Autotrasporto. Le novità nel D.L. n. 104/2023
L’art. 20 del D.L. n. 104/2023 prevede l’abolizione del contributo annuale ART, ossia del contributo dovuto dagli autotrasportatori all’Autorità di regolazione dei trasporti, ART.
All’articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: «, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti», sono inserite le seguenti: «ad esclusione del settore dell’autotrasporto merci.».
Con l’intervento in parola, si introduce una precisazione al citato art. 37, comma 2, lett. a), al fine di escludere dalle competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti il settore dell’autotrasporto merci, dal momento che le medesime, all’attualità, sono già svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Trattasi di attività relative alla definizione delle condizioni ottimali di esercizio dei servizi nel settore autotrasporto merci, del monitoraggio e controllo delle attività svolte dagli operatori del settore, al fine di garantire l’effettiva concorrenza nei mercati di riferimento nonché́ il contenimento dei costi per gli utenti (fonte relazione illustrativa D.L. n. 104/2022).
Dalla modifica deriva la conseguente soppressione del contributo annuale dovuto dagli autotrasportatori all’ART, già oggetto di diversi interventi di sospensione in considerazione del caro benzina degli ultimi mesi.
Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, il contributo di cui all’art. 37, comma 6, lett. b), del citato D.L. n. 201/2011, dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell’autotrasporto merci è soppresso (comma 2, art. 20 D.L. n. 104/2022).
Interventi in favore del settore dell’autotrasporto
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Cosa
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Abolizione contributo ART
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Soggetti beneficiari
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Operatori del settore autotrasporto merci
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Decorrenza novità
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11 agosto 2023
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Conferma contributo ART
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Per tutti gli altri obbligati (vedi delibera ART 6 dicembre 2022 n. 242/2022).
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Si ricorda che il comma 6, lett. b) del citato art. 37, al fine di garantire il funzionamento dell’Autorità e l’esercizio delle relative competenze prevede che si provveda mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato.
Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità di regolazione dei trasporti, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Da ultimo, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la delibera 6 dicembre 2022 n. 242/2022 che individua la misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2023.
Per l’anno 2023, l’aliquota nella misura dello 0,5 per mille del fatturato, come da bilancio approvato alla data del 31 dicembre 2021, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge.
Sono esonerate dal pagamento le imprese che hanno un contributo pari o inferiore a 2.500 euro (quindi un fatturato pari o inferiore a 5 milioni di euro).
Detto ciò, la suddetta delibera individua i seguenti soggetti tenuti alla contribuzione che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
- gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
- gestione degli impianti di servizio ferroviario;
- gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
- servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
- operazioni e servizi portuali;
- servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- servizio taxi;
- servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
- servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
- servizi di trasporto di passeggeri su strada;
- servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
- servizi di agenzia/raccomandazione marittima.
Sono soggette alla contribuzione (lett. l) le imprese di servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti che abbiano, al 31 dicembre 2022, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi ovvero trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi.
Con l’intervento del D.L. n. 104/2022, a ogni modo, è previsto per gli operatori economici operanti nel settore dell’autotrasporto merci l’abolizione del contributo in parola.
Nei fatti, il Decreto in esame, riprende l’intervento riconducibile in precedenza all’art. 35 del D.L. n. 48/2023, Decreto “Lavoro”, con il quale il Governo, per il 2023, aveva previsto l’esonero dal pagamento del contributo ART per le imprese di autotrasporto merci iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.
Autotrasporto. Le novità del Decreto “Lavoro”
Il D.L. n. 48/2023, all’art. 34, ha reso più spendibili le risorse definite in precedenza dall’art. 14 del D.L. n. 144/2022, Decreto “Aiuti-ter”, destinandole ora al riconoscimento di un credito d’imposta; difatti viene superato il precedente generico riferimento all’autorizzazione di spesa per 100 milioni finalizzate al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci/trasporto di persone su strada.
In particolare, si prevede che la spesa di 100 milioni sia così ripartita.
Nuova ripartizione fondi Decreto “Aiuti-ter”
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85 MLN
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Riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che soddisfino i requisiti di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui D.Lgs. n. 504/1995 (ovvero effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; siano munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell’elenco appositamente istituito). Il contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022, “e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto” (art. 14, comma 1, lett. a).
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15 MLN
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Riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che effettuino servizi di trasporto di persone su strada. Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
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Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Da qui, l’approvazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze firmato in data 4 agosto 2023, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 14, comma 1, lett. a) del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 e ss.mm.ii.
