Con la sentenza n. 25013 del 22 agosto 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora una cessione di beni sia dall’Amministrazione finanziaria assoggettata ad imposta di registro anziché ad IVA, e qualora quest’ultima imposta sia già stata assolta dal cedente senza che il cessionario gli abbia corrisposto quanto addebitato in rivalsa, il cedente ha diritto al rimborso entro il termine di due anni dalla definitività del provvedimento; a nulla rilevando l’impossibilità di adempiere all’obbligo di restituzione dell’imposta al cessionario, purché, in ragione di rettifica della detrazione ad opera di quest’ultimo, non ne derivi alcun pregiudizio per l’Erario.
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