Commento
ANTIRICICLAGGIO, ADEMPIMENTI

Le indicazioni sullo stop al Registro dei titolari effettivi

di Armando Urbano | 22 Dicembre 2023
Le indicazioni sullo stop al Registro dei titolari effettivi

Il TAR per il Lazio, sezione IV, con ordinanza n. 8083 del 6 dicembre 2023 ha sospeso l’efficacia del Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023 e ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 marzo 2024.

Scadenza sospesa per la comunicazione dati del titolare effettivo

Il Registro dei titolari effettivi previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007, disciplinato dalle disposizioni attuative contenute nel Decreto Ministeriale n. 55/2022 e divenuto operativo in data 10 ottobre 2023 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, è stato temporaneamente sospeso a seguito dell’ordinanza cautelare n. 8083/2023 emessa dalla sezione IV del TAR per il Lazio.

I giudici amministrativi hanno accolto le istanze cautelari proposte con ricorso da Assoservizi Fiduciari, nell’interesse di tutte le sue associate, sostenute anche con un intervento ad adiuvandum di Aletti Fiduciaria s.p.a. dopo aver attentamente valutato sia il fumus bonis iuris che il periculum in mora evidenziati nel ricorso.

Quanto al fumus boni iuris i giudici evidenziano che “le plurime e articolate censure formulate da parte ricorrente presentano profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito”.

Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, “tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione”, previsto per lo scorso 11 dicembre 2023, i giudici del TAR per il Lazio hanno accolto l’istanza cautelare con la quale parte ricorrente chiedeva di sospende l’efficacia del Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023.

Di conseguenza, poiché l’udienza di merito è stata fissata per il giorno 27 marzo 2024, la scadenza per adempiere all’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi nell’apposito Registro è temporaneamente sospesa sino al pronunciamento sul giudizio di merito.

È opportuno precisare che:

  1. il ricorso proposto da Assoservizi Fiduciari riguarda esclusivamente la comunicazione dei titolari effettivi delle società fiduciarie, dei trust e degli altri istituti considerati “affini” ai trust e di conseguenza la discussione del merito riguarderà solo tali enti;
  2. la sospensione riguarda sia il termine di scadenza del primo popolamento del Registro, fissato allo scorso 11 dicembre 2023, sia il termine di comunicazione per i soggetti obbligati che si sono costituiti a decorrere dal 10 ottobre 2023.

Si rammenta che l’obbligo di effettuare la comunicazione riguarda:

  • le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (le società a responsabilità̀ limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società cooperative);
  • le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro di cui al D.P.R. n. 361/2000 nonché quelle iscritte nei Registri regionali delle persone giuridiche private, qualora le stesse abbiano un ambito di operatività limitato al territorio di una Regione e operino nelle materie di competenza regionale (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche);
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.

Per i soggetti che si sono costituiti dal 10 ottobre 2023 in poi l’iscrizione nel Registro dei titolari effettivi deve avvenire:

  • per le s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese;
  • per le persone giuridiche private entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;
  • per i trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) entro 30 giorni dalla costituzione.

FAQ e ulteriori dubbi sull’adempimento

Nonostante il 20 novembre 2023 siano state pubblicate le FAQ - Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi, elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Banca d’Italia e dalla UIF, numerosi sono i dubbi che devono ancora essere fugati sull’adempimento.

In particolare, si attende di conoscere se devono iscriversi nel Registro dei titolari effettivi:

  • gli Enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) che hanno ottenuto la personalità giuridica, siano tenuti o meno all’iscrizione nella sezione autonoma del Registro dei titolari effettivi, al pari delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000;
  • le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che hanno acquisito la personalità giuridica, in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 39/2021, con l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

Inoltre, le FAQ sulla titolarità effettiva hanno fatto sorgere una serie di dubbi in merito alla proprietà indiretta nell’ambito delle catene di controllo, ai sensi dell’ art. 20, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, precisando che “nell’ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c.”.

Sono considerate società controllate: le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Le FAQ hanno anche precisato che ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di una società di capitali, il c.d. criterio della proprietà e il c.d. criterio del controllo di cui ai commi 23 dell’art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 trovano applicazione secondo l’ordine indicato dalla norma che prevede:

  • costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  • costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

  • del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Qualora non sia possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

In attesa di conoscere quelle che saranno le nuove scadenze per l’invio delle comunicazioni al Registro dei titolari effettivi ci si auspica che, sino alla prossima primavera, vengano forniti gli ulteriori chiarimenti che si attendono per poter adempiere correttamente a quanto richiesto dalla normativa.

Riferimenti normativi:

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