Obbligo di segnalazione
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette viene disciplinato dall’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007.
In modo particolare l’art. 35 individua i presupposti di carattere oggettivo in presenza dei quali si configura, a carico dei soggetti destinatari della normativa, l’obbligo di effettuare una segnalazione sospetta: questa deve essere attuata prima di compiere l’operazione e deve essere inviata all’UIF (Unità di indagine finanziaria) senza ritardo, quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminosa.
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita in base agli elementi acquisiti.
La segnalazione, in base a quanto previsto dall’art. 37, può essere effettuata o direttamente dal soggetto obbligato tramite registrazione sul portale Infostat-UIF, oppure tramite l’organismo di autoregolamentazione del segnalante che dovrà avere preventivamente stipulato un protocollo di intesa con l’UIF.
Il software AS-SOS
A seguito del protocollo di intesa stipulato tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l’Unità di informazione finanziaria del 23 dicembre 2016 era stato fatto realizzare dallo stesso Organismo di autoregolamentazione, e messo a disposizione degli iscritti in modalità on line, il software AS-S0S per effettuare le segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Con Informativa n. 57/2022 del 27 giugno 2022 il CNDCEC comunicava la sospensione dell’applicativo AS-SOS e precisava che, nelle more dell’attivazione di un nuovo applicativo per assolvere agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, gli iscritti avrebbero dovuto inviare “senza ritardo” le segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, tramite registrazione sul portale Infostat-UIF.
Sino al 15 settembre 2023 i dottori commercialisti e gli esperti contabili, qualora dovessero avere necessità di effettuare una SOS, dovranno preventivamente iscriversi al sistema di anagrafe dei segnalanti della UIF accedendo all’indirizzo internet https://infostat-uif.bancaditalia.it per ottenere le credenziali d’accesso.
Una volta registrati i segnalanti dovranno effettuare l’accesso nel portale per compilare il modulo di adesione al sistema SOS in formato pdf e trasmetterlo via PEC all’indirizzo uif.registrazione@pec.bancaditalia.it.
Dopo aver ricevuto la richiesta via PEC, la UIF effettuerà le verifiche di conformità sul modulo ricevuto e, in caso di assenza di errori, avvierà il processo di abilitazione tecnica che richiede, di norma, alcuni giorni lavorativi.
Una volta abilitati si potrà procedere con la compilazione on line della segnalazione di operazione sospetta.
Il nuovo applicativo ArSOS
Il 27 luglio 2023 è stato sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale e l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) per utilizzare il nuovo applicativo ArSOS, realizzato sulla base dell’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 21 dicembre 2022 con il Consiglio Nazionale del Notariato.
A partire dal 15 settembre 2023, data in cui verrà riattivato il servizio d’inoltro all’UIF delle SOS per il tramite dell’Organismo di autoregolamentazione, gli iscritti agli Ordini territoriali dovrebbero potersi preventivamente registrare al sito del nuovo applicativo e successivamente potranno effettuare la segnalazione dell’operazione sospetta per il tramite del CNDCEC; tale modalità assicurerà la riservatezza dei segnalanti in virtù di quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Il software ASrSOS provvederà automaticamente a criptare i dati del segnalante e della segnalazione, consentendo al CNDCEC di caricare il file contenente la segnalazione sulla piattaforma predisposta dalla Unità di informazione finanziaria.
Garanzia di riservatezza e anonimato
La segnalazione effettuata dal professionista dovrà contenere:
- i dati informativi della segnalazione;
- le informazioni richieste sull’operazione;
- gli elementi descrittivi dell’operazione e i motivi del sospetto.
È opportuno rammentare che, ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007, la segnalazione delle operazioni sospette non viola gli obblighi di riservatezza nonché quelli relativi al segreto professionale; infatti, viene espressamente previsto che le comunicazioni delle informazioni ai fini della segnalazione di operazioni sospette, effettuate dai soggetti obbligati e/o dai loro dipendenti, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
I soggetti obbligati devono adottare cautele e procedure idonee a tenere riservata l’identità del segnalante e il suo nominativo non può essere inserito né nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l’Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
L’adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette è presidiato da garanzie di riservatezza e di anonimato del segnalante. A tal fine:
- i soggetti obbligati e gli ordini professionali che ricevono le segnalazioni dai propri iscritti sono obbligati ad adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione;
- la segnalazione inoltrata deve essere priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante;
- gli Organi Investigativi sono tenuti ad omettere, nelle denunce eventualmente trasmesse all’Autorità Giudiziaria, l’identità delle persone fisiche e degli altri soggetti obbligati che hanno inviato la segnalazione;
- l’Autorità Giudiziaria può richiedere l’identità del segnalante solo con Decreto motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
Riferimenti normativi:
Segnalazioni antiriciclaggio: novità per i commercialisti
di Armando Urbano | 11 Settembre 2023
Il CNDCEC, con Informativa n. 104/2023 del 2 agosto 2023, ha comunicato che, a decorrere dal 15 settembre 2023, verrà riattivato il servizio di inoltro all’UIF, per il tramite del Consiglio Nazionale, delle Segnalazioni di operazioni sospette (SOS) trasmesse dagli iscritti, per adempiere a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.
