Premessa
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 325550 del 19 settembre 2023, l’Amministrazione finanziaria ha disposto l’invio di comunicazioni di invito all’adempimento spontaneo (c.d. compliance) ai contribuenti in regime forfetario che, con riferimento all’anno di imposta 2021, non hanno indicato alcun dato ai righi da RS375 a RS381, inerenti ai c.d. elementi informativi di cui all’art. 1, comma 73, della Legge n. 190/2014.
Per quanto riguarda tale anno di imposta, a seguito di quanto disposto dal c.d. Decreto “Proroghe” (D.L. 29 settembre 2023, n. 132, art. 6) tali dati potranno essere forniti entro il 30 novembre 2024.
Alla luce di tale previsione, l’eventuale dichiarazione integrativa del modello Redditi 2022 anno di imposta 2021, avente ad oggetto esclusivamente la mera indicazione dei dati nel quadro RS da parte dei contribuenti in regime forfetario, non sarà soggetta ad alcuna sanzione.
Resta comunque la problematica di una corretta compilazione dei sovra citati righi per quanto riguarda l’anno di imposta 2022, in sede di modello Redditi 2023, il cui termine di trasmissione scade il 30 novembre 2023.
Entro il medesimo termine, laddove il dichiarativo fosse già stato trasmesso e si evidenziasse la necessità di rettificarlo, si potrà fare ricorso ad una dichiarazione correttiva nei termini, in assenza di sanzioni.
Regime forfetario e dati informativi: cosa prevede la norma
La norma che stabilisce l’obbligo in capo ai contribuenti in regime forfetario di fornire i c.d. “dati informativi” è l’art. 1, comma 73, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che disciplina il citato regime agevolato.
Recita il comma 73:
“Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”.
In estrema sintesi, al fine di conoscere quali sono i dati informativi da fornire in sede di dichiarativo, è necessario fare riferimento ai modelli di dichiarazione dei redditi (ed alle relative Istruzioni), che tuttavia, seppure vadano a puntualmente individuare quali sono le variabili da considerare - diverse a seconda che si tratti di impresa o di libero professionista - nulla precisano in merito alle modalità di calcolo dei valori da esporre, lasciando spazio a più di un dubbio.
I dati informativi nel regime forfetario: imprese
Per quanto riguarda i contribuenti esercenti attività di impresa, le istruzioni di compilazione al modello Redditi 2023 prevedono la compilazione (laddove vi siano dati da indicare) dei righi da RS375 a RS378.
Più precisamente:
- Al rigo RS375 deve essere indicato il numero complessivo di mezzi di trasporto e/o veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo dal contribuente in regime forfetario per lo svolgimento dell’attività, alla data di chiusura del periodo d’imposta;
- Al rigo RS376 occorre indicare l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa, nonché i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- Al rigo RS377 è richiesta l’indicazione dei costi sostenuti per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni, canoni di noleggio e di affitto d’azienda, royalties);
- Al rigo RS378 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
La terminologia adottata nelle Istruzioni ministeriali fa più volte riferimento alle spese sostenute (il ché lascerebbe supporre che sia necessario adottare il criterio di cassa, che peraltro è il criterio che regola la determinazione dei ricavi o compensi del contribuente in regime forfetario).
Tuttavia, come avremo anche modo di meglio approfondire nel seguito, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con alcune circolari, seppure datate, fanno chiaramente riferimento alle spese documentate (ovvero all’avvenuta ricezione della fattura / documento di spesa), indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle stesse.
Si osservi, inoltre, che nulla viene previsto nelle Istruzioni di compilazione del dichiarativo in merito agli eventuali costi promiscui; anzi, semmai - con riferimento ai veicoli - viene espressamente fatto riferimento a quelli utilizzati nell’esercizio dell’attività (senza nulla precisare in merito all’eventuale utilizzo promiscuo).
