Premessa
La razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari passa anche dalla dichiarazione precompilata, strumento che continua a essere centrale, e che vede crescere sempre di più la platea dei possibili fruitori. Il c.d. Decreto “Semplificazioni adempimenti” dedica alle dichiarazioni precompilate gli artt. 1, 2, 19 e 20, di seguito analizzati nelle principali novità introdotte.
730 precompilato: dal 2024 modalità di compilazione semplificata per dipendenti e pensionati
L’art. 1 del Decreto di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari prevede un cambio di paradigma nei meccanismi di fruizione delle dichiarazioni precompilate da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati.
La novità è sostanzialmente di carattere tecnico: attualmente il contribuente si vede proporre la dichiarazione compilata nei righi di interesse, e può, separatamente, verificare quali “fonti” sono state utilizzate per tale compilazione. Laddove alcune informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria non siano state esposte in dichiarazione (ciò accade, ad esempio, nella prima annualità per la quale risultano bonifici inerenti a spese di ristrutturazione o altri bonus edilizi), il contribuente si vede costretto a riportare le ulteriori informazioni utili intervenendo direttamente sul modello di dichiarativo, dovendo pertanto consultare le istruzioni per comprendere le modalità di corretta esposizione.
Con la nuova dichiarazione precompilata, le cui modalità tecniche dovranno essere stabilite con successivo Decreto “MEF”, cambia l’approccio, poiché il contribuente non si vedrà proporre il dichiarativo precompilato, bensì l’intera base dati delle informazioni a disposizione dell’amministrazione finanziaria; i dati, se confermati da parte del contribuente, saranno direttamente “incasellati” nel corretto rigo del modello 730.
Le nuove funzionalità saranno rese disponibili a partire dal 2024, ma solo a favore dei contribuenti che si occupano in prima persona del proprio dichiarativo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Solo negli anni successivi, secondo un calendario ad oggi non meglio precisato, le nuove funzioni saranno rese disponibili anche ai soggetti delegati dai contribuenti.
La nuova modalità di compilazione del modello 730, che viene definita “semplificata”, non fa venire meno il vantaggio dell’esclusione dai controlli formali per tutti quei dati che vengono confermati così come proposti dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.
Restano quindi pienamente validi i vantaggi di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014, secondo il quale, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, effettuata direttamente da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate non effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, fermo restando il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni; laddove la precompilata sia oggetto di modifica, il controllo formale può essere effettuato solo con riferimento ai documenti che hanno determinato la modifica stessa.
730 precompilato: si amplia la platea dei fruitori
L’art. 2 e l’art. 19 del Decreto legislativo qui in esame prevedono l’ampliamento della platea dei contribuenti cui sarà consentito l’utilizzo della dichiarazione precompilata.
A partire dal 2024 il modello 730 precompilato potrà essere presentato anche da persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati. Più nel dettaglio, l’art. 2 prevede di estendere la possibilità di utilizzo del modello da parte delle persone fisiche non titolari di partita IVA, consentendo loro di rappresentare in tale modello tutte le tipologie di redditi conseguiti. Il successivo art. 19 prevede invece l’introduzione, in via sperimentale, della dichiarazione precompilata anche per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa.
Con riferimento all’ampliamento delle tipologie di reddito dichiarabili con modello 730 (art. 2), il Decreto rimanda a successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definiranno, per ciascun anno, quali nuove tipologie di reddito potranno trovare accoglimento nel dichiarativo.
L’ampliamento della potenziale platea del modello 730 avverrà pertanto gradualmente nel tempo, e l’effettiva portata della novità potrà essere valutata solo all’atto dell’emanazione dei necessari provvedimenti.
Per quanto riguarda, invece, l’introduzione in via sperimentale della precompilata anche per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa, l’art. 19 del Decreto prevede che la base dati presente negli archivi dell’amministrazione finanziaria (oneri, spese, certificazioni uniche, ecc.) venga messa a disposizione dei contribuenti e degli intermediari delegati a partire dal 2024.
I benefici di questa innovazione non risiedono solo nella disponibilità, per contribuenti ed intermediari, delle informazioni note all’amministrazione finanziaria, ma anche e soprattutto nel fatto che vengono estesi i benefici di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014, già in precedenza richiamati, ovverosia l’assenza di controlli formali sui dati che non sono oggetto di modifica nel caso in cui la dichiarazione venga presentata direttamente dal contribuente. Nel caso in cui, invece, la dichiarazione venga presentata tramite CAF o intermediario, non saranno oggetto di controllo formale le sole spese sanitarie, a condizione che vengano confermate così come proposte, senza modifiche.
730 precompilato: diviene libera la forma di pagamento/rimborso
A partire dal 2024 entrerà in vigore un’importante novità fruibile dai contribuenti cui è consentito fare ricorso al modello 730, ovvero la possibilità di scegliere liberamente la modalità di rimborso o versamento delle imposte, indipendentemente dalla presenza di un sostituto di imposta.
