Le novità introdotte
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche 75 per cento può essere utilizzato già dalla dichiarazione dei redditi del 2023 per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, purché debitamente documentate.
L’agevolazione può essere sfruttata fino a tutto il 2025 anche per interventi relativi alle singole unità immobiliari dei condomini, perfino nel caso in cui non siano funzionalmente indipendenti.
Rientrano, quindi, in questi lavori quelli svolti negli appartamenti dei condomini.
La stessa circolare individua, inoltre, anche altre tipologie di lavori rientranti in questo bonus: ad esempio, la sostituzione degli infissi, delle finestre e delle porte, nonché il rifacimento del bagno e dei servizi igienici, tutte tipologie di interventi classificati nel Decreto del Ministero dei Lavori pubblici n. 236/1989.
Tale agevolazione è volta a supportare la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”: con previsione che, di fatto, fiancheggia quelle di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR - che concede la detrazione al 50% relativamente alle spese sostenute per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, nonché per la realizzazione di ogni strumento di comunicazione e tecnologia avanzata idoneo a favorire la mobilità delle persone handicappate gravi ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992 - e di cui all’art. 119, commi 2 e 4, D.L. n. 34/2020, che agevola gli stessi interventi sopra citati nell’ambito del superbonus (pure se effettuati a favore degli ultrasessantacinquenni), a titolo di interventi trainati da lavori trainanti di efficientamento tanto energetico quanto anti-sismico.
Bonus barriere anche per bagno e finestre
Sono diversi e variegati i lavori ammessi al bonus per la rimozione delle barriere architettoniche, agevolazione riconosciuta per un valore pari al 75 per cento della spesa sostenuta ed entro limiti differenziati, da 30.000 euro e fino a 50.000 euro.
La circolare ha fornito alcuni utili chiarimenti sulla detrazione fiscale prevista dal Decreto “Rilancio” e che aveva suscitato diversi dubbi in merito a soggetti beneficiari e interventi ammessi .
Su quest’ultimo aspetto, la circolare specifica che il bonus barriere spetta esclusivamente per i lavori in edifici già esistenti, sia sulle parti comuni che sulle singole unità.
Guardando agli interventi rientranti nel bonus del 75 per cento, è la stessa Agenzia delle Entrate a evidenziare che si tratta di diverse categorie di lavori, dalla sostituzione di finiture al rifacimento e adeguamento di impianti tecnologici.
Nella prima categoria sono inclusi pavimenti, porte, ma anche gli infissi esterni o i terminali degli impianti.
La seconda categoria include invece i lavori al bagno, alle cucine ma anche agli impianti elettrici.
Via libera quindi al bonus del 75 per cento per la rimozione delle barriere architettoniche anche in caso di lavori ai servizi igienici della propria abitazione, così come in caso di interventi per l’adeguamento o la sostituzione degli impianti.
Non è necessario che nell’immobile sia presente un soggetto con disabilità, fattore che potenzia un’agevolazione di assoluta convenienza per i contribuenti.
Cessione del credito e sconto in fattura
A rendere ancor più conveniente il bonus barriere architettoniche è la possibilità di beneficiarne anche mediante cessione del credito o sconto in fattura.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono quindi riconosciuti in alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi e le somme potranno essere cedute ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.
Come beneficiare dei vantaggi fiscali
Per beneficiare dei vantaggi fiscali del bonus di abbattimento delle barriere architettoniche, è doveroso che i contribuenti paghino le relative spese mediante il bonifico parlante.
All’interno del bonifico, nella causale, occorre che il contribuente inserisca la dicitura “Bonus barriere architettoniche art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020”.
Il contribuente a favore del quale vengono svolti i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, deve informarsi presso il Comune dove si trova l’immobile oggetto di interventi edilizi, se sia necessaria la presentazione della CILA per l’inizio dei lavori asseverati, oppure se sia occorrente la SCIA, che è una segnalazione certificata di inizio dell’attività.
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16-bis;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, artt. 119 e 119-ter;
- Ministero dei Lavori pubblici, D.M. 14 giugno 1989, n. 236;
- Agenzia delle Entrate, circolare 26 giugno 2023, n. 17/E.
Detrazione 75% per rimozione barriere architettoniche: massimali di spesa autonomi
di Giovanna Greco | 12 Settembre 2023
Con la circolare n. 17/E/2023, dello scorso 26 giugno, compilata dal Fisco per agevolare la predisposizione delle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2022 e per illustrare le numerosi detrazioni fiscali spettanti per le spese di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche 75 per cento può essere utilizzato già dalla dichiarazione dei redditi del 2023 per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, purché debitamente documentate.
Le novità introdotte
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche 75 per cento può essere utilizzato già dalla dichiarazione dei redditi del 2023 per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, purché debitamente documentate.