Anche da questo punto di vista, le successive indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate vanno a contraddire, o quanto meno a “integrare”, le istruzioni, lasciando il contribuente nel dubbio se attenersi al dettato della norma (che richiama i modelli di dichiarazione) o tenere conto della prassi, peraltro estremamente datata e, almeno inizialmente, contradditoria.
I dati informativi nel regime forfetario: professionisti
Rispetto alle imprese, ai professionisti ed ai lavoratori autonomi in genere viene richiesto un minor numero di “dati informativi” nel quadro RS.
Infatti, il rigo da attenzionare è solo l’RS381, nel quale viene richiesta l’indicazione dei “consumi”.
La variabile consumi è riferita alle spese sostenute nell’anno per:
- servizi telefonici, compresi quelli accessori;
- consumi di energia elettrica;
- carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Si noti come, anche in questo caso, viene utilizzata la locuzione “spese sostenute”, in antitesi con la prassi dell’Agenzia delle Entrate, di seguito richiamata.
La problematica dei costi promiscui
Come abbiamo avuto modo di evidenziare, vi sono delle discrasie tra quanto previsto dalle Istruzioni ministeriali di compilazione del dichiarativo e i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla questione del quadro RS l’Agenzia delle Entrate era inizialmente intervenuta con circolare n. 10/E/2016. In tale sede, era stato precisato che per la compilazione del quadro RS occorresse riferirsi alla documentazione ricevuta dal contribuente in regime forfetario (e quindi, senza tenere conto dell’effettivo sostenimento della spesa); inoltre, era stato specificato che gli eventuali beni strumentali (riferendosi quindi ai veicoli) dovessero essere indicati considerando anche quelli ad uso promiscuo, nella misura del 50%.
La questione dell’uso promiscuo, quindi, pareva essersi esaurita con i beni strumentali; sfortunatamente, con successiva circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha mutato indirizzo.
In tale sede l’Agenzia ha ribadito che “in linea generale - coerentemente con gli adempimenti richiesti ai contribuenti che applicano il regime forfetario ed alle significative semplificazioni loro riconosciute - i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti”, e quindi non secondo il criterio di cassa, puntualizzando altresì che “le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività di impresa dovranno essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata”.
Si presti attenzione al passaggio che lega l’indicazione dei valori nel quadro RS alla ricezione della relativa documentazione fiscale, subito contraddetto nella medesima circolare, che nel passaggio successivo amplia l’orizzonte dei dati richiesti anche ai costi sostenuti promiscuamente (che, evidentemente, non sono documentati in capo alla partita IVA del contribuente in regime forfetario).
Quanto ai beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, è stato ribadito che gli stessi “dovranno essere dichiarati nella misura del 50%”, così come già indicato nella circolare n. 10/E/2016.
Peccato che, a complicare la gestione del tutto, un ultimo passaggio della successiva circolare n. 24/E/2016 sia dedicato ai costi promiscui: “si fa presente che l’indicazione fornita nella citata circolare n. 10/E del 2016 è applicabile anche ai costi e alle spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente. Pertanto, nel nuovo prospetto di UNICO denominato «Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni - Obblighi informativi», anche i costi e le spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere dichiarati nella misura del 50%”.
Quest’ultima precisazione comporta, laddove si voglia accogliere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, una complicazione non indifferente a carico dei contribuenti in regime forfetario, che non solo si ritrovano a dover riclassificare i costi sostenuti - e quindi a dover procedere ad una sorta di contabilizzazione, seppure tali soggetti siano obbligati solo alla conservazione della documentazione, e privi di obblighi di registrazione - ma addirittura sarebbero chiamati a tenere conto dei costi sostenuti promiscuamente.
È bene comunque evidenziare che questa problematica dei costi promiscui trova conforto solo nel citato documento di prassi e peraltro datato, mentre nulla viene espressamente previsto in merito ai c.d. costi promiscui né dalla norma, né dalle Istruzioni di compilazione del modello Redditi.
