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AGEVOLAZIONI

Superbonus: se si opta per lo “sconto” attenzione all’emissione delle fatture entro fine anno

di Marco Bomben | 2 Ottobre 2023
Superbonus: se si opta per lo “sconto” attenzione all’emissione delle fatture entro fine anno

Nel corso della videoconferenza del 20 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di Superbonus precisando che, in caso di sconto in fattura “integrale” (ipotesi che ricorre solo per la maxi-detrazione) le spese si considerano sostenute all’atto di emissione del documento e, quindi, nella data di trasmissione allo SDI dello stesso. Stante la rilevanza del 31 dicembre prossimo (salvo proroghe al momento non in vista) ai fini della detrazione, gli operatori dovranno attivarsi al fine di anticipare l’invio dei documenti entro fine anno.

Sconto in fattura integrale: per la spesa rileva la data di trasmissione allo SDI

Nel corso dell’edizione speciale di Telefisco 2023 sono state sottoposte due distinte questioni inerenti lo sconto in fattura. In particolare, si chiede a quale periodo d’imposta imputare la spesa:

  1. nel caso di una fattura di sconto parziale (possibile sia per il Superbonus senza sconto integrale che per i bonus ordinari con sconto integrale) emessa a fine dicembre 2023 ma con quota a carico del contribuente pagata nel 2024;
  2. nel caso di una fattura con sconto integrale (Superbonus 110%) relativa ad un’operazione effettuata il 31 dicembre 2023 ma inviata allo SDI il 10 gennaio 2024.

Nell’affrontare la prima questione l’Agenzia ricorda innanzitutto che, già con la circolare 24/E/2020 è stato chiarito che, in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese, occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali,
  • al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

In caso di sconto “integrale” in fattura, tuttavia, mancando di fatto il pagamento del contribuente, è necessario fare riferimento:
non alla data del versamento;
• ma bensì a quella di emissione della fattura da parte del fornitore (cfr. anche Risposta ad interpello n. 90/E dell’8 febbraio 2021).

Fin qui niente di nuovo, il valore aggiunto della risposta è però quello di specificare ulteriormente che, poiché la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione tramite lo SDI, nel caso di una fattura datata 31 dicembre 2023 ma inviata allo SDI il 10 gennaio 2024 (ossia assolutamente nei termini, sia che si tratti di fattura immediata che nel caso di fattura differita) la spesa indicata deve considerarsi sostenuta nel 2024.

Ciò significa, nel caso del Superbonus:

  • che il contribuente deve applicare l’aliquota di detrazione in vigore nel 2024 e non quella del 2023;
  • con l’aggravante dello scadere dell’agevolazione per alcune particolari casistiche (ad esempio in caso di villette ed unità autonome ed indipendenti in contesti plurifamiliari);
  • nonché con la necessità di intervenire a sanare eventuali comportamenti pregressi e non conformi con la nuova puntualizzazione del Fisco. La data di competenza rilevante incide, infatti, sia sulla trasmissione della comunicazione per la cessione del credito che, implicitamente, sulla decorrenza della sua possibilità di utilizzo.

Se il chiarimento sullo sconto in fattura “integrale” è decisamente quello che più mette in allarme i contribuenti con interventi da ultimare entro fine anno, non lascia tranquilli nemmeno la precisazione sullo sconto in fattura parziale.

In questo caso, infatti, l’Agenzia ritiene che ai fini della competenza della spesa:
non rileva la data di emissione della relativa fattura;
• bensì la data di effettuazione del bonifico per il saldo della quota residua;
• da effettuarsi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codicefiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (cfr. circolare 19/E/2022).

L’orientamento interpretativo, infatti, pur in linea con la prassi precedente (cfr. Risposta DRE Lombardia n. 904-741/2021) ha come effetto pratico quella di collegare, almeno in caso di bonus edilizi “minori”:

  • la competenza della quota agevolata oggetto di sconto;
  • a quella del pagamento della quota di spese “non agevolata”, in quanto tale da saldare a carico del contribuente.

Ragione vorrebbe, che una simile posizione potesse essere riconsiderata da parte dell’Agenzia.

Stop all’anticipo dei pagamenti in caso di cessione del credito

Come anticipato, il prossimo 31 dicembre costituirà (salvo proroghe ad oggi difficili da ipotizzare) un momento di svolta per il Superbonus che è a fine corsa per alcune casistiche (villette e unità autonome ed indipendenti in contesti plurifamiliari), mentre si riduce per altre (condomini).

Naturale quindi, la tendenza ad anticipare pagamenti a fine anno per cristallizzare il diritto alla detrazione o alla maggiore aliquota.

In tale contesto, è stato quindi chiesto al Fisco di chiarire se un condominio che ha:
• sia requisiti per il Superbonus al 110% per i lavori pagati entro il 31 dicembre 2023,
• che quelli per la cessione del credito,
possa lecitamente anticipare i pagamenti dei lavori da effettuarsi nei primi mesi del 2024 (in modo da raggiungere la fine lavori ovvero un SAL qualificato al 30/60%) per poi cedere questo importo (integralmente pagato nel 2023) all’istituto di credito con comunicazione della cessione entro il 16 marzo 2024?

Nel rispondere al contribuente l’Agenzia precisa innanzitutto che ai sensi dell’art. 119, comma 13, D.L. n. 34/2020, per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura il contribuente deve:

  • richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi agevolabili con il Superbonus,
  • e l’asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, che consenta di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che attesti anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

In aderenza al disposto del successivo comma 13-bis, tale asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL, sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121 del Decreto “Rilancio”.

Pertanto, è possibile usufruire del Superbonus, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un SAL riferito al 31 dicembre 2023.

Detto in altri termini, se l’agevolazione sarà oggetto di cessione del credito, non è possibile anticipare i pagamenti rispetto all’effettiva realizzazione degli interventi agevolati e, per questa via, garantirsi il diritto alla detrazione o le maggiori percentuali di computo (al 90% e al 110%).

L’Agenzia non affronta però l’ipotesi diversa dell’utilizzo diretto in detrazione, ossia con riporto nella dichiarazione dei redditi del contribuente. In assenza di indicazioni specifiche, a parere di chi scrive, resta fermo che il contribuente persona fisica continui ad applicare il consueto principio “di cassa” in aderenza del quale le spese si considerano sostenute al momento del pagamento.

In questi termini, l’anticipo del bonifico resta una possibilità concreta, a patto ovviamente di avere un’imposta lorda capiente, per blindare le percentuali di detrazione più favorevoli del 90% e del 110%.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Bonus 110%

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023