Premessa
La Legge di Bilancio 2023, come di consueto, ha riaperto la possibilità di rideterminare il valore fiscale di terreni e partecipazioni societarie detenute alla data del 1° gennaio 2023 anticipandone, di fatto, la tassazione. L’efficacia ai fini tributari di questa previsione normativa è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva fissata nella misura del 16%.
Questa possibilità viene annualmente riproposta dal legislatore dal 2002 anche se, per quest’anno, presenta un’importante novità.
Infatti, per la prima volta è ammessa anche la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. In tal caso il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati nel mese di dicembre 2022 e non sarà necessaria una perizia giurata di stima.
Normalmente i soggetti beneficiari di questa disposizione normativa sono coloro che generano “redditi diversi”, ai sensi degli artt. 44 e 67 del TUIR, in caso di alienazione di terreni, agricoli o edificabili, o partecipazioni societarie. Per cui la norma riguarda essenzialmente persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali mentre sono esclusi dalla previsione normativa i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.
Partecipazioni non quotate
Soffermandoci sulla disposizione normativa che riguarda le partecipazioni societarie non quotate, l’agevolazione consiste essenzialmente nel determinare la plusvalenza tassabile assumendo come base di calcolo, invece del costo o valore di acquisto, il valore, alla data del 1° gennaio 2023, della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti, all’Albo dei Ragionieri, nell’elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, ai sensi del R.D. 20 febbraio 1934, n. 2011 (art. 1, comma 428 Legge n. 311/2004), a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Per cui, applicando il regime sostitutivo, la plusvalenza sarà così determinata:
+ Corrispettivo percepito per la vendita
– Valore di perizia al 1° gennaio 2023 da redigere entro il 15 novembre 2023
– Costo della perizia predisposta
= Plusvalenza tassabile (se il valore di cessione risulta maggiore del valore periziato)
La perizia dovrà essere redatta e giurata entro il prossimo 15 novembre 2023.
Titoli e partecipazioni quotati
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E/2023 ha fornito chiarimenti in merito alla rideterminazione del valore di titoli e partecipazioni scambiati su mercati regolamentati, che rappresenta una novità rilevante rispetto a quanto previsto per gli anni precedenti.
Ai fini della determinazione della plusvalenza, in questo caso, si può considerare il valore normale definito ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a) del TUIR al posto del costo del costo o del valore di acquisto. Il valore normale dovrà essere determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione con riferimento al mese di dicembre 2022. Procedendo in questo modo viene meno l’obbligo di redigere una perizia giurata di stima a differenza di quanto avviene per le partecipazioni non quotate.
Dal punto di vista documentale il contribuente dovrà predisporre e conservare un prospetto nel quale dovranno essere indicati, per ciascun titolo, quota o diritto, il cui costo o valore di carico sia stato “rideterminato”, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2022, nonché la relativa media aritmetica.
Misura dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva è stata fissata nella misura del 16% da applicare al valore di perizia, sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate.
La stessa aliquota del 16% è per prevista per i titoli, quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso però deve essere applicata alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.
È stata prevista, invece, un’aliquota agevolata del 14% per quanto riguarda la rivalutazione di quote o azioni in OICR, da applicarsi alla differenza tra valore al 31 dicembre 2022 e costo/valore di acquisto o di sottoscrizione.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà avvenire nelle seguenti date:
- entro il 15 novembre 2023 per partecipazioni quotate e non quotate;
- entro il 16 settembre 2023 per quote e azioni in OICR da parte dell’intermediario, su opzione resa entro il 30 giugno 2023 dal contribuente.
Come di consueto è prevista la facoltà di rateizzare l’imposta fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a partire dal 15 novembre 2023. Pertanto le successive rate scadranno in data 15 novembre 2024 e 17 novembre 2025.
Ovviamente sull’importo delle rate successive alla prima occorrerà applicare un interesse nella misura del 3% annuo da versare contestualmente al pagamento delle rate.
Indicazione nella dichiarazione dei redditi
I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel modello di dichiarazione Redditi relativo al periodo di imposta di riferimento della rideterminazione. In particolare, si deve compilare l’apposita sezione del quadro RT del modello Redditi 2024.
Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare il suddetto quadro del modello Redditi ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.
L’omessa indicazione nel modello Redditi o dei dati relativi costituisce una violazione formale, alla quale si applica la sanzione che va da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000. Questa omissione, in ogni caso, non va a pregiudicare gli effetti della rideterminazione.
Riferimenti normativi:
Rideterminazione valore delle partecipazioni entro il 15 novembre
di Marco Baldin | 18 Settembre 2023
Come di consueto è stata prevista, anche per il 2023, la possibilità di rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni societarie detenute mediante il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% da applicarsi sul valore desumibile da una perizia redatta entro il 15 novembre 2023. La scadenza per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva è fissata sempre per il 15 novembre.
Premessa
La Legge di Bilancio 2023, come di consueto, ha riaperto la possibilità di rideterminare il valore fiscale di terreni e partecipazioni societarie detenute alla data del 1° gennaio 2023 anticipandone, di fatto, la tassazione. L’efficacia ai fini tributari di questa previsione normativa è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva fissata nella misura del 16%.