In conclusione, pochi righi, apparentemente di rapida e facile compilazione, presentano una serie di contraddizioni importanti, dal “sostenimento delle spese” previsto dalle Istruzioni ministeriali, alla “ricezione della documentazione” prevista dalle citate circolari, oltreché importanti dubbi sulla legittimità della richiesta di indicazione dei costi promiscui che, nonostante siano passati molti anni dal 2016, ancora non trova alcuna conferma nelle Istruzioni del modello Redditi.
Alla luce di quanto sovra esposto, risulta ancora più paradossale la circostanza che siano state inviate comunicazioni di invito all’adempimento spontaneo a quei contribuenti che, basandosi sulla documentazione fiscale ricevuta (e ignorando gli eventuali costi promiscui) nulla hanno indicato a titolo di elementi informativi.
Vale comunque la pena di ricordare che, come correttamente indicato nella lettera di compliance, tale comunicazione - e, si ritiene, similari comunicazioni che dovessero intervenire in futuro con riferimento ad altri anni di imposta - possono essere ignorate laddove il contribuente non disponga di alcun dato da indicare.
Riferimenti normativi:
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 73;
- D.L. 29 settembre 2023, n. 132, art. 6;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 19 settembre 2023, n. 325550/2023;
- Agenzia delle Entrate, circolare 30 maggio 2016, n. 24/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 4 aprile 2016, n. 10/E.
Regime forfetario, gli elementi informativi nel quadro RS
di Sandra Pennacini | 25 Ottobre 2023
Scade il 30 novembre 2023 il termine di trasmissione telematica del modello Redditi 2023, anno di imposta 2022. I contribuenti in regime forfetario (ex art. 1, comma 54 e seguenti, Legge n. 190/2014) sono chiamati a fornire una serie di informazioni mediante compilazione del quadro RS, tornato di attualità a seguito al recente invio di comunicazioni di compliance a carico ai contribuenti che non hanno fornito alcuna informazione nei righi RS375-RS381 del modello Redditi.
Premessa
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 325550 del 19 settembre 2023, l’Amministrazione finanziaria ha disposto l’invio di comunicazioni di invito all’adempimento spontaneo (c.d. compliance) ai contribuenti in regime forfetario che, con riferimento all’anno di imposta 2021, non hanno indicato alcun dato ai righi da RS375 a RS381, inerenti ai c.d. elementi informativi di cui all’art. 1, comma 73, della Legge n. 190/2014.
Per quanto riguarda tale anno di imposta, a seguito di quanto disposto dal c.d. Decreto “Proroghe” (D.L. 29 settembre 2023, n. 132, art. 6) tali dati potranno essere forniti entro il 30 novembre 2024.
Alla luce di tale previsione, l’eventuale dichiarazione integrativa del modello Redditi 2022 anno di imposta 2021, avente ad oggetto esclusivamente la mera indicazione dei dati nel quadro RS da parte dei contribuenti in regime forfetario, non sarà soggetta ad alcuna sanzione.
Resta comunque la problematica di una corretta compilazione dei sovra citati righi per quanto riguarda l’anno di imposta 2022, in sede di modello Redditi 2023, il cui termine di trasmissione scade il 30 novembre 2023.
Entro il medesimo termine, laddove il dichiarativo fosse già stato trasmesso e si evidenziasse la necessità di rettificarlo, si potrà fare ricorso ad una dichiarazione correttiva nei termini, in assenza di sanzioni.
Regime forfetario e dati informativi: cosa prevede la norma
La norma che stabilisce l’obbligo in capo ai contribuenti in regime forfetario di fornire i c.d. “dati informativi” è l’art. 1, comma 73, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che disciplina il citato regime agevolato.
Recita il comma 73:
“Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”.
