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Regolamento della formazione professionale continua: novità

di Antonio De Francesco | 6 Ottobre 2023
Regolamento della formazione professionale continua: novità

Lo scorso 30 settembre 2023, nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale Regolamento, approvato dal CNDCEC lo scorso mese di maggio, è entrato ufficialmente in vigore il 30 settembre 2023 e stabilisce una serie di novità in materia di formazione professionale, molte delle quali con efficacia retroattiva e pertanto in applicazione dal 1° gennaio 2023. Le novità del nuovo Regolamento che si distribuiscono in 5 Titoli e 22 Articoli e comprendono due Allegati: Allegato 1 - Elenco materie; Allegato 2 - Requisiti soggetti autorizzati.

Premessa

Lo scorso 3 maggio 2023 il Consiglio Nazionale ha deliberato alcune modifiche al Regolamento della formazione continua, riferite alla formazione continua professionale in generale, alla modalità di svolgimento dei corsi a distanza tramite utilizzo della piattaforma informatica e al rapporto tra Ordini professionali e soggetti autorizzati alla realizzazione dei corsi. Il 16 maggio 2023 il nuovo Regolamento è stato trasmesso al Ministero della Giustizia per l’acquisizione del parere vincolante del Ministro richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Il 23 maggio 2023 l’Assemblea dei Segretari degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili “territoriali” tenutasi a Roma ha presentato le principali novità del Regolamento in materia di formazione continua e lo scorso 12 luglio 2023 il Ministero della Giustizia lo ha approvato con il parere favorevole espresso, arrivando così alla pubblicazione del 30 settembre 2023 del nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Sostanzialmente, le novità introdotte dal nuovo Regolamento, come meglio dettagliate nel paragrafo successivo dedicato, sono da ricercare nella volontà del Consiglio Nazionale di raggiungere una semplificazione nella gestione degli eventi formativi in generale e favorire una modalità più immediata e poco discutibile relativamente all’attribuzione dei crediti formativi.

L’art. 1, comma 3, del Regolamento stabilisce che: “La formazione professionale continua è svolta mediante: 

  1. la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale e accreditati dal Consiglio nazionale; 
  2. lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’articolo 16”.

L’art. 16 dettaglia sotto forma di rappresentazione in tabella le attività formative particolari e i relativi crediti attribuibili.

Le principali novità

Diverse sono le novità del Regolamento per la formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili appena introdotto. In particolare, si segnalano:

