La previsione normativa della Legge di Bilancio 2024
L’art. 20 della c.d. “Legge di Bilancio 2024” prevede la possibilità di regolarizzare il valore delle giacenze iniziali di magazzino rilevate in contabilità, adeguandole alla reale consistenza.
In sostanza, viene prevista la possibilità di adeguare le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione a favore degli esercenti attività d’impresa che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
La norma è limitata al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, ovvero all’anno 2023 per i soggetti “solari”, e, sostanzialmente, ricalca la previsione normativa già contenuta nella Legge n. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000).
L’art. 20, della bozza del DDL Bilancio 2024, al comma 1 dispone che “gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92, D.P.R. n. 917/1986, TUIR”, per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.
Dal punto di vista strettamente operativo, i successivi commi 2 e 3, individuano due specifiche ipotesi in cui l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino può avvenire:
- l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori agli effettivi
Nel caso in cui dovessero diminuire i valori indicati è previsto:
- il pagamento dell’IVA non assolta da applicare al valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione da stabilire con apposito Decreto dirigenziale;
- il pagamento di una imposta sostitutiva, con aliquota al 18%, delle imposte sui redditi e dell’IRAP da applicare alla differenza tra:
- il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione;
- il valore del bene eliminato.
L’aliquota media IVA verrebbe determina dal rapporto tra:
- l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
- il volume d’affari;
tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali.
In sostanza, quindi, l’ammontare dell’onere relativo all’adeguamento da versare a titolo di IVA sarebbe dato dal seguente prodotto:
aliquota media IVA per il 2023 x valore eliminato x coefficiente di maggiorazione.
Iscrizione di rimanenze iniziali precedentemente omesse
Se, invece, ci si trova nella seconda ipotesi in cui risulta necessario provvedere all’iscrizione di un maggior valore di rimanenze iniziali sarà necessario procedere solo con il pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del valore iscritto.
Non è dovuto alcun importo a titolo di imposta sul valore aggiunto.
Aspetti dichiarativi
Stando alla relazione tecnica accompagnatoria l’adeguamento dovrà avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
Per cui, per i soggetti aventi un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la regolarizzazione dovrà essere richiesta ed indicata nel modello Redditi 2024.
Le somme dovute sarebbero versate in due rate di pari importo:
- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
L’imposta sostitutiva non sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Trattamento contabile (OIC 29)
Lo scopo principale di questa previsione normativa è legato al cercare di evitare che i bilanci contengano valori delle rimanenze non perfettamente corrispondenti a quelli reali rilevando in termini di risultato d’esercizio esclusivamente le variazioni delle stesse.
Questo dovrebbe andare a contrastare il fenomeno di una sopra o sottovalutazione del magazzino contabile rispetto ai dati effettivi, aumentando, nel contempo, l’attendibilità dei bilanci di esercizio.
Il riallineamento delle rimanenze nel bilancio delle società di capitali sotto il profilo del trattamento contabile rientra nella correzione di errori contabili ai sensi dell’OIC 29.
Effetti ai fini dell’accertamento
I valori risultanti a seguito della regolarizzazione sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti (e, dunque, al 2022 o ad anni anteriori).
L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024.
Riferimenti normativi:
Legge di Bilancio 2024: adeguamento esistenze iniziali di magazzino
di Marco Baldin | 8 Novembre 2023
In molte imprese italiane si verifica un malcostume contabile relativo ad una sopravvalutazione o sottovalutazione delle rimanenze di magazzino rispetto ai loro valori reali. La Legge di Bilancio 2024, riprendendo quanto già visto nel 2000, concede la possibilità di riallineare i valori civilistici e fiscali del magazzino. Lo scopo del presente contributo è quello di illustrare quanto previsto dalla normativa in tema di adeguamento del valore delle esistenze iniziali.