Dal 2024 il contribuente che presenta modello 730 potrà scegliere di ottenere l’eventuale rimborso direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate, o versare le imposte dovute con modello F24, alle medesime scadenze previste per i Redditi, anche in presenza di sostituto di imposta. Se il dichiarativo viene presentato per il tramite dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, il sistema metterà direttamente a disposizione la delega per il versamento delle somme eventualmente dovute, consentendo di effettuare il pagamento direttamente “on line”.
730 precompilato: nuovi obblighi di comunicazione dei dati ai fini dell’ampliamento della base dati
Un’ulteriore novità che viene introdotta nell’ambito delle dichiarazioni precompilate, anch’essa nella direzione di ampliarne il più possibile l’utilizzo, è quella prevista dall’art. 20 del Decreto qui in esame, che prevede la possibilità di introdurre nuovi obblighi di comunicazione con riferimento ai redditi percepiti dai contribuenti.
Con Decreto “MEF” potranno essere introdotti nuovi obblighi di comunicazione a carico di soggetti terzi, finalizzati all’ampliamento della base dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria per la predisposizione delle precompilate.
Come si legge in relazione illustrativa, ad esempio, il MEF potrebbe introdurre l’obbligo nei confronti del GSE (Gestore dei servizi energetici S.p.A.) di trasmettere i dati relativi ai proventi corrisposti alla persona fisica che ha optato per la vendita dell’energia prodotta in esubero dal proprio impianto fotovoltaico.
Riferimenti normativi:
Decreto “Semplificazioni adempimenti”: rivoluzione precompilate
di Sandra Pennacini | 20 Dicembre 2023
Il Decreto legislativo di attuazione della Legge delega per la riforma fiscale, Legge n. 111/2023 (atto del Governo n. 93 “Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”) porta con sé numerose novità in materia di dichiarazioni precompilate. Lo strumento vede la sua portata ampliata, sia in termini di soggetti che possono avvalersene, sia in termini di flessibilità di utilizzo.
Premessa
La razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari passa anche dalla dichiarazione precompilata, strumento che continua a essere centrale, e che vede crescere sempre di più la platea dei possibili fruitori. Il c.d. Decreto “Semplificazioni adempimenti” dedica alle dichiarazioni precompilate gli artt. 1, 2, 19 e 20, di seguito analizzati nelle principali novità introdotte.
730 precompilato: dal 2024 modalità di compilazione semplificata per dipendenti e pensionati
L’art. 1 del Decreto di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari prevede un cambio di paradigma nei meccanismi di fruizione delle dichiarazioni precompilate da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati.
La novità è sostanzialmente di carattere tecnico: attualmente il contribuente si vede proporre la dichiarazione compilata nei righi di interesse, e può, separatamente, verificare quali “fonti” sono state utilizzate per tale compilazione. Laddove alcune informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria non siano state esposte in dichiarazione (ciò accade, ad esempio, nella prima annualità per la quale risultano bonifici inerenti a spese di ristrutturazione o altri bonus edilizi), il contribuente si vede costretto a riportare le ulteriori informazioni utili intervenendo direttamente sul modello di dichiarativo, dovendo pertanto consultare le istruzioni per comprendere le modalità di corretta esposizione.
Con la nuova dichiarazione precompilata, le cui modalità tecniche dovranno essere stabilite con successivo Decreto “MEF”, cambia l’approccio, poiché il contribuente non si vedrà proporre il dichiarativo precompilato, bensì l’intera base dati delle informazioni a disposizione dell’amministrazione finanziaria; i dati, se confermati da parte del contribuente, saranno direttamente “incasellati” nel corretto rigo del modello 730.
Le nuove funzionalità saranno rese disponibili a partire dal 2024, ma solo a favore dei contribuenti che si occupano in prima persona del proprio dichiarativo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Solo negli anni successivi, secondo un calendario ad oggi non meglio precisato, le nuove funzioni saranno rese disponibili anche ai soggetti delegati dai contribuenti.
La nuova modalità di compilazione del modello 730, che viene definita “semplificata”, non fa venire meno il vantaggio dell’esclusione dai controlli formali per tutti quei dati che vengono confermati così come proposti dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.
Restano quindi pienamente validi i vantaggi di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014, secondo il quale, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, effettuata direttamente da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate non effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, fermo restando il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni; laddove la precompilata sia oggetto di modifica, il controllo formale può essere effettuato solo con riferimento ai documenti che hanno determinato la modifica stessa.
730 precompilato: si amplia la platea dei fruitori
L’art. 2 e l’art. 19 del Decreto legislativo qui in esame prevedono l’ampliamento della platea dei contribuenti cui sarà consentito l’utilizzo della dichiarazione precompilata.
A partire dal 2024 il modello 730 precompilato potrà essere presentato anche da persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati. Più nel dettaglio, l’art. 2 prevede di estendere la possibilità di utilizzo del modello da parte delle persone fisiche non titolari di partita IVA, consentendo loro di rappresentare in tale modello tutte le tipologie di redditi conseguiti. Il successivo art. 19 prevede invece l’introduzione, in via sperimentale, della dichiarazione precompilata anche per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa.
