Commento
RIFORMA FISCALE

Legge delega per la Riforma fiscale: le novità attese in agricoltura

di Sandra Pennacini | 21 Settembre 2023
Legge delega per la Riforma fiscale: le novità attese in agricoltura

L’art. 5 della Legge delega per la Riforma fiscale, Legge 9 agosto 2023, n. 111, pubblicata in G.U. n. 189 del 14 agosto 2023, prevede importanti interventi in materia di imposizione sui redditi delle persone fisiche. Tra queste, disposizioni dedicate al mondo dell’agricoltura, di seguito esaminate.

Premessa

Dall’enunciazione dei principi di cui alla Legge n. 111/2023, alla concreta attuazione delle misure, il passo non è breve (per approfondimenti vedasi “Legge delega per la Riforma fiscale: il quadro dei tempi e dei modi”, di Sandra Pennacini); tuttavia, è certamente di interesse comprendere in quale direzione andrà, nel futuro prossimo venturo, la fiscalità nazionale.

Tra gli interventi previsti in ambito di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, l’art. 5 della Legge delega prevede anche innovazioni ai criteri di determinazione dei redditi delle attività agricole di coltivazione, nonché innovazioni e semplificazioni a favore dei titolari di redditi di pensione e dei soggetti a basso reddito che svolgono attività agricole.

Nuove classi e qualità di coltura

A mente di quanto previsto dall’art. 2135, comma 1, del Codice civile:

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

L’originaria formulazione dell’art. 2135 c.c. era stata riformata ad opera del D.Lgs. n. 228/2001, accogliendo il principio che vede l’attività agricola quale forma di produzione basata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale, indipendentemente dal metodo adottato per la coltivazione o l’attività di allevamento.

Ciò consente di considerare come agricole tutte le attività basate sui cicli biologici naturali, indipendentemente dalla circostanza che tali attività vengano esercitate tramite lo sfruttamento diretto del fondo, del bosco o delle acque, potendo così ricomprendere nelle attività agricole anche forme di coltivazione evolute, quali le coltivazioni artificiali.

Allo stesso modo, è considerata attività agricola l’allevamento di animali in batteria, anche laddove tale attività sia organizzata mediante l’impiego di macchinari e attrezzature, spesso di rilevante valore.

In altri termini, già la Riforma del 2001 era stata improntata nella direzione di accogliere nella definizione civilistica dell’attività agricola l’evoluzione tecnologica che nel tempo era intervenuta.

Nella stessa direzione va l’indirizzo stabilito dal comma 1 dell’art. 5 della Legge delega per la Riforma fiscale, che prevede alla lett. b), punto 1:

  • l’introduzione per le attività agricole di cui all’art. 2135, comma 1, del Codice civile, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione.

Viene altresì previsto:

  • il riordino del regime di imposizione su base catastale;
  • l’individuazione di un limite oltre il quale l’attività eccedente è considerata produttiva di reddito di impresa.

In sostanza, nel momento in cui i necessari Decreti legislativi di attuazione saranno adottati, il mondo dell’agricoltura è destinato ad un “ammodernamento”, volto a rendere più aderente la fiscalità alle mutate tecniche di coltivazione ed allevamento adottate, e con l’introduzione di una soglia oltre la quale l’attività non potrà più essere qualificata come agricola, ma verrà attratta nei redditi di impresa.

L’ampliamento delle casistiche di “attività riconducibili”

L’art. 2135, comma 2, del Codice civile, definisce le c.d. “attività riconducibili” all’agricoltura:

“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola ivi esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Anche per quanto riguarda le attività riconducibili la Legge delega per la Riforma fiscale prevede l’introduzione di novità.

Viene infatti prevista la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono:

  • alla tutela dell’ambiente;
  • alla lotta ai cambiamenti climatici.

Quanto sopra entro limiti predeterminati e con previsione di eventuale assoggettamento ad imposizione semplificata.

Nuove procedure di aggiornamento delle colture in Catasto

Con la finalità di semplificare, l’art. 5 della Legge delega per la Riforma fiscale prevede altresì:

  • l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentiranno ai possessori e ai conduttori dei terreni agricoli, senza oneri aggiuntivi, di aggiornare entro il 31 dicembre di ogni anno le qualità e le classi di coltura indicate nel Catasto con quelle effettivamente praticate.

In altri termini, tramite nuove procedure, presumibilmente telematiche, verrà semplificato il processo di allineamento dei dati presenti nel Catasto con riferimento alle colture effettivamente praticate sui fondi.

Semplificazioni per i titolari di redditi di pensione e di redditi di modesto valore che praticano agricoltura

Un’ulteriore novità prevista in ambito di agricoltura dalla Legge delega per la Riforma fiscale è quella che prevede l’introduzione di modifiche normative, finalizzate alla semplificazione, a favore dei titolari di redditi di pensione e di redditi di modesto valore.

Sostanzialmente, nell’ottica di incentivare la pratica dell’attività agricola, viene prevista:

  • la revisione del regime fiscale dei terreni agricoli coltivati da parte di titolari di redditi di pensione e di soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare.

La revisione dovrà essere effettuata in un’ottica di semplificazione; pertanto, è possibile immaginare che il principio stabilito in sede di Legge delega per la Riforma fiscale si tradurrà, nel concreto, nell’introduzione di un regime di tassazione semplificato ed agevolato, a favore dei soggetti sopramenzionati.

Riferimenti normativi:

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