compensazione, ma le aliquote ordinarie;
- per i conferimenti alle cooperative la fattura deve essere emessa all’atto della consegna dei beni e non al momento del pagamento dell’acconto o del saldo. Si ricorda però che le disposizioni previste per le cessioni di beni con prezzo da determinare di cui al D.M. 15 novembre 1975 sono, in ogni caso, applicabili;
- per le vendite al minuto si deve emettere lo scontrino fiscale in formato elettronico. Infatti, l’esonero da questo adempimento spetta solo per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli in regime speciale.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 34;
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 1.
Scelta del regime IVA per i produttori agricoli
di Marco Baldin | 18 Dicembre 2023
I produttori agricoli hanno la possibilità di scegliere se determinare l’IVA con il metodo ordinario, che prevedere lo scomputo dall’IVA sulle vendite di quella applicata sugli acquisti, oppure applicando il regime speciale IVA per l’agricoltura previsto dall’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972. La scelta di un metodo o di un altro ha effetti reddituali anche significativi e deve essere ponderata attentamente, anche alla luce degli investimenti che l’impresa agricola intende fare nel futuro. Lo scopo del presente contributo è quello di offrire una panoramica sintetica sulla scelta del miglior regime IVA per il produttore agricolo.
Regime speciale IVA per l’agricoltura
I produttori agricoli che cedono prodotti agricoli compresi nella Tabella A, parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972, hanno la possibilità di determinare l’IVA detraibile applicando all’ammontare delle cessioni imponibili un apposito coefficiente definito “percentuale di compensazione”. In buona sostanza, questa previsione normativa contenuta nell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, consente di calcolare l’IVA portata in detrazione in via forfetaria mediante l’applicazione di specifiche percentuali di compensazione applicate all’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli effettuate.
L’eventuale differenziale positivo tra l’imposta detratta in base alle percentuali di compensazione e quella effettivamente assolta sugli acquisti viene denominata rendita IVA e rappresenta, a tutti gli effetti, un componente positivo di reddito del produttore agricolo.
Questo regime “speciale” IVA, proprio dei produttori agricoli, spesso risulta essere molto conveniente ma, in alcuni casi, potrebbe non esserlo.
In particolare, nel caso in cui l’impresa agricola debba effettuare ingenti investimenti, il regime previsto dall’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 potrebbe non risultare particolarmente conveniente in quanto non consente la detrazione analitica dell’imposta sostenuta sugli investimenti effettuati.
Pertanto, ai produttori agricoli è consentita la possibilità di optare anche per la determinazione dell’IVA con il sistema ordinario, ovvero quello che prevede lo scomputo dell’IVA sugli acquisti. Ovviamente nel caso in cui l’IVA sulle vendite sia superiore all’IVA sugli acquisti si deve versare all’Erario la differenza mentre se l’IVA sugli acquisti è superiore all’IVA sulle vendite si realizza un credito IVA, che può essere chiesto a rimborso oppure essere utilizzato in compensazione.
L’avvicinamento alla fine dell’anno solare è il momento più opportuno nel quale il produttore agricolo può effettuare le opportune valutazioni in merito alla convenienza nell’applicazione del regime speciale o nell’applicazione di quello ordinario.
Tra l’altro si ricorda che il regime speciale risulta essere il regime naturale di applicazione dell’IVA.
In linea di massima, nell’orientare la scelta occorre considerare che più netto è il divario a favore delle percentuali di compensazione, maggiore è la convenienza a rimanere nel regime speciale. Mentre se il margine è ridotto, è probabile risulti più conveniente il regime ordinario.
Inoltre, è corretto ricordare che l’opzione per il regime ordinario comporta un vincolo triennale, con la conseguenza che le valutazioni debbano essere proiettate su un arco temporale minimo di 3 anni.
Esempio
Immaginiamo un produttore agricolo che ceda vino da tavola per un valore di 10.000 euro + IVA 22%.
Considerando la percentuale di compensazione del 12,30% prevista per il vino, l’imposta da versare all’Erario è pari alla differenza tra l’IVA sulle vendite e l’IVA determinata forfetariamente. Per cui il calcolo sarà: 2.200,00 – 1.230,00 = 970,00. La rendita IVA sarà pari a 1.030 euro da rilevarsi come componente positivo di reddito.
Se ipotizziamo che per la produzione del vino siano stati sostenuti acquisti per materie prime per 4.000 euro con IVA al 10%, l’imposta sugli acquisti, indetraibile, sarà pari a 400 euro ed il produttore agricolo ha avuto un “guadagno” legato all’IVA di 630 euro.
Nel caso di applicazione del regime normale l’IVA dovuta all’Erario è data dalla differenza tra l’IVA riscossa sulle vendite e l’IVA assolta sugli acquisti che comporta un versamento di 1.800 euro senza che vi sia la rilevazione di alcun provento derivante dalla gestione IVA.
Requisiti soggettivi per l’applicazione del regime speciale IVA per l’agricoltura
Il regime speciale si applica ai soggetti che esercitano individualmente o in forma associata le attività agricole previste dall’art. 2135 del Codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane a prescindere dal volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente.
Si applica inoltre:
Requisiti oggettivi per l’applicazione del regime speciale IVA per l’agricoltura
Il regime è applicabile alle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Il regime speciale si applica anche:
Esercizio opzione ex art. 34, comma 11 del D.P.R. n. 633/1972
Il produttore agricolo può optare per la determinazione dell’imposta nel modo ordinario. In questo caso appare opportuno ricordare che:
Riferimenti normativi:
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Che vantaggi offre il regime speciale IVA per l'agricoltura?
Il regime speciale IVA per l'agricoltura offre la possibilità di determinare l'IVA detraibile applicando un coefficiente definito 'percentuale di compensazione', consentendo di calcolare l'IVA portata in detrazione in via forfetaria mediante l'applicazione di specifiche percentuali di compensazione alle cessioni di prodotti agricoli effettuate.
Qual è l'eventuale differenza tra l'imposta detratta e quella effettivamente assolta sugli acquisti nel regime speciale IVA per l'agricoltura?
L'eventuale differenziale positivo tra l'imposta detratta in base alle percentuali di compensazione e quella effettivamente assolta sugli acquisti viene denominata rendita IVA e rappresenta un componente positivo di reddito del produttore agricolo.
Quali sono le situazioni in cui il regime previsto dall'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 potrebbe non risultare particolarmente conveniente?
Nel caso in cui l'impresa agricola debba effettuare ingenti investimenti, il regime speciale potrebbe non risultare conveniente in quanto non consente la detrazione analitica dell'imposta sostenuta sugli investimenti effettuati.
Cosa comporta l'opzione per il regime ordinario nel regime speciale IVA per l'agricoltura?
L'opzione per il regime ordinario comporta un vincolo triennale, con la conseguenza che le valutazioni debbano essere proiettate su un arco temporale minimo di 3 anni.
A chi si applica il regime speciale IVA per l'agricoltura?
Il regime speciale si applica ai soggetti che esercitano attività agricole previste dall'art. 2135 del Codice civile, attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura, di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane, e ad altri soggetti previsti dalla legislazione vigente.