Premessa
L’art. 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022 (c.d. Decreto “cessioni”) ha introdotto la possibilità di “spalmare” in dieci quote annuali di pari importo i crediti d’imposta che derivano dalle comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non utilizzati.
La Legge n. 38/2023 ha previsto che detta disciplina venga estesa, oltre ai crediti superbonus, anche ai crediti derivanti da:
- interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020, per cui è prevista una detrazione pari al 75%);
- interventi sismabonus di cui all’art. 16, commi 1-bis-1-septies, D.L. n. 63/2013.
L’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla misura con il Provvedimento del 18 aprile 2023 prot. 2023/132123.
Con il più recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023, sono state definite, infine, le modalità di annullamento della comunicazione di ripartizione dei crediti residui in 10 anni.
Ambito applicativo dell’opzione per la fruizione in 10 anni
La scelta di ripartire il credito in 10 rate annuali deve essere preventivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate con un’apposita Comunicazione da parte del fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura o cessionario del credito.
Con il Provvedimento 18 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità con le quali effettuare la predetta Comunicazione, precisando altresì l’ambito di applicazione dell’opzione.
Interventi oggetto dell’opzione
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Norma di riferimento
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Tipologia
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Art. 119 D.L. n. 34/2020
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Interventi che possono fruire del “Superbonus”, nel rispetto dei limiti di spesa previsti.
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Art. 119-ter D.L. n. 34/2020
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Interventi che danno diritto al bonus barriere architettoniche al 75%, nel rispetto dei limiti di spesa previsti.
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Art. 16, comma 1-bis D.L. n. 63/2013
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Interventi finalizzati al miglioramento sismico su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) che possono fruire della detrazione del 50%, nel rispetto dei limiti di spesa previsti.
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Art. 16, comma 1-ter D.L. n. 63/2013
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Interventi finalizzati al miglioramento sismico su edifici ubicati in zona sismica 3 che possono fruire della detrazione del 50%, nel rispetto dei limiti di spesa previsti.
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Art. 16, comma 1-quater D.L. n. 63/2013
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Interventi finalizzati al miglioramento sismico su edifici ubicati in zona sismica 1, 2 o 3 da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiore, che possono fruire della detrazione, rispettivamente, del 70 e dell’80%, nel rispetto dei massimali di spesa previsti.
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Art. 16, comma 1-quinquies D.L. n. 63/2013
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Interventi finalizzati al miglioramento sismico su parti comuni di edifici condominiali ubicati in zona sismica 1, 2 o 3 da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiore, che possono fruire della detrazione, rispettivamente, del 75 e dell’85%, entro i limiti di spesa previsti.
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Art. 16, comma 1-sexies D.L. n. 63/2013
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Spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili su cui sono effettuati gli interventi ex commi da 1-tera 1-quinquies del citato art. 16.
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Art. 16, comma 1-sexies.1 D.L. n. 63/2013
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Interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell’art. 16, realizzati dagli IACP su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, o realizzati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
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Art. 16, comma 1-septies D.L. n. 63/2013
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Interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici ubicati in zona sismica 1, 2 o 3, da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiore, che possono far fruire agli acquirenti delle unità immobiliari della detrazione, rispettivamente, del 75 e dell’85%, entro i limiti di spesa previsti.
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Il Provvedimento ha inoltre precisato che la possibilità di rateizzare in 10 rate annuali i crediti “non ancora utilizzati” riguarda “la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta ... non utilizzata in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione”.
La ripartizione in 10 anni può quindi essere comunicata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus (codici tributo 6921, 7701 e 7711);
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus (codici tributo 7708 e 7718), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (codici tributo 7707 e 7717).
Al riguardo si precisa che può essere ripartita in 10 anni, non solo la singola posizione creditoria ma anche:
- la singola rata annuale di ciascun credito;
- nonché la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, non ancora utilizzata in compensazione.
L’Agenzia evidenzia altresì che, con successive comunicazioni, possono essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti che nel frattempo sono stato acquisiti, purché derivino sempre dalle comunicazioni inviate alle Entrate entro i termini previsti.
Come procedere all’annullamento della comunicazione
Secondo quanto previsto dal Provvedimento del 18 aprile 2023 la comunicazione di cui sopra, una volta effettuata, è irrevocabile. Il Provvedimento del 22 settembre 2023 precisa però che la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.
Il cambio di rotta dell’Amministrazione è evidentemente dettato dalle molteplici richieste sollevate dagli operatori, che denunciavano un’erronea comunicazione di fruizione delle detrazioni.
Operativamente, la richiesta di annullamento deve essere effettuata:
- tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia denominato “Piattaforma cessione crediti”,
- direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario abilitato.
Secondo quanto comunicato dall’Agenzia stessa, la nuova funzionalità sarà disponibile da giovedì 5 ottobre 2023.
Fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, la richiesta deve essere effettuata invece:
• inviando via PEC all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it;
• il modello “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al Provvedimento n. 332687/2023.
Il modello va compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito (in tal caso allegare alla PEC anche copia del documento di identità).
L’esito della richiesta è fornito entro 30 giorni e, in caso di accoglimento, determina:
- la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
- il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.
Riferimenti normativi:
- D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, art. 9;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, artt. 119 e 121;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 18 aprile 2023, prot. n. 2023/132123.
Superbonus in 10 anni: al debutto la piattaforma per l’annullamento delle richieste
di Marco Bomben | 5 Ottobre 2023
Con il Provvedimento n. 332687 del 22 settembre 2023 l’Agenzia detta le regole per l’annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022. Dal 5 ottobre, quindi, chi ha scelto l’utilizzo in 10 anni dei crediti fiscali corrispondenti al Superbonus e agli altri bonus edilizi potrà cambiare idea e chiedere, sull’apposita piattaforma, l’annullamento delle comunicazioni precedentemente inviate.
Premessa
L’art. 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022 (c.d. Decreto “cessioni”) ha introdotto la possibilità di “spalmare” in dieci quote annuali di pari importo i crediti d’imposta che derivano dalle comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non utilizzati.
La Legge n. 38/2023 ha previsto che detta disciplina venga estesa, oltre ai crediti superbonus, anche ai crediti derivanti da:
L’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla misura con il Provvedimento del 18 aprile 2023 prot. 2023/132123.
Con il più recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023, sono state definite, infine, le modalità di annullamento della comunicazione di ripartizione dei crediti residui in 10 anni.
Ambito applicativo dell’opzione per la fruizione in 10 anni
La scelta di ripartire il credito in 10 rate annuali deve essere preventivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate con un’apposita Comunicazione da parte del fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura o cessionario del credito.
Con il Provvedimento 18 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità con le quali effettuare la predetta Comunicazione, precisando altresì l’ambito di applicazione dell’opzione.
Interventi oggetto dell’opzione
Norma di riferimento
Tipologia
Art. 119 D.L. n. 34/2020
Interventi che possono fruire del “Superbonus”, nel rispetto dei limiti di spesa previsti.
Art. 119-ter D.L. n. 34/2020
Interventi che danno diritto al bonus barriere architettoniche al 75%, nel rispetto dei limiti di spesa previsti.
Art. 16, comma 1-bis D.L. n. 63/2013
Interventi finalizzati al miglioramento sismico su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) che possono fruire della detrazione del 50%, nel rispetto dei limiti di spesa previsti.
Art. 16, comma 1-ter D.L. n. 63/2013
Interventi finalizzati al miglioramento sismico su edifici ubicati in zona sismica 3 che possono fruire della detrazione del 50%, nel rispetto dei limiti di spesa previsti.
Art. 16, comma 1-quater D.L. n. 63/2013
Interventi finalizzati al miglioramento sismico su edifici ubicati in zona sismica 1, 2 o 3 da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiore, che possono fruire della detrazione, rispettivamente, del 70 e dell’80%, nel rispetto dei massimali di spesa previsti.
Art. 16, comma 1-quinquies D.L. n. 63/2013
Interventi finalizzati al miglioramento sismico su parti comuni di edifici condominiali ubicati in zona sismica 1, 2 o 3 da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiore, che possono fruire della detrazione, rispettivamente, del 75 e dell’85%, entro i limiti di spesa previsti.
Art. 16, comma 1-sexies D.L. n. 63/2013
Spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili su cui sono effettuati gli interventi ex commi da 1-tera 1-quinquies del citato art. 16.
Art. 16, comma 1-sexies.1 D.L. n. 63/2013
Interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell’art. 16, realizzati dagli IACP su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, o realizzati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Art. 16, comma 1-septies D.L. n. 63/2013
Interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici ubicati in zona sismica 1, 2 o 3, da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiore, che possono far fruire agli acquirenti delle unità immobiliari della detrazione, rispettivamente, del 75 e dell’85%, entro i limiti di spesa previsti.
Il Provvedimento ha inoltre precisato che la possibilità di rateizzare in 10 rate annuali i crediti “non ancora utilizzati” riguarda “la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta ... non utilizzata in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione”.
La ripartizione in 10 anni può quindi essere comunicata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
Al riguardo si precisa che può essere ripartita in 10 anni, non solo la singola posizione creditoria ma anche:
L’Agenzia evidenzia altresì che, con successive comunicazioni, possono essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti che nel frattempo sono stato acquisiti, purché derivino sempre dalle comunicazioni inviate alle Entrate entro i termini previsti.
Come procedere all’annullamento della comunicazione
Secondo quanto previsto dal Provvedimento del 18 aprile 2023 la comunicazione di cui sopra, una volta effettuata, è irrevocabile. Il Provvedimento del 22 settembre 2023 precisa però che la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.
Il cambio di rotta dell’Amministrazione è evidentemente dettato dalle molteplici richieste sollevate dagli operatori, che denunciavano un’erronea comunicazione di fruizione delle detrazioni.
Operativamente, la richiesta di annullamento deve essere effettuata:
Secondo quanto comunicato dall’Agenzia stessa, la nuova funzionalità sarà disponibile da giovedì 5 ottobre 2023.
Fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, la richiesta deve essere effettuata invece:
• inviando via PEC all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it;
• il modello “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al Provvedimento n. 332687/2023.
Il modello va compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito (in tal caso allegare alla PEC anche copia del documento di identità).
L’esito della richiesta è fornito entro 30 giorni e, in caso di accoglimento, determina:
Riferimenti normativi:
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