Normativa attualmente in vigore per il superbonus
Le modifiche alla disciplina del superbonus attualmente in vigore sono state previste dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e dal Decreto c.d. “Aiuti-quater” (D.L. n. 176/2022). Le percentuali di detrazioni e i limiti ivi stabiliti rimangono in vigore fino a fine anno.
Visto che il disegno di Legge di Bilancio 2024 non presenta novità, quanto previsto dalla Legge n. 197/2022 e dal D.L. n. 176/2022 dovrebbe rimanere in vigore anche per i prossimi anni.
In particolare l’art. 9, comma 1, D.L. n. 176/2022, dispone che per:
- i condomini, compresi i condomini minimi,
- le persone fisiche “unico proprietario” o comproprietari di edifici da due a quattro unità immobiliari,
- ONLUS, di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, Organizzazioni di Volontariato (ODV), iscritte nei registri di cui all’art. 6, Legge n. 266/1991, e Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7, Legge n. 383/2000,
il superbonus è attribuito nella misura del:
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- 90% per le spese sostenute nel 2023 (come si vedrà successivamente, a specifiche condizioni è riconosciuta l’aliquota maggiorata al 110% fino al 31 dicembre 2023);
- 70% per le spese sostenute nel 2024;
- 65% per le spese sostenute nel 2025.
Come previsto dal comma 8-bis, art. 119 del D.L. n. 34/2020, tali termini si applicano anche agli interventi “trainati” effettuati da persone fisiche su singole unità immobiliari site nello stesso condominio o edificio ed agli interventi che comportano la demo-ricostruzione degli edifici in oggetto.
Diversamente, per IACP e enti assimilati e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, il superbonus per interventi di riqualificazione energetica è confermato al 110% fino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato realizzato almeno il 60% del lavoro complessivo.
Deroghe alla riduzione al 90% del superbonus per il 2023
Il comma 894, Legge di Bilancio 2023 dispone che, in relazione alle spese sostenute nel 2023, il superbonus risulta attribuibile in misura piena al 110% - e non nell’aliquota ridotta al 90% - in caso di:
- interventi effettuati dalle persone fisiche “unico proprietario” e, salvo specifiche previsioni, da ONLUS, ODV e APS, a condizione che, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), secondo quanto previsto dal comma 13-ter, art. 119, D.L. n. 34/2020;
- interventi eseguiti dai condomini che abbiano adottato la delibera assembleare di approvazione entro il 18 novembre 2022 e abbiano presentato una CILA entro il 31 dicembre 2022;
- interventi eseguiti dai condomini che abbiano adottato una delibera assembleare di approvazione tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, e abbiano presentato la CILA entro il 25 novembre 2022;
- interventi che prevedono demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo alla data del 31 dicembre 2022.
Interventi eseguiti da persone fisiche su unifamiliari e unità indipendenti
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Il D.L. n. 176/2022 introduce una duplice previsione con riguardo alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che effettuano interventi su edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo site in edifici plurifamiliari (art. 119, comma 9, lett. b), D.L. n. 34/2020).
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Proroga dei termini per interventi già in corso nel 2022
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Le persone fisiche “private” che eseguono interventi su unità immobiliari, fruiscono della maxidetrazione al 110% per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.
Il D.L. n. 50/2022 aveva previsto un allungamento di detto termine al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 settembre 2022 risultassero effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Ora, il D.L. n. 176/2022 postpone il termine del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 a condizione che sia stato raggiunto il SAL al 30% alla data del 30 settembre 2022.
Tale previsione si riferisce, in via generale, alle spese sostenute per interventi “trainanti” e “trainati” su edifici unifamiliari e unità con accesso autonomo ed indipendenti, site in edifici plurifamiliari.
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Superbonus al 90% per interventi iniziati dal 1° gennaio 2023
Con l’integrazione del comma 8-bis dell’art. 119, il D.L. n. 176/2022 dispone che è riconosciuto il superbonus al 90%, per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni fino al 31 dicembre 2023, per interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2023, a condizione che:
- il contribuente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (es. usufruttuario);
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del contribuente che sostiene la spesa (in tal senso, si veda la Relazione Illustrativa al Decreto);
- il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento, non superiore a € 15.000, calcolato:
-
- considerando la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge, soggetto legato da unione civile o persona convivente presente nel nucleo familiare e dai familiari di cui all’art. 12 TUIR presenti nel nucleo familiare fiscalmente a carico;
- dividendo la predetta somma dei redditi per una quota determinata in base al numero dei componenti in nucleo familiare, come di seguito indicato.
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Numero di parti
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Contribuente
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1
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Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente
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Si aggiunge 1
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Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all’art. 12 TUIR, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa erano fiscalmente a carico del contribuente, in numero pari a:
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Si aggiunge 0,5
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Si aggiunge 1
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Si aggiunge 2
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Riepilogo
I vari interventi che godono della detrazione 110%, 90% e 70% dal 2024 possono essere così riepilogati.
