Premessa
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il Decreto del 26 maggio 2023, ha confermato l’ammontare degli importi dovuti dalle società cooperative e loro consorzi per l’attività di vigilanza ordinaria con riferimento al biennio 2023-2024.
Il versamento del contributo deve essere effettuato entro l’8 ottobre 2023.
Il contributo citato si riferisce all’attività di vigilanza svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT), anche tramite delega ad alcune Associazioni nazionali di categoria, ed è rivolto agli enti cooperativi ed ai loro consorzi al fine di accertare l’esistenza concreta dei requisiti mutualistici. Queste ispezioni, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 59/1992, devono essere svolte almeno una volta ogni due anni, anche se alcune realtà sono assoggettate annualmente ad ispezione.
Risultano assoggettate ad ispezione annuale:
- le cooperative sociali;
- le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a € 28.561.420,37;
- le cooperative che detengono partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata;
- le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all’albo delle cooperative edilizie;
- le cooperative soggette a certificazione annuale del bilancio.
Le cooperative soggette a certificazione annuale del bilancio sono quelle che hanno superato uno dei seguenti parametri:
- valore della produzione superiore a euro 60 milioni;
- riserve indivisibili superiori a euro 4 milioni;
- prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a Euro 2 milioni;
- partecipazione di controllo in S.p.A.
Il contributo dovuto è volto a fronteggiare le spese per l’effettuazione di queste ispezioni ed è parametrato a:
- fatturato;
- numero di soci;
- capitale versato.
Determinazione contributo di ispezione biennio 2023-2024
Fasce di importo
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Parametri
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Numero soci
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Capitale sottoscritto (€)
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Fatturato (€)
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€ 280
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Fino a 100
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Fino ad 5.160
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Fino ad 75.000
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€ 680
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Da 101 a 500
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Da 5.160 a 40.000
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Da 75.000 a 300.000
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€ 1.350
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Superiore a 500
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Superiore ad 40.000
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Da 300.000 a 1 milione
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€ 1.730
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Da 1 milione a 2 milioni
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€ 2.380
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Superiore a 2 milioni
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Il contributo da versare sarà quello fissato nella fascia all’interno della quale è presente il parametro più alto.
L’ammontare di quanto dovuto viene calcolato con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 per i soggetti “solari” oppure con riferimento al bilancio chiuso nel corso del 2022 per gli altri soggetti.
In particolare occorre precisare che la voce “fatturato” viene intesa, dal Ministero, come “Valore della produzione” di cui alla lett. a) dell’art. 2425 c.c.
Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile rilevato nelle voci B-II (immobilizzazioni materiali) e C-I (rimanenze) dello Stato patrimoniale e il valore della produzione di cui alla lettera A) del conto economico.
Maggiorazioni
Per le cooperative sociali i contributi sono aumentati del 30% ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 381/1991 mentre per le altre cooperative soggette a revisione annuale il contributo è aumentato del 50%.
Il medesimo aumento del 50% si applica anche alle cooperative iscritte nell’Albo nazione delle cooperative edilizie di abitazione nel caso in cui abbiano già avviato o realizzato un programma edilizio. Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. c) della Legge n. 59/1992 per tutte le cooperative edilizie di abitazione in contributi sono maggiorati del 10%.
Scioglimento
Le società che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine per il versamento del contributo citato sono tenute al versamento del contributo minimo, eventualmente comprensivo delle maggiorazioni dovute.
Contributo dovuto dalle B.C.C.
Fasce importo
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Parametri
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Numero soci
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Totale attivo (€/000)
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€ 1.980
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Fino a 980
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Fino a 124.000
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€ 3.745
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Da 981 a 1.680
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Da 124.001 a 290.000
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€ 6.600
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Oltre 1.680
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Oltre 290.000
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Contributo società di mutuo soccorso
Fasce importo
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Parametri
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Numero soci
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Contributi mutualistici (€)
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€ 280
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Fino a 1.000
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Fino a 100.000
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€ 560
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Da 1.001 a 10.000
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Da 100.001 a 500.000
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€ 840
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Oltre 10.000
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Oltre 500.000
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Modalità e termini di versamento
Il versamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto che determina la misura del contributo per il biennio di riferimento. Per cui la scadenza è fissata nel giorno 8 ottobre 2023.
Per gli enti di nuova costituzione il versamento deve essere effettuato entro 90 giorni dall’iscrizione al registro delle imprese.
Enti aderenti alle associazioni nazionali di categoria
Saranno le associazioni di categoria stesse a determinare le modalità di riscossione, solitamente mediante un bonifico da effettuarsi su conto corrente dedicato.
Enti non aderenti alle associazioni nazionali di categoria
I contributi sono riscossi mediante modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- codice 3010 per il contributo ed eventualmente la sua maggiorazione (ad esclusione del 10% dovuto dalle cooperative edilizie di abitazione);
- codice 3011 per la maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie.
Omesso pagamento
L’omesso pagamento comporta la possibilità che l’ente sia cancellato dall’Albo nazionale delle cooperative.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21, comma 2 della Legge n. 59/1992, questa inottemperanza comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa per le cooperative ed i loro consorzi.
Riferimenti normativi:
Contributi per le ispezioni ordinarie delle cooperative: biennio 2022-2024
di Marco Baldin | 8 Settembre 2023
Entro la data dell’8 ottobre 2023 le società cooperative dovranno versare, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy o alle Associazioni nazionali di categoria a cui sono aderenti, il contributo dovuto per le ispezioni ordinarie per il biennio 2023-2024. Secondo quanto stabilito dal D.M. del 26 maggio 2023 la misura del contributo non è variata rispetto al biennio precedente.