Viene, inoltre, modificato, sempre ad opera del D.L. n. 48/2023, il comma 503 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, prevedendo che il contributo ivi previsto in favore delle imprese di autotrasporto per conto terzi, nel limite di spesa di 200 milioni per l’anno 2023, sia riconosciuto sotto forma di credito d’imposta nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio.
Di seguito le date a partire dalla quali sarà possibile richiedere i bonus in parola (vedi avvisi G.U., Serie Generale n. 207 del 5 settembre 2023):
Agevolazione
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Apertura piattaforma on line
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Normativa
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Credito d’imposta, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli utilizzati per i servizi di trasporto di persone su strada - secondo semestre 2022.
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Sul sito //www.adm.gov.it a partire dalle ore 15,00 del giorno 14 settembre 2023 fino alle ore 23,59 del giorno 4 ottobre 2023.
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D.L. n. 144/2022, art. 14, comma 1, lett. b)
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Acquisto del gasolio impiegato in veicoli utilizzati per i servizi di trasporto in conto proprio di merci su strada.
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Sul sito https://www.adm.gov.it a partire dalle ore 15,00 del giorno 11 settembre 2023 fino alle ore 23,59 del giorno 29 settembre 2023.
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D.L. n. 144/2022, art. 14, comma 1, lett. a)
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Gasolio impiegato in veicoli utilizzati per autotrasporto di merci per conto di terzi - secondo trimestre 2022.
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Sul sito https://www.adm.gov.it a partire dalle ore 15,00 del giorno 18 settembre 2023 fino alle ore 23,59 del giorno 6 ottobre 2023.
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Legge n. 197/2022, art. 1, comma 503
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Dunque, a breve sarà possibile richiedere i suddetti crediti d’imposta.
Riferimenti normativi:
Settore autotrasporto: novità contributo ART e risorse crediti d’imposta
di Andrea Amantea | 19 Settembre 2023
Il D.L. n. 104/2023 prevede la soppressione del contributo annuale dovuto dagli autotrasportatori all’Autorità di regolazione dei trasporti, ART. Si tratta di una novità di assoluto rilievo per un settore già fortemente colpito dal caro benzina. Inoltre, ancora prima, il D.L. n. 48/2023, ha reso più spendibili le risorse definite in precedenza dal D.L. n. 144/2022, destinandole ora al riconoscimento di un credito d’imposta, difatti viene superato il precedente generico riferimento all’autorizzazione di spesa per 100 milioni finalizzate al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci/trasporto di persone su strada.
Autotrasporto. Le novità nel D.L. n. 104/2023
L’art. 20 del D.L. n. 104/2023 prevede l’abolizione del contributo annuale ART, ossia del contributo dovuto dagli autotrasportatori all’Autorità di regolazione dei trasporti, ART.
All’articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: «, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti», sono inserite le seguenti: «ad esclusione del settore dell’autotrasporto merci.».
Con l’intervento in parola, si introduce una precisazione al citato art. 37, comma 2, lett. a), al fine di escludere dalle competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti il settore dell’autotrasporto merci, dal momento che le medesime, all’attualità, sono già svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Trattasi di attività relative alla definizione delle condizioni ottimali di esercizio dei servizi nel settore autotrasporto merci, del monitoraggio e controllo delle attività svolte dagli operatori del settore, al fine di garantire l’effettiva concorrenza nei mercati di riferimento nonché́ il contenimento dei costi per gli utenti (fonte relazione illustrativa D.L. n. 104/2022).
Dalla modifica deriva la conseguente soppressione del contributo annuale dovuto dagli autotrasportatori all’ART, già oggetto di diversi interventi di sospensione in considerazione del caro benzina degli ultimi mesi.
Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, il contributo di cui all’art. 37, comma 6, lett. b), del citato D.L. n. 201/2011, dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell’autotrasporto merci è soppresso (comma 2, art. 20 D.L. n. 104/2022).
Interventi in favore del settore dell’autotrasporto
Cosa
Abolizione contributo ART
Soggetti beneficiari
Operatori del settore autotrasporto merci
Decorrenza novità
11 agosto 2023
Conferma contributo ART
Per tutti gli altri obbligati (vedi delibera ART 6 dicembre 2022 n. 242/2022).
Si ricorda che il comma 6, lett. b) del citato art. 37, al fine di garantire il funzionamento dell’Autorità e l’esercizio delle relative competenze prevede che si provveda mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato.
Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità di regolazione dei trasporti, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Da ultimo, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la delibera 6 dicembre 2022 n. 242/2022 che individua la misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2023.
