Commento
TERZO SETTORE

Pronta la Riforma dello Sport

di Giusi Cenedese | 22 Settembre 2023
Pronta la Riforma dello Sport

Con la pubblicazione del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, parrebbe completato, quantomeno a livello normativo (siamo ancora in attesa dei Decreti attuativi, che interverranno successivamente) il (lungo e travagliato) percorso della Riforma dello Sport. Il Decreto legislativo introduce, “finalmente”, le attese correzioni dei 5 Decreti legislativi del 2021, originariamente emanati in attuazione della Legge n. 86/2019 e che necessitavano di alcuni interventi di rifinitura. Dette correzioni permettono al mondo sportivo di iniziare a pianificare e organizzare la nuova attività degli enti sportivi, attraverso regole più chiare (e, si spera, definitive) che dovrebbero permettere agli addetti ai lavori di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per affrontare questo nuovo cambiamento epocale per tutto lo sport, in particolare a livello dilettantistico.

Premessa

Il D.Lgs. n. 120/2023 interviene in maniera decisa su tutti i 5 Decreti legislativi della riforma, dal 36 al 40, portando a compimento l’iter previsto in attuazione della Legge delega n. 86/2019.

L’intervento più rilevante è sicuramente sul D.Lgs. n. 36/2021 in riferimento al lavoro sportivo, ma non mancano novità rilevanti anche con riferimento al D.Lgs. n. 39/2021 in tema di riconoscimento della personalità giuridica degli enti sportivi dilettantistici.

Le modifiche sono in vigore dal 5 settembre 2023.

Le principali novità. 1) D.Lgs. n. 36/2021

La definizione di lavoratore sportivo

Il lavoratore sportivo, così come definito, sarà colui che svolgerà la propria attività sportiva, dietro corrispettivo, a favore di:

  • un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto al Registro delle Attività Sportive (RAS),
  • FSN, DSA, EPS, delle Associazioni Benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP, di Sport & Salute,
  • di ogni altro soggetto tesserato (rapporto di lavoro sportivo instaurato con altro tesserato).

Le mansioni

A sgomberare il campo dalle interpretazioni di vari Enti che negli scorsi mesi avevano deliberato elenchi - talvolta eccessivamente ampi - di “figure” considerate necessarie allo svolgimento delle pratiche sportive, viene chiarito che le mansioni saranno quelle ricomprese dai regolamenti tecnici federali nazionali e delle discipline sportive associate, ma saranno emanate con Decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sulla base delle indicazioni del CONI e del CIP.

Non potranno essere considerati lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione esercitata attraverso l’iscrizione ad un albo professionale.

Gli adempimenti attraverso il Registro delle Attività Sportive

Chiariti anche gli adempimenti demandati agli enti sportivi e da porre in essere attraverso l’area riservata del Registro delle attività sportive, riepilogati qui sotto:

  • comunicazione dei dati necessari per l’individuazione del rapporto di lavoro (entro il 30° giorno del mese successivo a quello in cui ha inizio il rapporto di lavoro);

È obbligatorio inserire anche i dati relativi ai rapporti di lavori che prevedano una retribuzione inferiore a euro 5.000 annui.

  • iscrizione dei dati relativi al Libro Unico del Lavoro (anche in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento);
  • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i rapporti di collaborazione sportivi (nota bene: solo per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2023, potranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2023);
  • comunicazione mensile dei rapporti di collaborazione sportivi (nota bene: è facoltativa, e ci sarà apposita sezione all’interno del RAS).

I contratti di collaborazione sportiva nel settore dilettantistico e la presunzione legale

Il limite entro cui opera la presunzione legale di sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è stato innalzato a 24 ore settimanali, in luogo delle 18 precedenti. Rimangono sempre escluse dal conteggio le partecipazioni a gare e manifestazioni sportive.

Il premio INAIL

La nuova formulazione dell’art. 34 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede l’esclusione totale del premio INAIL per tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di lavoro sportivo. Resta invece soggetto a INAIL il contratto di collaborazione amministrativo gestionale di cui all’art. 37 per l’importo totale percepito.