Obbligo di segnalazione
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette viene disciplinato dall’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007.
In modo particolare l’art. 35 individua i presupposti di carattere oggettivo in presenza dei quali si configura, a carico dei soggetti destinatari della normativa, l’obbligo di effettuare una segnalazione sospetta: questa deve essere attuata prima di compiere l’operazione e deve essere inviata all’UIF (Unità di indagine finanziaria) senza ritardo, quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminosa.
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita in base agli elementi acquisiti.
La segnalazione, in base a quanto previsto dall’art. 37, può essere effettuata o direttamente dal soggetto obbligato tramite registrazione sul portale Infostat-UIF, oppure tramite l’organismo di autoregolamentazione del segnalante che dovrà avere preventivamente stipulato un protocollo di intesa con l’UIF.
Il software AS-SOS
A seguito del protocollo di intesa stipulato tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l’Unità di informazione finanziaria del 23 dicembre 2016 era stato fatto realizzare dallo stesso Organismo di autoregolamentazione, e messo a disposizione degli iscritti in modalità on line, il software AS-S0S per effettuare le segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Con Informativa n. 57/2022 del 27 giugno 2022 il CNDCEC comunicava la sospensione dell’applicativo AS-SOS e precisava che, nelle more dell’attivazione di un nuovo applicativo per assolvere agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, gli iscritti avrebbero dovuto inviare “senza ritardo” le segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, tramite registrazione sul portale Infostat-UIF.
Sino al 15 settembre 2023 i dottori commercialisti e gli esperti contabili, qualora dovessero avere necessità di effettuare una SOS, dovranno preventivamente iscriversi al sistema di anagrafe dei segnalanti della UIF accedendo all’indirizzo internet https://infostat-uif.bancaditalia.it per ottenere le credenziali d’accesso.
Una volta registrati i segnalanti dovranno effettuare l’accesso nel portale per compilare il modulo di adesione al sistema SOS in formato pdf e trasmetterlo via PEC all’indirizzo uif.registrazione@pec.bancaditalia.it.
Dopo aver ricevuto la richiesta via PEC, la UIF effettuerà le verifiche di conformità sul modulo ricevuto e, in caso di assenza di errori, avvierà il processo di abilitazione tecnica che richiede, di norma, alcuni giorni lavorativi.
Una volta abilitati si potrà procedere con la compilazione on line della segnalazione di operazione sospetta.
Il nuovo applicativo ArSOS
Il 27 luglio 2023 è stato sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale e l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) per utilizzare il nuovo applicativo ArSOS, realizzato sulla base dell’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 21 dicembre 2022 con il Consiglio Nazionale del Notariato.
A partire dal 15 settembre 2023, data in cui verrà riattivato il servizio d’inoltro all’UIF delle SOS per il tramite dell’Organismo di autoregolamentazione, gli iscritti agli Ordini territoriali dovrebbero potersi preventivamente registrare al sito del nuovo applicativo e successivamente potranno effettuare la segnalazione dell’operazione sospetta per il tramite del CNDCEC; tale modalità assicurerà la riservatezza dei segnalanti in virtù di quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Il software ASrSOS provvederà automaticamente a criptare i dati del segnalante e della segnalazione, consentendo al CNDCEC di caricare il file contenente la segnalazione sulla piattaforma predisposta dalla Unità di informazione finanziaria.
Garanzia di riservatezza e anonimato
La segnalazione effettuata dal professionista dovrà contenere:
È opportuno rammentare che, ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007, la segnalazione delle operazioni sospette non viola gli obblighi di riservatezza nonché quelli relativi al segreto professionale; infatti, viene espressamente previsto che le comunicazioni delle informazioni ai fini della segnalazione di operazioni sospette, effettuate dai soggetti obbligati e/o dai loro dipendenti, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
I soggetti obbligati devono adottare cautele e procedure idonee a tenere riservata l’identità del segnalante e il suo nominativo non può essere inserito né nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l’Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.
L’adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette è presidiato da garanzie di riservatezza e di anonimato del segnalante. A tal fine:
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Segnalazione delle operazioni sospette
Cosa disciplina l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette?
L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette viene disciplinato dall’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007.
Cosa individua l'art. 35 in presenza dei quali si configura l’obbligo di effettuare una segnalazione sospetta?
L'art. 35 individua i presupposti di carattere oggettivo in presenza dei quali si configura, a carico dei soggetti destinatari della normativa, l’obbligo di effettuare una segnalazione sospetta.
Come deve essere inviata la segnalazione sospetta
La segnalazione sospetta deve essere attuata prima di compiere l’operazione e deve essere inviata all’UIF (Unità di indagine finanziaria) senza ritardo, quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Come può essere effettuata la segnalazione?
La segnalazione può essere effettuata o direttamente dal soggetto obbligato tramite registrazione sul portale Infostat-UIF, oppure tramite l’organismo di autoregolamentazione del segnalante che dovrà avere preventivamente stipulato un protocollo di intesa con l’UIF.
Quando è prevista la riattivazione del servizio d’inoltro all’UIF delle SOS?
A partire dal 15 settembre 2023, data in cui verrà riattivato il servizio d’inoltro all’UIF delle SOS per il tramite dell’Organismo di autoregolamentazione.