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IVA

Regime IVA dei servizi di “potenziamento avatar” e di “coaching” relativi ai videogiochi on-line

di Marco Peirolo | 13 Settembre 2023
Regime IVA dei servizi di “potenziamento avatar” e di “coaching” relativi ai videogiochi on-line

Con la Risposta all’interpello n. 416 del 4 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi di “potenziamento avatar” e di “coaching” non rientrano fra quelli elettronici. In particolare, il primo servizio è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia e soggetto a imposta, mentre il secondo servizio ricade nell’ambito delle attività di insegnamento che si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi materialmente svolte.

Oggetto dell’Interpello

Una società, per il tramite di una propria piattaforma/sito internet, ha intenzione di offrire un’ampia gamma di servizi ai giocatori di videogiochi on-line che prevedono l’interazione in tempo reale tra i diversi giocatori/clienti di tutto il mondo, interpretando e controllando personaggi virtuali che si evolvono insieme al mondo in cui si muovono.

La società intende erogare e gestire, per il tramite della propria piattaforma, due tipologie di servizi, cioè il “potenziamento avatar” e il “coaching”, laddove:

  • il primo riguarda la richiesta, da parte dei giocatori/clienti, di trovare terze parti disposte a giocare in loro vece per l’avanzamento del livello del proprio avatar all’interno del videogioco. Una volta che il giocatore/cliente richiede il servizio acquistandolo sulla piattaforma della società, quest’ultima in automatico lo registra su un pannello condiviso così da essere visto dai prestatori di servizio che, a loro volta, potranno prenotarsi per evaderlo, senza alcuna interazione da parte loro con il giocatore/cliente. L’attività di ricerca del prestatore del servizio sarà quasi del tutto automatizzata e si preoccuperà della buona riuscita del servizio mettendo a disposizione degli utenti un servizio clienti pronto a risolvere eventuali problemi. Per la società, dunque, questo servizio si sostanza nella messa in contatto del giocatore/cliente con il prestatore di servizio, in via quasi del tutto automatica e tramite mezzi elettronici;
  • il secondo servizio è inteso come ore di insegnamento che i giocatori/clienti possono acquistare dai prestatori di servizio, definiti “giocatori professionisti” ovvero “giocatori PRO”. A differenza del servizio di potenziamento avatar, in questo caso c’è un’interazione tra il giocatore professionista e il giocatore/cliente per finalità ludiche e di insegnamento. Dal punto di vista operativo, il giocatore/cliente seleziona il videogioco per il quale è interessato a ricevere il servizio di “coaching”, inserisce le informazioni di base (come, per esempio, quantità di ore giocabili, preferenza di data e orario) e la società in automatico invia la richiesta di coaching, a cui accedono tutti i prestatori di servizio disponibili i quali, a loro volta, si prenotano in autonomia per rendere la lezione. Anche in questo caso, la società si preoccupa della buona riuscita del servizio mettendo a disposizione degli utenti un servizio clienti pronto a risolvere eventuali problemi.

La società ha chiesto quale sia il trattamento IVA dei due servizi sopra decritti quando il committente è un privato, sia nazionale che estero (UE e extra-UE).

Nello specifico, la società intendere conoscere:

  • l’inquadramento, ai fini IVA, dei servizi denominati “potenziamento avatar” e “coaching”;
  • le modalità di geolocalizzazione del committente-consumatore finale;
  • se c’è la possibilità di optare per l’esonero dall’obbligo di certificazione ai fini fiscali.

Attività di “potenziamento avatar

Su richiesta del cliente, la piattaforma seleziona in modo quasi del tutto automatizzato il giocatore PRO disposto a sviluppare il gioco al posto del cliente.

Detto servizio, svolto in autonomia dal giocatore, consente al giocatore/cliente di raggiungere un upgrade del proprio avatar o, comunque, di raggiungere un migliore livello e/o risultato all’interno del gioco.

Come anticipato, inoltre, non vi è forma alcuna di interazione tra giocatore/cliente e giocatore PRO.

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, un servizio reso mediante mezzi elettronici si caratterizza per una natura essenzialmente automatizzata e per un intervento umano minimo.

In particolare, la nozione di “intervento umano minimo” va valutata con riferimento al coinvolgimento del prestatore, non avendo invece alcuna rilevanza un possibile coinvolgimento del cliente.

Nella fattispecie, la società agisce nei confronti del giocatore/cliente in conto e nome proprio e non come mero intermediario.

Dalla documentazione fornita, si evince peraltro che il giocatore professionista rende la propria prestazione direttamente alla società dalla quale riceve un compenso.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, il servizio reso dalla società non si limita ad una mera messa in contatto tra due parti, bensì include anche la prestazione del giocatore PRO che la società vende al cliente come se fosse propria.