Premessa
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il Decreto del 26 maggio 2023, ha confermato l’ammontare degli importi dovuti dalle società cooperative e loro consorzi per l’attività di vigilanza ordinaria con riferimento al biennio 2023-2024.
Il versamento del contributo deve essere effettuato entro l’8 ottobre 2023.
Il contributo citato si riferisce all’attività di vigilanza svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT), anche tramite delega ad alcune Associazioni nazionali di categoria, ed è rivolto agli enti cooperativi ed ai loro consorzi al fine di accertare l’esistenza concreta dei requisiti mutualistici. Queste ispezioni, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 59/1992, devono essere svolte almeno una volta ogni due anni, anche se alcune realtà sono assoggettate annualmente ad ispezione.
Risultano assoggettate ad ispezione annuale:
Le cooperative soggette a certificazione annuale del bilancio sono quelle che hanno superato uno dei seguenti parametri:
Il contributo dovuto è volto a fronteggiare le spese per l’effettuazione di queste ispezioni ed è parametrato a:
Determinazione contributo di ispezione biennio 2023-2024
Fasce di importo
Parametri
Numero soci
Capitale sottoscritto (€)
Fatturato (€)
€ 280
Fino a 100
Fino ad 5.160
Fino ad 75.000
€ 680
Da 101 a 500
Da 5.160 a 40.000
Da 75.000 a 300.000
€ 1.350
Superiore a 500
Superiore ad 40.000
Da 300.000 a 1 milione
€ 1.730
Da 1 milione a 2 milioni
€ 2.380
Superiore a 2 milioni
Il contributo da versare sarà quello fissato nella fascia all’interno della quale è presente il parametro più alto.
L’ammontare di quanto dovuto viene calcolato con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 per i soggetti “solari” oppure con riferimento al bilancio chiuso nel corso del 2022 per gli altri soggetti.
In particolare occorre precisare che la voce “fatturato” viene intesa, dal Ministero, come “Valore della produzione” di cui alla lett. a) dell’art. 2425 c.c.
Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile rilevato nelle voci B-II (immobilizzazioni materiali) e C-I (rimanenze) dello Stato patrimoniale e il valore della produzione di cui alla lettera A) del conto economico.
Maggiorazioni
Per le cooperative sociali i contributi sono aumentati del 30% ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 381/1991 mentre per le altre cooperative soggette a revisione annuale il contributo è aumentato del 50%.
Il medesimo aumento del 50% si applica anche alle cooperative iscritte nell’Albo nazione delle cooperative edilizie di abitazione nel caso in cui abbiano già avviato o realizzato un programma edilizio. Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. c) della Legge n. 59/1992 per tutte le cooperative edilizie di abitazione in contributi sono maggiorati del 10%.
Scioglimento
Le società che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine per il versamento del contributo citato sono tenute al versamento del contributo minimo, eventualmente comprensivo delle maggiorazioni dovute.
Contributo dovuto dalle B.C.C.
Fasce importo
Parametri
Numero soci
Totale attivo (€/000)
€ 1.980
Fino a 980
Fino a 124.000
€ 3.745
Da 981 a 1.680
Da 124.001 a 290.000
€ 6.600
Oltre 1.680
Oltre 290.000
Contributo società di mutuo soccorso
Fasce importo
Parametri
Numero soci
Contributi mutualistici (€)
€ 280
Fino a 1.000
Fino a 100.000
€ 560
Da 1.001 a 10.000
Da 100.001 a 500.000
€ 840
Oltre 10.000
Oltre 500.000
Modalità e termini di versamento
Il versamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto che determina la misura del contributo per il biennio di riferimento. Per cui la scadenza è fissata nel giorno 8 ottobre 2023.
Per gli enti di nuova costituzione il versamento deve essere effettuato entro 90 giorni dall’iscrizione al registro delle imprese.
Enti aderenti alle associazioni nazionali di categoria
Saranno le associazioni di categoria stesse a determinare le modalità di riscossione, solitamente mediante un bonifico da effettuarsi su conto corrente dedicato.
Enti non aderenti alle associazioni nazionali di categoria
I contributi sono riscossi mediante modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
Omesso pagamento
L’omesso pagamento comporta la possibilità che l’ente sia cancellato dall’Albo nazionale delle cooperative.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21, comma 2 della Legge n. 59/1992, questa inottemperanza comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa per le cooperative ed i loro consorzi.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Società cooperative
Chi ha confermato l'ammontare degli importi dovuti dalle società cooperative e loro consorzi per l'attività di vigilanza ordinaria con riferimento al biennio 2023-2024?
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il Decreto del 26 maggio 2023.
Entro quale data deve essere effettuato il versamento del contributo?
Entro l'8 ottobre 2023.
A cosa si riferiscono le ispezioni svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico?
Le ispezioni si riferiscono all'accertamento dell'esistenza concreta dei requisiti mutualistici per le cooperative ed ai loro consorzi.
Quali sono le cooperative soggette ad ispezione annuale?
Le cooperative sociali; le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a € 28.561.420,37; le cooperative che detengono partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata; le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all’albo delle cooperative edilizie; le cooperative soggette a certificazione annuale del bilancio.
Come viene determinato il contributo da versare per l'attività di vigilanza?
Il contributo è determinato in base al fatturato, al numero di soci e al capitale versato.