Commento
SOCIETÀ

Il recesso del socio nelle società di persone

di Marco Baldin | 9 Ottobre 2023
Il recesso del socio nelle società di persone

La normativa civilistica prevede delle specifiche ipotesi relative allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un singolo socio. In particolare quando è attribuita al singolo socio la facoltà di liberarsi dal vincolo societario si parla di recesso. Lo scopo del presente contributo è quello di offrire una disamina puntuale degli aspetti civilistici e fiscali inerenti il recesso del socio nelle società commerciali di persone.

Recesso del socio: inquadramento normativo

Il recesso è il diritto del socio di sciogliere il vincolo sociale mediante una manifestazione unilaterale di volontà, attribuito dalla legge in presenza di determinati presupposti.

Ai sensi dell’art. 1372 del Codice civile il patto sociale “non può essere sciolto che per mutuo consenso e il recesso rappresenta un’eccezione a questa previsione normativa.

Pertanto è ammesso nei soli casi previsti dalla legge.

La normativa, infatti prevede, 2 casistiche di scioglimento del patto sociali limitatamente ad un solo socio:

  • il recesso (ex art. 2285 del Codice civile): attraverso cui è attribuita al singolo partecipante di liberarsi unilateralmente dal vincolo che lo unisce agli altri soci;
  • l’esclusione (ex art. 2286 del Codice civile): attraverso cui gli altri soci hanno la facoltà di escludere un socio che ponga in essere un comportamento ostativo al buon funzionamento della società.

A fronte del recesso si genera, in capo al soggetto uscente, il diritto alla percezione di una somma che rappresenti il valore della quota posseduta.

Tipologie di recesso

Recesso ad nutum

Nel caso in cui una società sia stata contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci è ammesso il recesso “ad nutum”, ovvero a prescindere alla presenza di specifiche ragioni.

In questo caso il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno 3 mesi, anche se questo termine può essere modificato contrattualmente da soci.

La ratio di questa tipologia di recesso è quella di prevenire l’esistenza di vincoli contrattuali a durata illimitata senza che il socio abbia la possibilità di sciogliere questo vincolo.

Recesso contrattuale

Il contratto sociale può individuare casi di recesso ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, eventualmente fissandone anche le modalità di esercizio (ad esempio, richiedendo o meno un termine per il preavviso).

Le clausole contrattuali devono contenere l’indicazione specifica dei presupposti dell’esercizio del diritto di recesso, mentre non può considerarsi valida una generica previsione di tale diritto in capo ai soci.

Inoltre, il Comitato Triveneto dei Notai ha ritenuto ammissibile l’inserimento nel contratto sociale di una clausola che ammetta, ed eventualmente disciplini, il recesso parziale.

Recesso per giusta causa

Sia per le società costituite a tempo determinato sia a tempo indeterminato, quando sussista una giusta causa, è possibile per il socio sciogliersi dal rapporto sociale senza preavviso.

Il termine per la comunicazione del recesso agli altri soci è quello previsto nell’atto costitutivo.

In mancanza, la giurisprudenza ritiene che il recesso abbia immediata efficacia dal momento della comunicazione agli altri soci.

La giusta causa non è specificata dal legislatore per cui spetta al giudice valutare in concreto la sussistenza del presupposto.

Ipotesi di giusta causa:
• il dissidio insanabile tra i soci, tale da rendere impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale, imputabile al comportamento gravemente inadempiente di uno dei soci;
• l’inadempimento del socio accomandatario all’obbligo di dare accesso al socio accomandante alla documentazione sociale;
• l’estromissione immotivata di un socio da ogni partecipazione all’attività amministrativa o al controllo della società quando lo statuto stabilisce che i soci siano tutti amministratori;
• reiterata violazione da parte del socio-amministratore dell’obbligo di rendere conto della gestione sociale e dell’andamento economico della società;
• il comportamento del socio, unico amministratore, che tenga l’altro socio all’oscuro di qualsivoglia iniziativa relativa alla gestione della società, precludendogli di conoscere la situazione patrimoniale della stessa.

Casi di operazioni straordinarie

In aggiunta alle precedenti ipotesi “classiche” di recesso la normativa prevede che può recedere il socio che non abbia concorso o consentito alla decisione, assunta a maggioranza, in sede:

  • di trasformazione progressiva in società di capitali;
  • di fusione;
  • di scissione.

Inoltre è prevista la possibilità di recedere a seguito dell’introduzione o della rimozione di clausole compromissorie assunte a maggioranza dei soci.