Questa possibilità viene annualmente riproposta dal legislatore dal 2002 anche se, per quest’anno, presenta un’importante novità.
Infatti, per la prima volta è ammessa anche la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. In tal caso il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati nel mese di dicembre 2022 e non sarà necessaria una perizia giurata di stima.
Normalmente i soggetti beneficiari di questa disposizione normativa sono coloro che generano “redditi diversi”, ai sensi degli artt. 44 e 67 del TUIR, in caso di alienazione di terreni, agricoli o edificabili, o partecipazioni societarie. Per cui la norma riguarda essenzialmente persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali mentre sono esclusi dalla previsione normativa i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.
Partecipazioni non quotate
Soffermandoci sulla disposizione normativa che riguarda le partecipazioni societarie non quotate, l’agevolazione consiste essenzialmente nel determinare la plusvalenza tassabile assumendo come base di calcolo, invece del costo o valore di acquisto, il valore, alla data del 1° gennaio 2023, della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti, all’Albo dei Ragionieri, nell’elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, ai sensi del R.D. 20 febbraio 1934, n. 2011 (art. 1, comma 428 Legge n. 311/2004), a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Per cui, applicando il regime sostitutivo, la plusvalenza sarà così determinata:
+ Corrispettivo percepito per la vendita
– Valore di perizia al 1° gennaio 2023 da redigere entro il 15 novembre 2023
– Costo della perizia predisposta
= Plusvalenza tassabile (se il valore di cessione risulta maggiore del valore periziato)
La perizia dovrà essere redatta e giurata entro il prossimo 15 novembre 2023.
Titoli e partecipazioni quotati
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E/2023 ha fornito chiarimenti in merito alla rideterminazione del valore di titoli e partecipazioni scambiati su mercati regolamentati, che rappresenta una novità rilevante rispetto a quanto previsto per gli anni precedenti.
Ai fini della determinazione della plusvalenza, in questo caso, si può considerare il valore normale definito ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a) del TUIR al posto del costo del costo o del valore di acquisto. Il valore normale dovrà essere determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione con riferimento al mese di dicembre 2022. Procedendo in questo modo viene meno l’obbligo di redigere una perizia giurata di stima a differenza di quanto avviene per le partecipazioni non quotate.
Dal punto di vista documentale il contribuente dovrà predisporre e conservare un prospetto nel quale dovranno essere indicati, per ciascun titolo, quota o diritto, il cui costo o valore di carico sia stato “rideterminato”, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2022, nonché la relativa media aritmetica.
Misura dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva è stata fissata nella misura del 16% da applicare al valore di perizia, sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate.
La stessa aliquota del 16% è per prevista per i titoli, quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso però deve essere applicata alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.
È stata prevista, invece, un’aliquota agevolata del 14% per quanto riguarda la rivalutazione di quote o azioni in OICR, da applicarsi alla differenza tra valore al 31 dicembre 2022 e costo/valore di acquisto o di sottoscrizione.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà avvenire nelle seguenti date:
Come di consueto è prevista la facoltà di rateizzare l’imposta fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a partire dal 15 novembre 2023. Pertanto le successive rate scadranno in data 15 novembre 2024 e 17 novembre 2025.
Ovviamente sull’importo delle rate successive alla prima occorrerà applicare un interesse nella misura del 3% annuo da versare contestualmente al pagamento delle rate.
Indicazione nella dichiarazione dei redditi
I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni devono essere indicati nel modello di dichiarazione Redditi relativo al periodo di imposta di riferimento della rideterminazione. In particolare, si deve compilare l’apposita sezione del quadro RT del modello Redditi 2024.
Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare il suddetto quadro del modello Redditi ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.
L’omessa indicazione nel modello Redditi o dei dati relativi costituisce una violazione formale, alla quale si applica la sanzione che va da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000. Questa omissione, in ogni caso, non va a pregiudicare gli effetti della rideterminazione.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Partecipazioni e strumenti finanziari
Quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 riguardo alla rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni societarie?
La novità introdotta riguarda la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, senza necessità di una perizia giurata di stima.
A chi si applica la disposizione normativa riguardante la rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni societarie?
La norma riguarda essenzialmente persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, escludendo i redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.
Qual è l'agevolazione prevista per le partecipazioni societarie non quotate?
L'agevolazione consiste nel determinare la plusvalenza tassabile assumendo come base di calcolo il valore, alla data del 1° gennaio 2023, della frazione del patrimonio netto della società, associato o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima.
Cosa prevede la rideterminazione del valore di titoli e partecipazioni scambiati su mercati regolamentati secondo la circolare n. 16/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate?
La circolare prevede che il valore normale definito ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del TUIR possa essere considerato al posto del costo o del valore di acquisto, senza l'obbligo di redigere una perizia giurata di stima.
Quali sono le scadenze per il versamento dell'imposta sostitutiva e la facoltà di rateizzazione previste per la rideterminazione del valore fiscale di terreni e partecipazioni societarie?
Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire entro il 15 novembre 2023 per partecipazioni quotate e non quotate, e entro il 16 settembre 2023 per quote e azioni in OICR. È prevista la facoltà di rateizzare l'imposta fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a partire dal 15 novembre 2023.