L’agevolazione può essere sfruttata fino a tutto il 2025 anche per interventi relativi alle singole unità immobiliari dei condomini, perfino nel caso in cui non siano funzionalmente indipendenti.
Rientrano, quindi, in questi lavori quelli svolti negli appartamenti dei condomini.
La stessa circolare individua, inoltre, anche altre tipologie di lavori rientranti in questo bonus: ad esempio, la sostituzione degli infissi, delle finestre e delle porte, nonché il rifacimento del bagno e dei servizi igienici, tutte tipologie di interventi classificati nel Decreto del Ministero dei Lavori pubblici n. 236/1989.
Tale agevolazione è volta a supportare la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”: con previsione che, di fatto, fiancheggia quelle di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR - che concede la detrazione al 50% relativamente alle spese sostenute per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, nonché per la realizzazione di ogni strumento di comunicazione e tecnologia avanzata idoneo a favorire la mobilità delle persone handicappate gravi ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992 - e di cui all’art. 119, commi 2 e 4, D.L. n. 34/2020, che agevola gli stessi interventi sopra citati nell’ambito del superbonus (pure se effettuati a favore degli ultrasessantacinquenni), a titolo di interventi trainati da lavori trainanti di efficientamento tanto energetico quanto anti-sismico.
Bonus barriere anche per bagno e finestre
Sono diversi e variegati i lavori ammessi al bonus per la rimozione delle barriere architettoniche, agevolazione riconosciuta per un valore pari al 75 per cento della spesa sostenuta ed entro limiti differenziati, da 30.000 euro e fino a 50.000 euro.
La circolare ha fornito alcuni utili chiarimenti sulla detrazione fiscale prevista dal Decreto “Rilancio” e che aveva suscitato diversi dubbi in merito a soggetti beneficiari e interventi ammessi .
Su quest’ultimo aspetto, la circolare specifica che il bonus barriere spetta esclusivamente per i lavori in edifici già esistenti, sia sulle parti comuni che sulle singole unità.
Guardando agli interventi rientranti nel bonus del 75 per cento, è la stessa Agenzia delle Entrate a evidenziare che si tratta di diverse categorie di lavori, dalla sostituzione di finiture al rifacimento e adeguamento di impianti tecnologici.
Nella prima categoria sono inclusi pavimenti, porte, ma anche gli infissi esterni o i terminali degli impianti.
La seconda categoria include invece i lavori al bagno, alle cucine ma anche agli impianti elettrici.
Via libera quindi al bonus del 75 per cento per la rimozione delle barriere architettoniche anche in caso di lavori ai servizi igienici della propria abitazione, così come in caso di interventi per l’adeguamento o la sostituzione degli impianti.
Non è necessario che nell’immobile sia presente un soggetto con disabilità, fattore che potenzia un’agevolazione di assoluta convenienza per i contribuenti.
Cessione del credito e sconto in fattura
A rendere ancor più conveniente il bonus barriere architettoniche è la possibilità di beneficiarne anche mediante cessione del credito o sconto in fattura.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono quindi riconosciuti in alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi e le somme potranno essere cedute ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.
Come beneficiare dei vantaggi fiscali
Per beneficiare dei vantaggi fiscali del bonus di abbattimento delle barriere architettoniche, è doveroso che i contribuenti paghino le relative spese mediante il bonifico parlante.
All’interno del bonifico, nella causale, occorre che il contribuente inserisca la dicitura “Bonus barriere architettoniche art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020”.
Il contribuente a favore del quale vengono svolti i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, deve informarsi presso il Comune dove si trova l’immobile oggetto di interventi edilizi, se sia necessaria la presentazione della CILA per l’inizio dei lavori asseverati, oppure se sia occorrente la SCIA, che è una segnalazione certificata di inizio dell’attività.
Riferimenti normativi:
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Quali sono le spese che possono beneficiare del bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche?
Il bonus può essere utilizzato per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
A partire da quale data le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche possono beneficiare del bonus?
Le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 possono beneficiare del bonus, purché debitamente documentate.
Quali sono le categorie di lavori inclusi nel bonus del 75% per la rimozione delle barriere architettoniche?
Le categorie di lavori inclusi sono diverse, incluse la sostituzione degli infissi, delle finestre e delle porte, il rifacimento del bagno e dei servizi igienici, ma anche interventi relativi ai pavimenti, porte, finiture, impianti tecnologici, elettrodomestici, elettrici e altro ancora.
Quali sono le modalità alternative per beneficiare del bonus barriere architettoniche?
È possibile beneficiare del bonus tramite cessione del credito o sconto in fattura, in alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.
Quali informazioni sono necessarie all'interno del bonifico per beneficiare del bonus barriere architettoniche?
Nella causale del bonifico, occorre inserire la dicitura “Bonus barriere architettoniche art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020”.