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DICHIARAZIONI

Quadro RS, la casella che riduce i termini di accertamento

di Sandra Pennacini | 15 Novembre 2023
Quadro RS, la casella che riduce i termini di accertamento

Con l’approssimarsi del termine ultimo per la trasmissione dei dichiarativi relativi all’anno di imposta 2022, giova ricordare la presenza di un campo, nel quadro RS, tramite il quale il contribuente può, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma, godere della riduzione di due anni dei termini di accertamento relativamente al reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato. Nel seguito le condizioni da rispettare al fine di avvalersi del beneficio, previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 127/2015.

Premessa

Il quadro RS del modello Redditi negli anni è andato arricchendosi sempre più di righi, destinati alle più disparate indicazioni.

Tra le numerose indicazioni richieste, è opportuno prestare attenzione alla possibilità concessa dall’art. 3 del D.Lgs. 127/2015 che permette, ai contribuenti che hanno interamente tracciato i pagamenti e gli incassi di ammontare superiore a 500 euro, e certificato integralmente i ricavi/compensi conseguiti in modalità elettronica, di potersi giovare di una riduzione di due anni dei termini di accertamento, a condizione che il rispetto dei requisiti richiesti venga evidenziato in sede di dichiarativo, mediante barratura nel quadro RS del campo dedicato.

I pagamenti tracciabili e la riduzione dei termini di accertamento

A mente di quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015, è possibile godere della riduzione di due anni dei termini di accertamento:

  • con riferimento:
    • ai redditi di impresa e di lavoro autonomo,
    • e all’imposta sul valore aggiunto,
  • a condizione:
    • che tutti i ricavi o compensi siano stati certificati “in modalità elettronica”,
    • e che tutti gli incassi e i pagamenti di ammontare superiore a 500 euro risultino essere stati effettuati in modalità tracciabile,
  • purché della circostanza che il contribuente rispetti tutte le condizioni previste ed intenda avvalersi del beneficio qui in esame venga data evidenza in sede di dichiarazione dei redditi, mediante barratura del rigo dedicato, nel quadro RS.

Di seguito alcune precisazioni in merito alla portata della disposizione ed i requisiti richiesti.

La portata della norma

La riduzione dei termini di accertamento, ottenuta in ragione di quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015, è limitata, dal punto di vista reddituale, ai soli redditi di impresa e di lavoro autonomo.

Di conseguenza, laddove il contribuente rientri nel perimetro della norma, i termini di accertamento saranno ridotti di due anni solo con riferimento al reddito aziendale o professionale/artistico, fermo restando il fatto che tutte le ulteriori voci presenti nel dichiarativo (ulteriori redditi, deduzioni, detrazioni, ecc.) potranno essere oggetto di verifica nei termini ordinari.

La certificazione dei ricavi o compensi in “modalità elettronica” e la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti

Al fine di potersi giovare della riduzione di due anni dei termini di accertamento, l’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 prevede:

“Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”.

L’art. 1 del D.Lgs. 127/2015 riguarda i contribuenti obbligati all’emissione di fattura elettronica, tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Risposta ad interpello n. 438 del 29 agosto 2022) il beneficio - fermo restando il requisito della tracciabilità degli incassi e dei pagamenti - è riconosciuto anche a coloro che “documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile, nelle sue varie forme (fattura «immediata» o «differita»), in alternativa alla seconda”.

In sintesi:

  1. È necessario che tutti i ricavi o compensi siano stati certificati elettronicamente, mediante emissione di fattura oppure mediante documento commerciale (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi).
  2. È altresì necessario che tutti gli incassi ed i pagamenti di ammontare superiore a 500 euro siano stati effettuati in modalità tracciabile (ovvero moneta elettronica, bonifici, assegni, strumenti di pagamento elettronico ecc., esclusi i contanti).

Peculiarità per contribuenti forfetari e in regime di vantaggio

Per quanto riguarda l’aspetto della “certificazione elettronica” dei ricavi o compensi, si evidenzia che restano fuori dal beneficio i contribuenti in regime forfetario o di vantaggio che nell’anno 2022, o anche solo per parte dello stesso - ovvero fino al 30 giugno 2022, in caso di obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio - hanno emesso fatture in formato analogico (ovvero cartaceo).

Sono invece ammessi al beneficio, fermo restando l’ulteriore requisito della tracciabilità, i contribuenti che, seppure esonerati dagli obblighi di e-fattura, hanno volontariamente certificato i ricavi/compensi mediante emissione di fattura elettronica.
Sono quindi ammessi i soggetti che, seppure non “obbligati”, hanno emesso ugualmente ed esclusivamente e-fatture.

Quanto ai corrispettivi elettronici, si rammenta che per i contribuenti in regime di vantaggio o in regime forfetario non è mai stato previsto alcun tipo di esonero correlato al regime contabile adottato.

Peculiarità per i soggetti che conseguono corrispettivi

Si presti attenzione al fatto che per essere ammessi al beneficio tutti i ricavi o compensi devono essere stati certificati in modalità elettronica, indipendentemente dall’obbligo.

Da quanto sopra discende il fatto che non possono avvalersi della riduzione del termine di accertamento di due anni coloro i quali esercitano attività per le quali vengono conseguiti corrispettivi che sono fuori dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’indicazione nel dichiarativo

Al fine di potersi giovare della riduzione di due anni dei termini di accertamento è necessario barrare la casella dedicata nel dichiarativo relativo all’anno di imposta nel quale si è verificato il rispetto delle condizioni richieste, in ottemperanza alle indicazioni di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto MEF 4 agosto 2016, che ha fissato le modalità attuative della disposizione qui in esame.

Per l’anno di imposta 2022, in sede di modello Redditi 2023 occorre barrare, nel quadro RS la “Comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 agosto 2016)”:

  • Persone fisiche e società di persone: rigo RS136,
  • Società di capitali ed enti non commerciali: RS 269.

L’indicazione in sede di dichiarativo è espressamente richiesta a pena di decadenza.
Ciò significa che, laddove tutti i requisiti siano rispettati, ma non venga fornita l’indicazione nel dichiarativo, non sarà possibile far valere la riduzione dei termini di accertamento.

Riferimenti normativi: