Premessa
Con il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 si attua la riforma della mediazione civile e commerciale, facendo seguito alle modifiche apportate alla disciplina in materia dalla c.d. “Riforma Cartabia” (D.Lgs. n. 149/2022).
Il nuovo regolamento pone fine alle critiche che riguardavano principalmente una carenza sulle definizioni dei principali attori della procedura di mediazione, in primis il responsabile dell’organismo.
Rimette, poi, a posto alcune storture, come ad esempio la tariffa professionale, la durata dei corsi di formazione e i suoi contenuti principali.
Ma, oltre a questi aspetti positivi, si devono evidenziare alcune ombre, come puntualmente messo in evidenza dal Sindacato Italiano Commercialisti in un comunicato datato 7 novembre 2023.
Cosa prevede il nuovo decreto
Le novità introdotte dal D.M. n. 150/2023 riguardano, principalmente:
- l’ampliamento delle materie per le quali il tentativo obbligatorio di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura;
- una migliore regolamentazione della mediazione demandata dal giudice con un maggiore coinvolgimento dei magistrati;
- le modifiche sulla durata del procedimento;
- una più puntuale regolamentazione della mediazione telematica;
- la regolamentazione delle mediazioni che coinvolgono le amministrazioni pubbliche;
- l’inasprimento delle sanzioni per chi non partecipa alla mediazione;
- una modifica delle modalità di accesso al registro degli organismi di mediazione e degli enti di formazione.
Alcune di queste nuove norme sono entrate in vigore al 28 febbraio 2023 mentre le restanti novità sono entrate in vigore al 30 giugno 2023 per cui si rendeva necessaria la rivisitazione del vecchio D.M. n. 180/2010, ora sostituito dal D.M. n. 150/2023.
Aspetti critici
Ma non ci sono solo novità positive. Alcune importanti critiche sono state sollevate dal SIC, Sindacato Italiano Commercialisti.
In particolare, il SIC è intervenuto su una stortura che riguarda i requisiti dei mediatori civili e commerciali.
Infatti, il regolamento prevede all’art. 8 i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori, ed in particolare, al comma 2, lettera c) i mediatori iscritti a un ordine o collegio professionale ai quali è richiesto di attestare il conseguimento della laurea triennale.
Il Sindacato trova singolare che il Ministero, che ha tra i suoi compiti il controllo degli Ordini e Collegi professionali, chieda una simile attestazione quando per la quasi totalità degli Ordini e Collegi professionali il prerequisito minimale risulta essere la laurea triennale.
Di fatto ciò escluderebbe quei soggetti, che nelle varie fasi evolutive di Ordini e Collegi professionali, hanno visto riconosciute le proprie competenze professionali pur non avendo conseguito una laurea triennale.
Inoltre, così come affermato dal Sindacato, sarebbero opportuni dei chiarimenti circa il contenuto delle norme transitorie presenti nel capo VII del citato decreto.
Infatti, l’art. 42, comma 4 così recita:
“per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e iscritti a un ordine o collegio professionale, l’organismo, nel termine di cui al comma 1 attesta:
a) per tutti i mediatori i requisiti previsti dall’articolo 8, comma 2, lettera b);
b) per i mediatori inseriti nella sezione A, l’eventuale conseguimento della laurea triennale o della laurea prevista dall’articolo 23, comma 1;
c) …..”
La portata della lettera b) sembrerebbe voler significare che il conseguimento della laurea triennale può essere “eventuale” e non necessario, com’è giusto che sia.
In tanti organismi di mediazione civile e commerciale operano professionisti seri e competenti che hanno alle spalle più di venti anni di esperienza.
Se così fosse, risulta discriminante il trattamento tra chi, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, era già mediatore inserito nelle liste di un organismo di mediazione e chi decide oggi di occuparsene, pur essendo iscritto ad un Ordine Professionale o Collegio, ma privo di una laurea triennale.
Su questo aspetto si ritiene che sarebbe opportuno che il Ministero fornisse dei chiarimenti in proposito.
Un’ulteriore norma che merita di essere stigmatizzata è l’art. 11 che tratta dei requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza degli enti di formazione.
Con riferimento ai requisiti di serietà, il comma 2 dispone che gli enti privati di formazione debbano prevedere, nell’oggetto sociale, lo svolgimento in via esclusiva i servizi di formazione nelle materie di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.
Volendo fare una similitudine, sarebbe come dire che un’università possa avere solo una facoltà.
Anche su questa norma sarebbe opportuno un intervento chiarificatore onde spazzare ogni dubbio sulla sua corretta interpretazione e applicazione.
Riferimenti normativi:
Mediazione civile e commerciale: novità per gli Organismi di mediazione tra luci e ombre
di Marcello Guadalupi | 17 Novembre 2023
Dopo tanta attesa e molti rinvii è approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2023 il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 che regolamenta la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta degli organismi di mediazione civile e commerciale. Il regolamento si è reso necessario a seguito del rinnovato D.Lgs. n. 28/2010 a seguito della riforma Cartabia e degli obiettivi del PNRR. Per gli Organismi ci sono tante novità, ma anche, come sottolineato dal Sindacato Italiano Commercialisti, permane qualche aspetto controverso.
Premessa
Con il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 si attua la riforma della mediazione civile e commerciale, facendo seguito alle modifiche apportate alla disciplina in materia dalla c.d. “Riforma Cartabia” (D.Lgs. n. 149/2022).