Il trattamento tributario ai fini IRAP

Ogni rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di natura sportiva che preveda una retribuzione inferiore a euro 85.000 annui non concorre alla determinazione della base imponibile IRAP. Tale imposta sarà dunque applicabile solamente al superamento di tale importo.

Contributo per le Associazioni e Società Sportive di piccole dimensioni per l’anno 2023

Per le associazioni e società sportive che, nel periodo di imposta precedente a quello di erogazione, abbiano conseguito ricavi di qualsiasi natura (istituzionali e commerciali) inferiori a euro 100.000, è riconosciuto un contributo pari a quanto ogni sodalizio sportivo avrà versato ai fini previdenziali per ogni lavoratore sportivo titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 28 del D.Lgs. 36/2021, per la parte di competenza del sodalizio stesso (2/3 della percentuale INPS applicata). Tale contributo sarà riconosciuto sui compensi relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre ottobre e novembre 2023.

L’aiuto è da ricomprendersi negli aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento Europeo.

I sodalizi sportivi che ricevano tale contributo dovranno dichiararlo in apposita sezione del RAS.

Lavoro sportivo e dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Come noto, il dipendente pubblico che intenda sottoscrivere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di natura sportiva dovrà obbligatoriamente richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione Pubblica di appartenenza prima dell’inizio del rapporto di lavoro con il sodalizio sportivo.

Viene precisato dal correttivo-bis che decorso il termine di 30 giorni senza che la stessa abbia rigettato o accettato la richiesta, l’autorizzazione si intenderà accordata (opera dunque un sistema di silenzio-assenso).

Gli appartenenti ai corpi civili e militari che svolgono attività sportiva sono esclusi da tale adempimento.

Adeguamento degli Statuti

I sodalizi sportivi avranno tempo fino al 31 dicembre 2023 per adeguare i propri statuti alle novità introdotte all’art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2021.

Il mancato adeguamento rende inammissibile la richiesta di registrazione al RAS e comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.

Le modifiche necessarie per gli adeguamenti statutari di cui all’art. 7 saranno obbligatorie con i quorum deliberativi previsti per le assemblee straordinarie e saranno esenti dall’imposta di registro.

Un Decreto di prossima emanazione definirà le percentuali di ripartizione dei ricavi tra istituzionali e secondari strumentali. Il mancato rispetto di tali percentuali per due esercizi consecutivi comporterà la cancellazione d’ufficio dal RAS.

2) D.Lgs. n. 39/2023

L’acquisizione della personalità giuridica

Viene introdotto il patrimonio minimo di 10.000 euro per l’ottenimento della personalità giuridica delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Il patrimonio potrà consistere in una somma liquida e disponibile oppure potrà essere costituito da beni diversi, in questo caso, si dovrà produrre al notaio in sede di deposito della documentazione, una perizia asseverata da un revisore iscritto nell’apposito albo professionale.

Conclusioni

A distanza di quattro anni dalla Legge delega n. 86/2019 che dava mandato al Governo di adottare disposizioni in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive, con la pubblicazione del D.Lgs. n. 120 in G.U. del 4 settembre 2023 si mette fine ad un percorso che possiamo definire “tribolato”.

Nel corso di questi quattro anni abbiamo vissuto il terribile periodo del Covid, che ha messo a nudo le problematiche di coloro che prestavano la propria attività per il mondo sportivo dilettantistico senza avere una qualificazione giuridica certa (come dimenticare le domande presentate a Sport & Salute da parte dei percettori di compensi sportivi ex art. 67, comma 1, lett. m, del TUIR per ricevere l’indennità prevista per far fronte al periodo emergenziale). Sul punto, in realtà, era già intervenuta in modo massiccio la Cassazione, che con le sue 37 o forse più sentenze ha univocamente precisato che chi lavorava per il mondo sportivo, seppur dilettantistico, poteva e doveva trattarsi come lavoratore, con tutte le conseguenze in materia, in particolare, previdenziale.

Ci vorrà forse del tempo per adattarsi al cambiamento ma, mai come ora, era giunto il momento di fare un passo e migliorare uno status quo che era ormai diventato anacronistico.

Riferimenti normativi:

Questo documento fa parte del FocusRiforma dello Sport