  • l’eliminazione della differenza tra eventi di “formazione” ed eventi di “aggiornamento”. È stato rimodulato il sistema di attribuzione dei crediti formativi, che per effetto delle previsioni del nuovo Regolamento matureranno esclusivamente in relazione alle ore di effettiva partecipazione ai corsi e tale regola si applica senza eccezione anche a tutti i corsi SAF. L’eliminazione della differenza tra eventi di “formazione” ed eventi di “aggiornamento” ha rimodulato l’art. 7 del Regolamento relativo al regime di equipollenza tra la formazione dei Dottori Commercialisti e quella necessaria per i gestori della crisi degli OCC. In sostanza, l’equipollenza continuerà a trovare riconoscimento in presenza di corsi di almeno 12 ore, che abbiano ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi di impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore;
  • l’eliminazione dei test di verifica in presenza per gli eventi e-learning (sincroni). Modifica che evita qualsiasi possibili difficoltà che si generavano per gli Ordini nell’attribuzione dei crediti per gli eventi e-learning live quando non risultavano fornite almeno il 70% delle risposte corrette durante le attività in aula. Modifica apportata anche con riferimento agli eventi e-learning on demand (asincroni). Per effetto di tale modifica i crediti formativi vengono conseguiti in relazione ai tempi di fruizione dell’evento tracciati dalle piattaforme utilizzate da tutti i soggetti formatori e la verifica delle piattaforme rimane solo per i soggetti esterni in fase di presentazione della domanda di autorizzazione;
  • la decorrenza dell’obbligo formativo. Al fine di eliminare una disparità di trattamento, per i nuovi iscritti nell’Albo, per coloro che si trasferiscono dall’elenco speciale all’Albo e per coloro che cessano la condizione di non esercente, l’obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all’iscrizione nell’Albo e non più dall’anno successivo. Per tale tipologia di modifica, l’entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2024 (art. 4, comma 3);
  • precisazione in merito al criterio di maturazione dei crediti formativi. Gli iscritti maturano i crediti formativi in relazione all’effettiva durata di partecipazione agli eventi formativi, secondo il criterio 1 ora (o frazione di ora superiore a 30 minuti) = 1 CFP. Anche in considerazione dei nuovi obblighi formativi introdotti da norme di settore, con il nuovo Regolamento è precisato che laddove norme specifiche prevedono il superamento di test finali di verifica, i crediti formativi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si conseguono sono se i test di verifica sono stati superati;
  • obbligo formativo: eliminazione del minimo annuale. La nuova formulazione dell’art. 5 stabilisce che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP acquisiti nel triennio di riferimento, senza individuazione di un limite di crediti da assolvere annualmente. Ciò vuol significare l’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP, limitando in tal senso le verifiche annuali degli Ordini. La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione;
  • formazione gratuita erogata dagli Ordini. All’art. 10 e per gli Ordini fino a 200 iscritti è stata ridotta la quantità di formazione gratuita da erogare. Si è passati dalle attuali 30 ore annuali alle 15 ore annuali;
  • riformulazione del sistema di contribuzione dei soggetti autorizzati. Il nuovo Regolamento FPC prevede che l’istruttoria per l’accreditamento degli eventi realizzati dai Soggetti autorizzati sia svolta direttamente dal Consiglio Nazionale e che per ciascun evento formativo chiesto in accreditamento, i Soggetti autorizzati versino al Consiglio Nazionale i seguenti contributi:
    1. per gli eventi a pagamento: euro 5,00 a partecipante iscritto nell’Albo, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per l’accreditamento;
    2. per gli eventi gratuiti: euro 100,00 per ciascun evento presentato per l’accreditamento.

Le somme incassate dal Consiglio Nazionale saranno successivamente redistribuite agli Ordini territoriali in base ad un sistema di ripartizione misto tra Consiglio Nazionale (10%) per ristoro oneri sostenuti, in Ordini territoriali esistenti (40%) in parti uguali, Ordini territoriali (50%) in base al numero dei loro iscritti che hanno partecipato agli eventi dei Soggetti autorizzati. Con tale riformulazione, sono state eliminate le disposizioni che imponevano agli Ordini di effettuare l’istruttoria per l’accreditamento degli eventi organizzati di soggetti autorizzati;

  • autorizzazione soggetti terzi. Con il nuovo Regolamento sono state introdotte alcune modifiche ai requisiti che i Soggetti esterni devono possedere per poter ottenere l’autorizzazione ad erogare la formazione a favore degli iscritti negli albi professionali di categoria. In particolare, sono stati previsti specifici requisiti di onorabilità per gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili e per i rappresentanti legali, nonché per i componenti degli organi direttivi delle fondazioni e associazioni, anche sindacali di categoria; il soggetto richiedente l’autorizzazione, gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci illimitatamente responsabili dello stesso soggetto richiedente, i componenti degli organismi direttivi delle fondazioni o delle associazioni anche sindacali non devono aver assunto posizioni lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’assunzione di posizioni lesive della dignità e della professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili determina il diniego dell’autorizzazione.

Conclusioni

Le novità del Regolamento di formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono in vigore e la maggior parte di queste ha già assunto efficacia applicativa. L’obiettivo del Consiglio Nazionale è certamente consentire una maggiore semplificazione e uniformità nella gestione e attribuzione dei crediti formativi professionali cercando di ridurre al minimo eventuali incomprensioni o dubbi sulla maturazione di un credito piuttosto che due per il tempo speso per quella formazione, a volte non precisamente definito (minuto in più/minuto meno …). Alcune ulteriori modifiche introdotte riguardano anche l’elenco delle materie, in particolare riferite alle materie del Gruppo B. Tutto ciò richiede la presa visione del nuovo Regolamento della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come detto, già per gran parte ad oggi in vigore, e completamente a partire dal 1° gennaio 2024.

Riferimenti normativi:

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