Commento
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Credito d'imposta R&S: in arrivo avvisi per l'anno 2020, da regolarizzare eventualmente con la tregua fiscale

di Carla De Luca | 13 Ottobre 2023
Credito d'imposta R&S: in arrivo avvisi per l'anno 2020, da regolarizzare eventualmente con la tregua fiscale

In arrivo avvisi di accertamento ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/73: si tratta di comunicazioni che informano il contribuente degli esiti del controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione e sono inviate per consentirgli di regolarizzare la propria posizione beneficiando di una sanzione ridotta (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997).

In arrivo avvisi di accertamento ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/73: si tratta di comunicazioni che informano il contribuente degli esiti del controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione e sono inviate per consentirgli di regolarizzare la propria posizione beneficiando di una sanzione ridotta (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997).

In base all'art. 1, comma 153, della Legge n. 197 del 2022 , relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021, la sanzione è dovuta nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo. La comunicazione degli esiti del controllo automatizzato è un atto non impugnabile, per cui non è possibile presentare ricorso (art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992).

Come far correggere eventuali errori

Se si ritiene che alcuni dati o elementi non siano stati considerati o valutati correttamente, è possibile fornire i chiarimenti necessari e chiedere la rideterminazione delle somme dovute. 

  • Si può utilizzare il canale di assistenza online CIVIS, accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso Tutti i servizi - Assistenza - Civis - contattare le Sezioni di assistenza multicanale, chiamando i numeri 800909696 (da telefono fisso, numero verde gratuito) oppure 0696668907 (da telefono cellulare, costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17,
  • oppure ci si può rivolgere a un qualsiasi ufficio territoriale, dopo aver prenotato un appuntamento tramite i numeri di telefono sopra riportati (selezionando l'opzione 3 “Per fissare un appuntamento”) o  tramite il sito www.agenziaentrate.gov.it (dove potrà consultare anche la guida ai servizi “agili” dell'Agenzia delle Entrate, contenente indicazioni utili per comunicare con l'Agenzia).

Modalità e termini di versamento

Le somme dovute devono essere versate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il versamento può essere effettuato presentando l' F24 allegato all'avviso.  In alternativa al versamento in unica soluzione, le somme dovute possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis del D.Lgs. n. 462 del 1997). Per usufruire del pagamento rateale è sempre necessario effettuare il versamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo; su tali rate sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata elaborata la comunicazione (la data di elaborazione è riportata in calce alla prima pagina della comunicazione) fino al giorno di pagamento della rata. Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile un servizio che permette di calcolare il piano di rateizzazione e stampare i modelli F24. Il percorso per accedere al servizio è: Tutti i servizi - Pagamenti - Comunicazioni controllo automatico e formale-calcolo delle rate.

Rettifica della comunicazione

Se l'ufficio riscontra degli errori ed elabora una nuova comunicazione tenendo conto delle correzioni, occorre versare l'intero importo residuo o la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della nuova comunicazione.

Sospensione dei termini

Il computo del termine di 30 giorni entro cui effettuare il pagamento dell'intero importo o della prima rata è sospeso nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre (art. 7-quater, comma 17, del D.L. n. 193 del 2016 ).

Omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute

 Il mancato pagamento nei termini delle somme dovute comporta l'iscrizione a ruolo degli importi residui a titolo di imposta, interessi e sanzioni calcolate in misura piena (art. 2, comma 1, del D.Lgs n. 462 del 1997, art. 15-ter, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973).

In caso di:

  • lieve carenza del versamento dell'intera somma dovuta o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro,
  • lieve tardività del versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata, non superiore a 7 giorni dalla scadenza, o di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, è possibile avvalersi del ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) versando, entro la scadenza della rata successiva o entro 90 giorni in caso di versamento in unica soluzione o di ultima rata:
    • la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta nei casi di lieve carenza;
    • gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta nei casi di lieve tardività. Per il versamento della sanzione ridotta e degli interessi legali si utilizzano rispettivamente i codici tributo 8929 e 1980.

Se il ravvedimento non viene correttamente eseguito si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, degli interessi e della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurati all'importo non versato o versato in ritardo (art. 15-ter, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973).

Spesso questi avvisi vengono inviati perchè non si è proceduto a compilare nel modo corretto il quadro RU del Modello Redditi SC 2020 (anno 2019). Ad esempio Una S.r.l. che ha maturato un credito pari a 16.120 euro nel 2019 e doveva compilare il modello in questo modo:

Dato l'utilizzo in f24 per euro:

Nel modello Redditi SC 2021 (anno 2020) lo indica come utilizzato:

Se dovesse ricevere l'avviso deve presentare tramite CIVIS o tramite l'Ufficio una memoria spiegando che i requisiti sussistono e allegando la documentazione tecnica a supporto. 

Va detto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24747 del 5 novembre 2020 , ha sancito che in caso di omessa compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi è possibile attivare la liquidazione automatica della dichiarazione. 

Tuttavia, l’omessa compilazione di un quadro (quadro RU in questo caso) del modello dichiarativo, necessario per fruire di un credito d’imposta, utilizzandolo in compensazione in un anno diverso dalla sua genesi, può essere “corretta”. 
Infatti, la compilazione del suddetto quadro RU assolve una funzione dichiarativa, ma consente all’Amministrazione anche di poter stabilire il corretto utilizzo del credito residuo di anno in anno, soprattutto con riguardo alle compensazioni effettuate.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo previsto dalla Legge n. 190/2014 (e tutte le norme successive) non considera la mancata segnalazione in dichiarazione dei redditi una causa di decadenza dal bonus. Ne dà atto l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13 del 27 aprile 2017 rispondendo ad uno specifico quesito sul tema. Non solo, ma né l’art. 3 del D.L. n. 145/2013 , né il Decreto attuativo della norma agevolativa prevedono l’indicazione in dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all’agevolazione.

Dalla compilazione del quadro RU, quindi, non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito di imposta, né quello a partire da quando è possibile la sua fruizione, stante l’automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate. La mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa.

Si deve quindi procedere alla presentazione del modello 2021 (anno 2020) integrativo e poi, una volta attesi una decina di giorni, attivare il canale CIVIS per richiedere lo sgravio dell’avviso.

Infatti, l’omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la sanzione prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 471 (da 250 euro a 2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso.

Non è aiuto di Stato (circolare 16 marzo 2016, n. 5, § 6 - Bonus ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato; per tale motivo, detto credito non deve essere registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 31 maggio 2017; così come il Bonus ricerca, sviluppo, innovazione ex art. 1, comma 198 ss. della Legge n. 160/2019, modificato dalla Legge n. 178/2020  con risposta a interrogazione parlamentare 5-03577/2020).

È invece aiuto di Stato il Bonus ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 del D.L. n. 34/2020  e art. 1, comma 185, della Legge n. 178/2020 ). La suddetta maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. UE 651/2014. Nella tabella relativa ai codici aiuti di Stato è previsto il codice aiuto “61” e le specifiche tecniche prevedono la compilazione del rigo RS401 qualora nel rigo RU1 sia indicato il codice credito “L1” e sia compilato il rigo RU5, colonna 1.

Riferimenti normativi:

  • Legge 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, comma 153;
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462, artt. 2-3;
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 36-bis.

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Questo documento fa parte del FocusQuadro RU