Per l’anno 2023, l’aliquota nella misura dello 0,5 per mille del fatturato, come da bilancio approvato alla data del 31 dicembre 2021, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge.
Sono esonerate dal pagamento le imprese che hanno un contributo pari o inferiore a 2.500 euro (quindi un fatturato pari o inferiore a 5 milioni di euro).
Detto ciò, la suddetta delibera individua i seguenti soggetti tenuti alla contribuzione che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
Sono soggette alla contribuzione (lett. l) le imprese di servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti che abbiano, al 31 dicembre 2022, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi ovvero trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi.
Con l’intervento del D.L. n. 104/2022, a ogni modo, è previsto per gli operatori economici operanti nel settore dell’autotrasporto merci l’abolizione del contributo in parola.
Nei fatti, il Decreto in esame, riprende l’intervento riconducibile in precedenza all’art. 35 del D.L. n. 48/2023, Decreto “Lavoro”, con il quale il Governo, per il 2023, aveva previsto l’esonero dal pagamento del contributo ART per le imprese di autotrasporto merci iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.
Autotrasporto. Le novità del Decreto “Lavoro”
Il D.L. n. 48/2023, all’art. 34, ha reso più spendibili le risorse definite in precedenza dall’art. 14 del D.L. n. 144/2022, Decreto “Aiuti-ter”, destinandole ora al riconoscimento di un credito d’imposta; difatti viene superato il precedente generico riferimento all’autorizzazione di spesa per 100 milioni finalizzate al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci/trasporto di persone su strada.
In particolare, si prevede che la spesa di 100 milioni sia così ripartita.
Nuova ripartizione fondi Decreto “Aiuti-ter”
85 MLN
Riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che soddisfino i requisiti di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui D.Lgs. n. 504/1995 (ovvero effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; siano munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell’elenco appositamente istituito). Il contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022, “e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto” (art. 14, comma 1, lett. a).
15 MLN
Riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che effettuino servizi di trasporto di persone su strada. Tale contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Da qui, l’approvazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze firmato in data 4 agosto 2023, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 14, comma 1, lett. a) del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 e ss.mm.ii.
Viene, inoltre, modificato, sempre ad opera del D.L. n. 48/2023, il comma 503 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, prevedendo che il contributo ivi previsto in favore delle imprese di autotrasporto per conto terzi, nel limite di spesa di 200 milioni per l’anno 2023, sia riconosciuto sotto forma di credito d’imposta nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio.
Di seguito le date a partire dalla quali sarà possibile richiedere i bonus in parola (vedi avvisi G.U., Serie Generale n. 207 del 5 settembre 2023):
Agevolazione
Apertura piattaforma on line
Normativa
Credito d’imposta, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli utilizzati per i servizi di trasporto di persone su strada - secondo semestre 2022.
Sul sito //www.adm.gov.it a partire dalle ore 15,00 del giorno 14 settembre 2023 fino alle ore 23,59 del giorno 4 ottobre 2023.
D.L. n. 144/2022, art. 14, comma 1, lett. b)
Acquisto del gasolio impiegato in veicoli utilizzati per i servizi di trasporto in conto proprio di merci su strada.
Sul sito https://www.adm.gov.it a partire dalle ore 15,00 del giorno 11 settembre 2023 fino alle ore 23,59 del giorno 29 settembre 2023.
D.L. n. 144/2022, art. 14, comma 1, lett. a)
Gasolio impiegato in veicoli utilizzati per autotrasporto di merci per conto di terzi - secondo trimestre 2022.
Sul sito https://www.adm.gov.it a partire dalle ore 15,00 del giorno 18 settembre 2023 fino alle ore 23,59 del giorno 6 ottobre 2023.
Legge n. 197/2022, art. 1, comma 503
Dunque, a breve sarà possibile richiedere i suddetti crediti d’imposta.
Riferimenti normativi:
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Cosa prevede l'art. 20 del D.L. n. 104/2023?
L'abolizione del contributo annuale ART, ossia del contributo dovuto dagli autotrasportatori all’Autorità di regolazione dei trasporti, ART.
Chi sono i soggetti beneficiari dell'abolizione del contributo ART?
Operatori del settore autotrasporto merci.
Quando è prevista la decorrenza della novità riguardante l'abolizione del contributo ART?
11 agosto 2023.
Cosa prevede il comma 6, lett. b) del citato art. 37?
Prevede un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto.
Cosa prevede la delibera 6 dicembre 2022 n. 242/2022?
Individua la misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2023.