In estrema sintesi, al fine di conoscere quali sono i dati informativi da fornire in sede di dichiarativo, è necessario fare riferimento ai modelli di dichiarazione dei redditi (ed alle relative Istruzioni), che tuttavia, seppure vadano a puntualmente individuare quali sono le variabili da considerare - diverse a seconda che si tratti di impresa o di libero professionista - nulla precisano in merito alle modalità di calcolo dei valori da esporre, lasciando spazio a più di un dubbio.
I dati informativi nel regime forfetario: imprese
Per quanto riguarda i contribuenti esercenti attività di impresa, le istruzioni di compilazione al modello Redditi 2023 prevedono la compilazione (laddove vi siano dati da indicare) dei righi da RS375 a RS378.
Più precisamente:
La terminologia adottata nelle Istruzioni ministeriali fa più volte riferimento alle spese sostenute (il ché lascerebbe supporre che sia necessario adottare il criterio di cassa, che peraltro è il criterio che regola la determinazione dei ricavi o compensi del contribuente in regime forfetario).
Tuttavia, come avremo anche modo di meglio approfondire nel seguito, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con alcune circolari, seppure datate, fanno chiaramente riferimento alle spese documentate (ovvero all’avvenuta ricezione della fattura / documento di spesa), indipendentemente dall’avvenuto pagamento delle stesse.
Si osservi, inoltre, che nulla viene previsto nelle Istruzioni di compilazione del dichiarativo in merito agli eventuali costi promiscui; anzi, semmai - con riferimento ai veicoli - viene espressamente fatto riferimento a quelli utilizzati nell’esercizio dell’attività (senza nulla precisare in merito all’eventuale utilizzo promiscuo).
Anche da questo punto di vista, le successive indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate vanno a contraddire, o quanto meno a “integrare”, le istruzioni, lasciando il contribuente nel dubbio se attenersi al dettato della norma (che richiama i modelli di dichiarazione) o tenere conto della prassi, peraltro estremamente datata e, almeno inizialmente, contradditoria.
I dati informativi nel regime forfetario: professionisti
Rispetto alle imprese, ai professionisti ed ai lavoratori autonomi in genere viene richiesto un minor numero di “dati informativi” nel quadro RS.
Infatti, il rigo da attenzionare è solo l’RS381, nel quale viene richiesta l’indicazione dei “consumi”.
La variabile consumi è riferita alle spese sostenute nell’anno per:
Si noti come, anche in questo caso, viene utilizzata la locuzione “spese sostenute”, in antitesi con la prassi dell’Agenzia delle Entrate, di seguito richiamata.
La problematica dei costi promiscui
Come abbiamo avuto modo di evidenziare, vi sono delle discrasie tra quanto previsto dalle Istruzioni ministeriali di compilazione del dichiarativo e i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla questione del quadro RS l’Agenzia delle Entrate era inizialmente intervenuta con circolare n. 10/E/2016. In tale sede, era stato precisato che per la compilazione del quadro RS occorresse riferirsi alla documentazione ricevuta dal contribuente in regime forfetario (e quindi, senza tenere conto dell’effettivo sostenimento della spesa); inoltre, era stato specificato che gli eventuali beni strumentali (riferendosi quindi ai veicoli) dovessero essere indicati considerando anche quelli ad uso promiscuo, nella misura del 50%.
La questione dell’uso promiscuo, quindi, pareva essersi esaurita con i beni strumentali; sfortunatamente, con successiva circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha mutato indirizzo.
In tale sede l’Agenzia ha ribadito che “in linea generale - coerentemente con gli adempimenti richiesti ai contribuenti che applicano il regime forfetario ed alle significative semplificazioni loro riconosciute - i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti”, e quindi non secondo il criterio di cassa, puntualizzando altresì che “le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività di impresa dovranno essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata”.
Si presti attenzione al passaggio che lega l’indicazione dei valori nel quadro RS alla ricezione della relativa documentazione fiscale, subito contraddetto nella medesima circolare, che nel passaggio successivo amplia l’orizzonte dei dati richiesti anche ai costi sostenuti promiscuamente (che, evidentemente, non sono documentati in capo alla partita IVA del contribuente in regime forfetario).