Efficacia del recesso

L’efficacia del recesso deve essere valutata nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi.

Per quanto riguarda i rapporti “interni” con gli altri soci e la società, nel caso in cui non sia previsto un termine di preavviso, il recesso ha efficacia dal momento della comunicazione alla società e agli altri soci da parte del socio recedente.

Pertanto, la comunicazione di recesso determina “ex lege” lo scioglimento del rapporto sociale.

Diversamente, nel caso in cui sia previsto un termine di preavviso, il recesso ha efficacia dalla scadenza di questo termine.

Nei confronti di soggetti terzi, invece l’efficacia del recesso si realizza dal momento in cui la dichiarazione di recesso è pubblicizzata tramite mezzi idonei a renderla conoscibile ai terzi, ossia con l’iscrizione del recesso nel Registro delle imprese.

Conseguenze del recesso

Liquidazione della quota

Al socio receduto o ai suoi eredi spetta una somma di denaro pari al valore della quota ai sensi dell’art. 2289, comma 1, del Codice civile.

La liquidazione è fatta in base alla situazione della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento entro 6 mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

La liquidazione può avvenire:

  • mediante riduzione del capitale, ossia attraverso la restituzione del conferimento al socio o liberazione dall’obbligo di eseguirlo. Ciò determina un impoverimento effettivo del patrimonio sociale e della garanzia dei creditori, da cui discende l’applicazione al caso di specie dell’art. 2306 del Codice civile in tema di deliberazioni di riduzione di capitale. L’efficacia della riduzione di capitale in caso di recesso, dunque, è subordinata alla mancata opposizione dei terzi;
  • mediante appositi conferimenti dei soci.

Il diritto alla liquidazione della quota è inderogabile, anche se il contratto sociale può prevedere alcuni criteri e modalità di liquidazione diverse da quelle di legge.

Queste previsioni possono riguardare tanto le modalità di calcolo della quota quanto i tempi e le modalità di pagamento.

Il pagamento, in ogni caso, deve avvenire entro 6 mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale e, se vi sono operazioni in corso, il socio uscente o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Il diritto alla liquidazione della quota sociale e il diritto alla ripartizione degli utili derivanti dalle operazioni in corso alla data di scioglimento del rapporto sociale si prescrivono in 5 anni con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di 6 mesi per il pagamento.

Redazione del bilancio straordinario della società

Gli amministratori della società devono redigere il bilancio straordinario a valori correnti, tenendo conto dell’avviamento, e determinare il valore economico della società al momento dello scioglimento del rapporto sociale.

Funge da base per determinare il valore della quota spettante al socio uscente.

Nel contratto sociale si può derogare a tale regola e prevedersi che la liquidazione della quota avvenga, per esempio, in base all’ultimo bilancio approvato.

Iscrizione nel Registro delle imprese

L’iscrizione del recesso al Registro delle imprese è un adempimento spettante agli amministratori della società.

Tuttavia, in caso di loro inerzia, tale comunicazione può essere effettuata direttamente dal socio uscente.

Questa iscrizione risulta essere particolarmente importante per le s.n.c. e le s.a.s. in quanto rende lo scioglimento del rapporto sociale opponibile ai terzi.

Per le società semplici e per le altre società di persone irregolari compete al socio uscente dimostrare che lo scioglimento del rapporto sociale è stato comunicato ai terzi con mezzi idonei, nonché la colpevole ignoranza del terzo.

Aspetti fiscali

La fattispecie dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio è disciplinata, sotto il profilo fiscale, dall’art. 20-bis del TUIR, secondo cui il socio realizza un reddito determinato in misura pari alla differenza tra le somme percepite (se la liquidazione avviene in denaro) o il valore normale dei beni assegnati (se la liquidazione avviene in natura) e il costo fiscale della partecipazione annullata.
Il reddito imputato ai soci dalle società di persone ha natura di reddito di partecipazione, il quale non costituisce un’autonoma categoria reddituale, ma assume la natura della categoria reddituale da cui trae origine.

Nel contesto delle società di persone commerciali tale principio determina l’insorgere di reddito di impresa, in virtù della presunzione di produzione di reddito di tale natura in capo a tali società.

Pertanto, i redditi da recesso/esclusione e morte dei soci della s.n.c. o delle s.a.s., determinati a norma dell’art. 20-bis del TUIR:

  • hanno natura di reddito d’impresa;
  • possono, a determinate condizioni, accedere alla tassazione separata.

Riferimenti normativi:

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