Commento
DICHIARAZIONI

Certificazione dei compensi erogati dai forfetari

di Marco Baldin | 31 Ottobre 2023
Certificazione dei compensi erogati dai forfetari

I contribuenti che operano in regime forfetario, qualora corrispondano dei compensi di lavoro autonomo, non sono assoggettati all’obbligo di operare alcuna ritenuta in quanto non sono “sostituti d’imposta”. Lo scopo del presente contributo è quello di fornire una breve sintesi operativa in merito al trattamento dei compensi corrisposti dai contribuenti titolari di partita IVA che operano nel regime forfetario.

Premessa

Per i soggetti che operano nel regime forfetario ex Legge n. 190/2014 i ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. In sostanza, secondo quanto disposto dalla normativa specifica di questo regime, il contribuente forfetario non è soggetto a ritenuta d’acconto, anche se il reddito prodotto è ugualmente assoggettato alla Certificazione Unica. Questo perché la Certificazione Unica serve all’Amministrazione finanziaria come strumento di controllo per verificare la correttezza di quanto effettivamente dichiarato da questi contribuenti.

A tal fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulta che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Ad esempio, sul documento emesso può essere indicato “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex articolo 1 comma 67 della L. 23.12.2014 n. 190”.

Nel caso in cui venissero erroneamente operate ritenute da parte del sostituto d’imposta, il contribuente in regime agevolato può:

  • scomputarle dall’imposta sostitutiva o dall’IRPEF mediante indicazione nel modello REDDITI PF;
  • oppure chiederle a rimborso, con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Dall’altro lato i contribuenti in regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte previste dagli artt. da 2530 del D.P.R. n. 600/1973. Nel caso in cui, per scelta, il soggetto in regime forfetario dovesse operare la ritenuta è tenuto ad adempiere gli obblighi ordinariamente a carico del sostituto d’imposta.

Si ricorda, però, che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 5 D.L. n. 34/2019, i contribuenti che applicano il regime forfetario non sono esonerati dall’obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte in relazione a dipendenti e collaboratori.

Non essendo sostituto d’imposta, chi opera in regime forfetario non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche.

Titolari di partita IVA nel regime forfetario

Nel quadro RS del modello REDDITI PF, occorre indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. Il prospetto deve essere compilato facendo riferimento ai redditi e ai compensi pagati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non sia stata effettuata.

Come detto, i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfetario ex Legge n. 190/2014 che erogano compensi a un professionista in regime ordinario non operano come sostituti d’imposta. Non devono quindi:

  • operare la ritenuta d’acconto ed effettuare alcun versamento con modello F24 (la fattura è pagata “integralmente”);
  • certificare i relativi compensi tramite Certificazione Unica e mod. 770.

L’unico obbligo previsto per tali soggetti è indicare nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi PF (righi RS371- RS373):
• il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta (colonna 1);
• l’ammontare lordo del compenso erogato (colonna 2).

Esempio di compilazione:

Titolari di partita IVA in regime dei minimi

Al fine di evitare ogni dubbio sul tema si ricorda che, diversamente da quanto previsto per chi opera in regime forfetario, il contribuente titolare di partita IVA in regime dei minimi ex D.L. n. 98/2011 opera come sostituto d’imposta.

Pertanto, è soggetto all’obbligo di:
• versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
• certificare il compenso tramite la compilazione e l’invio della Certificazione Unica e del modello 770.

Il contribuente minimo deve applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto sulle fatture ricevute; l’esonero dall’applicazione della ritenuta vige sulle proprie fatture, ma non vale per le fatture ricevute.

Ai fini di una miglior completezza espositiva si riporta un esempio di dichiarazione da rendere al fornitore affinché emetta fattura senza esposizione di ritenuta d’acconto:

Il sottoscritto .............................., con domicilio fiscale in .............................., Partita IVA .............................., C.F. .............................., con la presente dichiara e attesta di svolgere l’attività di .............................. in regime forfetario come definito dall’articolo 1, commi 54-89 Legge n. 190/2014 e dichiara, pertanto, di non essere obbligato ad applicare la ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo corrisposti in quanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 69 Legge n. 190/2014, non è considerato sostituto d’imposta. Il sottoscritto sotto la propria responsabilità dichiara, inoltre, che saranno comunicate eventuali variazioni in corso d’anno che comportino la fuoriuscita dal regime.
Luogo e data .............................. Firma ..............................

Riferimenti normativi:

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