Superbonus 110% - 90% Trainanti
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Persone fisiche in edificio unifamiliare e unità immobiliari indipendenti, accesso autonomo
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Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare
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€ 50.000 Limite Spesa massima
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Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente
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€ 30.000 Limite Spesa massima
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Edificio monoproprietario da 2 a 4 unità
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Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare
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€ 40.000 Limite Spesa massima
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Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente
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€ 20.000 Limite Spesa massima
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Condominio fino a 8 unità
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Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare
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€ 40.000 Limite Spesa massima
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Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente
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€ 20.000 Limite Spesa massima
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Condominio oltre a 8 unità
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Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare
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€ 40.000 x 8 + € 30.000 oltre 8 Spesa massima per unità immobiliare
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Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente
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€ 20.000 x 8 + € 15.000 oltre 8 Spesa massima per unità immobiliare
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Superbonus 110% - 90% Trainati
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Intervento
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Limite di spesa
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Ecobonus art. 14 D.L. n. 63/2013
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Detrazione variabile in base all’intervento
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Colonnine di ricarica
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€ 2.000 edifici unifamiliari
€ 1.500 fino a 8 colonne
€ 1.200 oltre 8 colonne
Max una colonnina per unità immobiliare
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Barriere architettoniche
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€ 96.000 Spesa massima per unità immobiliare + pertinenze
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Impianto fotovoltaico
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€ 48.000 Spesa massima distinta per fotovoltaico e accumulo
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Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 12;
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 894;
- D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, art. 9;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 119;
- D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 14.
Le aliquote del superbonus in vigore fino al 31 dicembre
di Devis Nucibella | 27 Novembre 2023
In assenza di novità da parte della Legge di Bilancio 2024 il superbonus si applicherà dal 2024 con aliquota del 70%. Fino al 31 dicembre, invece, rimane in vigore la doppia aliquota 110% o 90% come previsto dal D.L. n. 176/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”) e dalla Legge n. 197/2022 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”).
Normativa attualmente in vigore per il superbonus
Le modifiche alla disciplina del superbonus attualmente in vigore sono state previste dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e dal Decreto c.d. “Aiuti-quater” (D.L. n. 176/2022). Le percentuali di detrazioni e i limiti ivi stabiliti rimangono in vigore fino a fine anno.
Visto che il disegno di Legge di Bilancio 2024 non presenta novità, quanto previsto dalla Legge n. 197/2022 e dal D.L. n. 176/2022 dovrebbe rimanere in vigore anche per i prossimi anni.
In particolare l’art. 9, comma 1, D.L. n. 176/2022, dispone che per:
il superbonus è attribuito nella misura del:
Come previsto dal comma 8-bis, art. 119 del D.L. n. 34/2020, tali termini si applicano anche agli interventi “trainati” effettuati da persone fisiche su singole unità immobiliari site nello stesso condominio o edificio ed agli interventi che comportano la demo-ricostruzione degli edifici in oggetto.
Diversamente, per IACP e enti assimilati e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, il superbonus per interventi di riqualificazione energetica è confermato al 110% fino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato realizzato almeno il 60% del lavoro complessivo.
Deroghe alla riduzione al 90% del superbonus per il 2023
Il comma 894, Legge di Bilancio 2023 dispone che, in relazione alle spese sostenute nel 2023, il superbonus risulta attribuibile in misura piena al 110% - e non nell’aliquota ridotta al 90% - in caso di:
Interventi eseguiti da persone fisiche su unifamiliari e unità indipendenti
Il D.L. n. 176/2022 introduce una duplice previsione con riguardo alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che effettuano interventi su edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo site in edifici plurifamiliari (art. 119, comma 9, lett. b), D.L. n. 34/2020).
Proroga dei termini per interventi già in corso nel 2022
Le persone fisiche “private” che eseguono interventi su unità immobiliari, fruiscono della maxidetrazione al 110% per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.
Il D.L. n. 50/2022 aveva previsto un allungamento di detto termine al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 settembre 2022 risultassero effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Ora, il D.L. n. 176/2022 postpone il termine del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 a condizione che sia stato raggiunto il SAL al 30% alla data del 30 settembre 2022.
Tale previsione si riferisce, in via generale, alle spese sostenute per interventi “trainanti” e “trainati” su edifici unifamiliari e unità con accesso autonomo ed indipendenti, site in edifici plurifamiliari.
Superbonus al 90% per interventi iniziati dal 1° gennaio 2023
Con l’integrazione del comma 8-bis dell’art. 119, il D.L. n. 176/2022 dispone che è riconosciuto il superbonus al 90%, per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni fino al 31 dicembre 2023, per interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2023, a condizione che:
Numero di parti
Contribuente
1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente
Si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all’art. 12 TUIR, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa erano fiscalmente a carico del contribuente, in numero pari a:
Si aggiunge 0,5
Si aggiunge 1
Si aggiunge 2
Riepilogo
I vari interventi che godono della detrazione 110%, 90% e 70% dal 2024 possono essere così riepilogati.
Superbonus 110% - 90% Trainanti
Persone fisiche in edificio unifamiliare e unità immobiliari indipendenti, accesso autonomo
Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare
€ 50.000 Limite Spesa massima
Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente
€ 30.000 Limite Spesa massima
Edificio monoproprietario da 2 a 4 unità
Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare
€ 40.000 Limite Spesa massima
Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente
€ 20.000 Limite Spesa massima
Condominio fino a 8 unità
Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare
€ 40.000 Limite Spesa massima
Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente
€ 20.000 Limite Spesa massima
Condominio oltre a 8 unità
Isolamento termico involucro opaco che interessa più del 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare
€ 40.000 x 8 + € 30.000 oltre 8
Spesa massima per unità immobiliare
Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente
€ 20.000 x 8 + € 15.000 oltre 8
Spesa massima per unità immobiliare
Superbonus 110% - 90% Trainati
Intervento
Limite di spesa
Ecobonus art. 14 D.L. n. 63/2013
Detrazione variabile in base all’intervento
Colonnine di ricarica
€ 2.000 edifici unifamiliari
€ 1.500 fino a 8 colonne
€ 1.200 oltre 8 colonne
Max una colonnina per unità immobiliare
Barriere architettoniche
€ 96.000 Spesa massima per unità immobiliare + pertinenze
Impianto fotovoltaico
€ 48.000 Spesa massima distinta per fotovoltaico e accumulo
Riferimenti normativi:
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