Quanto ai beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, è stato ribadito che gli stessi “dovranno essere dichiarati nella misura del 50%”, così come già indicato nella circolare n. 10/E/2016.
Peccato che, a complicare la gestione del tutto, un ultimo passaggio della successiva circolare n. 24/E/2016 sia dedicato ai costi promiscui: “si fa presente che l’indicazione fornita nella citata circolare n. 10/E del 2016 è applicabile anche ai costi e alle spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente. Pertanto, nel nuovo prospetto di UNICO denominato «Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni - Obblighi informativi», anche i costi e le spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere dichiarati nella misura del 50%”.
Quest’ultima precisazione comporta, laddove si voglia accogliere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, una complicazione non indifferente a carico dei contribuenti in regime forfetario, che non solo si ritrovano a dover riclassificare i costi sostenuti - e quindi a dover procedere ad una sorta di contabilizzazione, seppure tali soggetti siano obbligati solo alla conservazione della documentazione, e privi di obblighi di registrazione - ma addirittura sarebbero chiamati a tenere conto dei costi sostenuti promiscuamente.
È bene comunque evidenziare che questa problematica dei costi promiscui trova conforto solo nel citato documento di prassi e peraltro datato, mentre nulla viene espressamente previsto in merito ai c.d. costi promiscui né dalla norma, né dalle Istruzioni di compilazione del modello Redditi.
In conclusione, pochi righi, apparentemente di rapida e facile compilazione, presentano una serie di contraddizioni importanti, dal “sostenimento delle spese” previsto dalle Istruzioni ministeriali, alla “ricezione della documentazione” prevista dalle citate circolari, oltreché importanti dubbi sulla legittimità della richiesta di indicazione dei costi promiscui che, nonostante siano passati molti anni dal 2016, ancora non trova alcuna conferma nelle Istruzioni del modello Redditi.
Alla luce di quanto sovra esposto, risulta ancora più paradossale la circostanza che siano state inviate comunicazioni di invito all’adempimento spontaneo a quei contribuenti che, basandosi sulla documentazione fiscale ricevuta (e ignorando gli eventuali costi promiscui) nulla hanno indicato a titolo di elementi informativi.
Vale comunque la pena di ricordare che, come correttamente indicato nella lettera di compliance, tale comunicazione - e, si ritiene, similari comunicazioni che dovessero intervenire in futuro con riferimento ad altri anni di imposta - possono essere ignorate laddove il contribuente non disponga di alcun dato da indicare.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello redditi PFRegime forfetario
Quali sono le modalità per l'invio di comunicazioni di invito all'adempimento spontaneo?
Le comunicazioni di invito all'adempimento spontaneo vengono inviate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Quali sono i righi da RS375 a RS381 menzionati nel testo?
I righi da RS375 a RS381 sono inerenti ai c.d. elementi informativi di cui all’art. 1, comma 73, della Legge n. 190/2014, che devono essere compilati dai contribuenti in regime forfetario.
Quando possono essere forniti i dati informativi relativi all'anno di imposta 2021?
I dati informativi relativi all'anno di imposta 2021 possono essere forniti entro il 30 novembre 2024 a seguito del decreto “Proroghe” (D.L. 29 settembre 2023, n. 132, art. 6).
Quale è il termine di trasmissione telematica del modello Redditi 2023, anno di imposta 2022, per i contribuenti in regime forfetario?
Il termine di trasmissione telematica del modello Redditi 2023, anno di imposta 2022, scade il 30 novembre 2023 per i contribuenti in regime forfetario.
A chi è attribuita la norma che stabilisce l’obbligo in capo ai contribuenti in regime forfetario di fornire i c.d. “dati informativi”?
L'obbligo in capo ai contribuenti in regime forfetario di fornire i c.d. “dati informativi” è stabilito dall’art. 1, comma 73, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.