In altri termini, la società rende a valle un servizio più ampio che include una componente essenzialmente automatizzata (cioè, la ricerca del giocatore PRO) e un’altra componente che consiste nel consentire al cliente l’avanzamento del livello del proprio avatar all’interno del videogioco e nel cui ambito l’aspetto dell’intervento umano appare fondamentale.

In sintesi, si tratta di un servizio complesso che ricade nella regola generale di cui all’art. 7-ter, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, territorialmente rilevante in Italia con applicazione ordinaria dell’aliquota del 22%.

Attività di “coaching

Il coaching, inteso come ore di insegnamento che i giocatori/clienti possono acquistare in modo da disporre dell’attività di formazione di un giocatore professionista ovvero giocatore PRO, è un servizio reso in modo interattivo e, quindi, con un coinvolgimento più che minimo del prestatore.

Di conseguenza, è escluso che lo stesso possa qualificarsi come servizio elettronico, come si desume dall’art. 7, par. 3, lett. j), del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, rientrando il medesimo fra le attività di insegnamento (interattive e non automatizzate) disciplinate dall’art. 7-quinquies, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

Modalità di geolocalizzazione del cliente

Riguardo alle modalità di geolocalizzazione del cliente, nella Risposta n. 416/E/2023, l’Agenzia ha osservato che ai servizi consistenti in sessioni interattive filmate o trasmesse in tempo reale tramite internet, rientranti nella disciplina dell’art. 54 della Direttiva n. 2006/112/CD, si considerano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 23, 24, 24-bis, 24-ter, 24-quinquies24-septies del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE.

In particolare, ai sensi dell’art. 23, per determinare il luogo in cui il destinatario del servizio è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, il prestatore prende in considerazione le informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

Inoltre, in base al combinato disposto degli artt. 24-ter, lett. d) e 24-septies, il prestatore stabilisce la sede del cliente sulla base di due elementi di prova non contraddittori fra quelli ivi previsti, tra cui, l’indirizzo IP utilizzato dal cliente o qualsiasi metodo di geolocalizzazione.

Di conseguenza, il solo indirizzo IP del destinatario non è un elemento di prova sufficiente per determinare il luogo della prestazione.

Certificazione dei servizi resi

Infine, in merito alla corretta certificazione dei servizi resi, si richiamano i chiarimenti forniti con la Risposta ad interpello n. 324 del 9 settembre 2020 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui secondo quanto già segnalato in precedenti occasioni (si veda, ad esempio, il Principio di diritto n. 3/2020), “[...] i servizi diversi da quelli elettronici non possono beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi rispettivamente previsti dall’art. 22, comma 1, numero 6-ter), del Decreto IVA e dall’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 ottobre 2015 e ricadono nelle regole generali, dovendo quindi essere documentati tramite fattura (ex artt. 21 e 21-bis del Decreto IVA) nei rapporti tra soggetti passivi d’imposta, o comunque a richiesta del committente, ovvero, fatte salve le limitate ipotesi in cui si possono ancora emettere scontrini e ricevute fiscali (cfr. la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020), tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base all’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127” (per ulteriori approfondimenti, cfr. anche la Risposta ad interpello n. 582, pubblicata il 7 dicembre 2022 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate).

Nel caso di specie, in ragione della rappresentata esclusione dall’alveo dei servizi elettronici tanto dei servizi di “potenziamento avatar”, quanto di quelli di “coaching” è conseguentemente preclusa la possibilità di beneficiare dell’esonero dagli obblighi di certificazione delle operazioni in parola rese nei confronti di committenti non soggetti passivi ai fini IVA.

Nell’ipotesi, quindi, di servizi territorialmente rilevanti in Italia, la società ha l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi, ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ovvero su richiesta del committente non soggetto passivo di emettere fattura ex artt. 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972.

In tale evenienza, andrà acquisito il codice fiscale del player committente, se italiano, trattandosi di un dato obbligatorio da indicare in fattura.

Nel caso di player non italiano (comunitario o extracomunitario), l’emissione della fattura potrà avvenire seguendo le istruzioni fornite con la FAQ n. 63, pubblicata il 19 luglio 2019.

Infine, nell’ipotesi di servizi non territorialmente rilevanti in Italia, se erogati in favore di:

  • committenti comunitari, andranno assoggettati ad IVA secondo le regole disposte dal Paese del committente, mediante il sistema OSS, ove opzionato, e in tale evenienza, non saranno soggette all’obbligo di certificazione, salvo scelta del prestatore o richiesta del committente stesso;
  • committenti extra-UE saranno fuori campo di applicazione dell’imposta, fermo restando l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Prestazioni di servizi