Con riferimento all’ampliamento delle tipologie di reddito dichiarabili con modello 730 (art. 2), il Decreto rimanda a successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definiranno, per ciascun anno, quali nuove tipologie di reddito potranno trovare accoglimento nel dichiarativo.
L’ampliamento della potenziale platea del modello 730 avverrà pertanto gradualmente nel tempo, e l’effettiva portata della novità potrà essere valutata solo all’atto dell’emanazione dei necessari provvedimenti.
Per quanto riguarda, invece, l’introduzione in via sperimentale della precompilata anche per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa, l’art. 19 del Decreto prevede che la base dati presente negli archivi dell’amministrazione finanziaria (oneri, spese, certificazioni uniche, ecc.) venga messa a disposizione dei contribuenti e degli intermediari delegati a partire dal 2024.
I benefici di questa innovazione non risiedono solo nella disponibilità, per contribuenti ed intermediari, delle informazioni note all’amministrazione finanziaria, ma anche e soprattutto nel fatto che vengono estesi i benefici di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014, già in precedenza richiamati, ovverosia l’assenza di controlli formali sui dati che non sono oggetto di modifica nel caso in cui la dichiarazione venga presentata direttamente dal contribuente. Nel caso in cui, invece, la dichiarazione venga presentata tramite CAF o intermediario, non saranno oggetto di controllo formale le sole spese sanitarie, a condizione che vengano confermate così come proposte, senza modifiche.
730 precompilato: diviene libera la forma di pagamento/rimborso
A partire dal 2024 entrerà in vigore un’importante novità fruibile dai contribuenti cui è consentito fare ricorso al modello 730, ovvero la possibilità di scegliere liberamente la modalità di rimborso o versamento delle imposte, indipendentemente dalla presenza di un sostituto di imposta.
Dal 2024 il contribuente che presenta modello 730 potrà scegliere di ottenere l’eventuale rimborso direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate, o versare le imposte dovute con modello F24, alle medesime scadenze previste per i Redditi, anche in presenza di sostituto di imposta. Se il dichiarativo viene presentato per il tramite dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, il sistema metterà direttamente a disposizione la delega per il versamento delle somme eventualmente dovute, consentendo di effettuare il pagamento direttamente “on line”.
730 precompilato: nuovi obblighi di comunicazione dei dati ai fini dell’ampliamento della base dati
Un’ulteriore novità che viene introdotta nell’ambito delle dichiarazioni precompilate, anch’essa nella direzione di ampliarne il più possibile l’utilizzo, è quella prevista dall’art. 20 del Decreto qui in esame, che prevede la possibilità di introdurre nuovi obblighi di comunicazione con riferimento ai redditi percepiti dai contribuenti.
Con Decreto “MEF” potranno essere introdotti nuovi obblighi di comunicazione a carico di soggetti terzi, finalizzati all’ampliamento della base dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria per la predisposizione delle precompilate.
Come si legge in relazione illustrativa, ad esempio, il MEF potrebbe introdurre l’obbligo nei confronti del GSE (Gestore dei servizi energetici S.p.A.) di trasmettere i dati relativi ai proventi corrisposti alla persona fisica che ha optato per la vendita dell’energia prodotta in esubero dal proprio impianto fotovoltaico.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello 730 precompilato
Questo documento fa parte del FocusModello 730/2024RIFORMA FISCALE 2023
Come cambia la modalità di fruizione delle dichiarazioni precompilate per i lavoratori dipendenti e pensionati?
La novità consiste nel fatto che, con la nuova dichiarazione precompilata, il contribuente non si vedrà proporre il dichiarativo precompilato, bensì l'intera base dati delle informazioni a disposizione dell'amministrazione finanziaria; i dati, se confermati dal contribuente, saranno direttamente 'incasellati' nel corretto rigo del modello 730.
Quali nuove categorie di contribuenti potranno utilizzare il modello 730 precompilato a partire dal 2024?
A partire dal 2024 il modello 730 precompilato potrà essere presentato anche da persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
Quali sono i principali benefici introdotti dall'art. 19 del Decreto legislativo in esame?
L'art. 19 del Decreto prevede l'ampliamento della potenziale platea del modello 730 nel tempo e l'estensione dei benefici di assenza di controlli formali sui dati che non sono oggetto di modifica anche nel caso in cui la dichiarazione venga presentata tramite CAF o intermediario.
Cosa cambia per i contribuenti che utilizzano il modello 730 in relazione al rimborso o versamento delle imposte a partire dal 2024?
Dal 2024 il contribuente che presenta modello 730 potrà scegliere liberamente la modalità di rimborso o versamento delle imposte, indipendentemente dalla presenza di un sostituto di imposta.
Qual è l'ulteriore novità introdotta nell'ambito delle dichiarazioni precompilate dall'art. 20 del Decreto legislativo?
L'art. 20 del Decreto legislativo prevede la possibilità di introdurre nuovi obblighi di comunicazione a carico di soggetti terzi, finalizzati all'ampliamento della base dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria per la predisposizione delle precompilate.