Il nuovo regolamento pone fine alle critiche che riguardavano principalmente una carenza sulle definizioni dei principali attori della procedura di mediazione, in primis il responsabile dell’organismo.
Rimette, poi, a posto alcune storture, come ad esempio la tariffa professionale, la durata dei corsi di formazione e i suoi contenuti principali.
Ma, oltre a questi aspetti positivi, si devono evidenziare alcune ombre, come puntualmente messo in evidenza dal Sindacato Italiano Commercialisti in un comunicato datato 7 novembre 2023.
Cosa prevede il nuovo decreto
Le novità introdotte dal D.M. n. 150/2023 riguardano, principalmente:
Alcune di queste nuove norme sono entrate in vigore al 28 febbraio 2023 mentre le restanti novità sono entrate in vigore al 30 giugno 2023 per cui si rendeva necessaria la rivisitazione del vecchio D.M. n. 180/2010, ora sostituito dal D.M. n. 150/2023.
Aspetti critici
Ma non ci sono solo novità positive. Alcune importanti critiche sono state sollevate dal SIC, Sindacato Italiano Commercialisti.
In particolare, il SIC è intervenuto su una stortura che riguarda i requisiti dei mediatori civili e commerciali.
Infatti, il regolamento prevede all’art. 8 i requisiti per l’inserimento negli elenchi dei mediatori, ed in particolare, al comma 2, lettera c) i mediatori iscritti a un ordine o collegio professionale ai quali è richiesto di attestare il conseguimento della laurea triennale.
Il Sindacato trova singolare che il Ministero, che ha tra i suoi compiti il controllo degli Ordini e Collegi professionali, chieda una simile attestazione quando per la quasi totalità degli Ordini e Collegi professionali il prerequisito minimale risulta essere la laurea triennale.
Di fatto ciò escluderebbe quei soggetti, che nelle varie fasi evolutive di Ordini e Collegi professionali, hanno visto riconosciute le proprie competenze professionali pur non avendo conseguito una laurea triennale.
Inoltre, così come affermato dal Sindacato, sarebbero opportuni dei chiarimenti circa il contenuto delle norme transitorie presenti nel capo VII del citato decreto.
Infatti, l’art. 42, comma 4 così recita:
“per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e iscritti a un ordine o collegio professionale, l’organismo, nel termine di cui al comma 1 attesta:
a) per tutti i mediatori i requisiti previsti dall’articolo 8, comma 2, lettera b);
b) per i mediatori inseriti nella sezione A, l’eventuale conseguimento della laurea triennale o della laurea prevista dall’articolo 23, comma 1;
c) …..”
La portata della lettera b) sembrerebbe voler significare che il conseguimento della laurea triennale può essere “eventuale” e non necessario, com’è giusto che sia.
In tanti organismi di mediazione civile e commerciale operano professionisti seri e competenti che hanno alle spalle più di venti anni di esperienza.
Se così fosse, risulta discriminante il trattamento tra chi, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, era già mediatore inserito nelle liste di un organismo di mediazione e chi decide oggi di occuparsene, pur essendo iscritto ad un Ordine Professionale o Collegio, ma privo di una laurea triennale.
Su questo aspetto si ritiene che sarebbe opportuno che il Ministero fornisse dei chiarimenti in proposito.
Un’ulteriore norma che merita di essere stigmatizzata è l’art. 11 che tratta dei requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza degli enti di formazione.
Con riferimento ai requisiti di serietà, il comma 2 dispone che gli enti privati di formazione debbano prevedere, nell’oggetto sociale, lo svolgimento in via esclusiva i servizi di formazione nelle materie di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.
Volendo fare una similitudine, sarebbe come dire che un’università possa avere solo una facoltà.
Anche su questa norma sarebbe opportuno un intervento chiarificatore onde spazzare ogni dubbio sulla sua corretta interpretazione e applicazione.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Mediazione
Quali sono le principali novità introdotte dal D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 riguardo alla mediazione civile e commerciale?
Il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 introduce alcune novità, tra cui l'ampliamento delle materie per cui il tentativo obbligatorio di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, una migliore regolamentazione della mediazione demandata dal giudice e modifiche sulla durata del procedimento, tra gli altri.
Quali sono le critiche sollevate dal Sindacato Italiano Commercialisti in merito al D.M. 24 ottobre 2023, n. 150?
Il SIC ha sollevato critiche riguardo ai requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori, in particolare sull'attestazione del conseguimento della laurea triennale e la necessità di chiarimenti sulle norme transitorie presenti nel decreto.
Quando sono entrate in vigore le nuove norme introdotte dal D.M. 24 ottobre 2023, n. 150?
Alcune delle nuove norme sono entrate in vigore al 28 febbraio 2023, mentre le restanti novità sono entrate in vigore al 30 giugno 2023, sostituendo il vecchio D.M. n. 180/2010.
Quali sono le principali modifiche introdotte in merito alla mediazione telematica?
Il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 introduce una più puntuale regolamentazione della mediazione telematica, tra le varie novità.
Cosa prevede l'art. 11 del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 riguardo ai requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza degli enti di formazione?
L'articolo 11 tratta dei requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza degli enti di formazione e dispone che gli enti privati di formazione debbano prevedere, nell'oggetto sociale, lo svolgimento esclusivo dei servizi di formazione nelle materie di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.