La previsione normativa della Legge di Bilancio 2024
L’art. 20 della c.d. “Legge di Bilancio 2024” prevede la possibilità di regolarizzare il valore delle giacenze iniziali di magazzino rilevate in contabilità, adeguandole alla reale consistenza.
In sostanza, viene prevista la possibilità di adeguare le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione a favore degli esercenti attività d’impresa che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
La norma è limitata al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, ovvero all’anno 2023 per i soggetti “solari”, e, sostanzialmente, ricalca la previsione normativa già contenuta nella Legge n. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000).
L’art. 20, della bozza del DDL Bilancio 2024, al comma 1 dispone che “gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92, D.P.R. n. 917/1986, TUIR”, per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.
Dal punto di vista strettamente operativo, i successivi commi 2 e 3, individuano due specifiche ipotesi in cui l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino può avvenire:
Eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori agli effettivi
Nel caso in cui dovessero diminuire i valori indicati è previsto:
L’aliquota media IVA verrebbe determina dal rapporto tra:
tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali.
In sostanza, quindi, l’ammontare dell’onere relativo all’adeguamento da versare a titolo di IVA sarebbe dato dal seguente prodotto:
aliquota media IVA per il 2023 x valore eliminato x coefficiente di maggiorazione.
Iscrizione di rimanenze iniziali precedentemente omesse
Se, invece, ci si trova nella seconda ipotesi in cui risulta necessario provvedere all’iscrizione di un maggior valore di rimanenze iniziali sarà necessario procedere solo con il pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del valore iscritto.
Non è dovuto alcun importo a titolo di imposta sul valore aggiunto.
Aspetti dichiarativi
Stando alla relazione tecnica accompagnatoria l’adeguamento dovrà avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
Per cui, per i soggetti aventi un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la regolarizzazione dovrà essere richiesta ed indicata nel modello Redditi 2024.
Le somme dovute sarebbero versate in due rate di pari importo:
L’imposta sostitutiva non sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Trattamento contabile (OIC 29)
Lo scopo principale di questa previsione normativa è legato al cercare di evitare che i bilanci contengano valori delle rimanenze non perfettamente corrispondenti a quelli reali rilevando in termini di risultato d’esercizio esclusivamente le variazioni delle stesse.
Questo dovrebbe andare a contrastare il fenomeno di una sopra o sottovalutazione del magazzino contabile rispetto ai dati effettivi, aumentando, nel contempo, l’attendibilità dei bilanci di esercizio.
Il riallineamento delle rimanenze nel bilancio delle società di capitali sotto il profilo del trattamento contabile rientra nella correzione di errori contabili ai sensi dell’OIC 29.
Effetti ai fini dell’accertamento
I valori risultanti a seguito della regolarizzazione sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti (e, dunque, al 2022 o ad anni anteriori).
L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024.
Riferimenti normativi:
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Questo documento fa parte del FocusManovra 2024
Cosa prevede l'art. 20 della Legge di Bilancio 2024?
L'art. 20 della Legge di Bilancio 2024 prevede la possibilità di regolarizzare il valore delle giacenze iniziali di magazzino rilevate in contabilità, adeguandole alla reale consistenza.
A chi è rivolta la possibilità di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni prevista dalla normativa?
La possibilità di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni è rivolta agli esercenti attività d’impresa che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
In che periodo è limitata la norma dell'art. 20 della Legge di Bilancio 2024?
La norma dell'art. 20 della Legge di Bilancio 2024 è limitata al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, ovvero all’anno 2023 per i soggetti “solari”.
Quali sono le due specifiche ipotesi in cui l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino può avvenire?
Le due specifiche ipotesi sono: l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
In che modo sarebbe determinato l'ammontare dell'onere relativo all’adeguamento da versare a titolo di IVA?
L'ammontare dell'onere relativo all’adeguamento da versare a titolo di IVA sarebbe dato dal prodotto tra l’aliquota media IVA per il 2023, il valore eliminato e il coefficiente di maggiorazione.