Costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli
L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa nella Risposta ad interpello n. 365 del 3 luglio 2023 sulla corretta applicazione dell’imposta di registro in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili.
Nella fattispecie delineata l’Amministrazione finanziaria ha concluso precisando che risulta corretto applicare l’imposta di registro con l’aliquota ordinaria del 15%.
Questa risposta fornisce uno spunto per cercare di delineare un quadro completo sull’applicazione delle imposte indirette nel caso di costituzione e trasferimento di un diritto di superficie, anche perché è un tipo di casistica che si riscontra sempre più di frequente nella prassi operativa.
Ad avviso di chi scrive questo maggior utilizzo della cessione del diritto di superficie risulta particolarmente interessante nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, i quali hanno subito un’impennata nell’ultimo anno.
IVA
Entrando nel merito della disciplina, come precisato nella Risposte dell’Agenzia delle Entrate nn. 152/E/2021 e 699/E/2021 la costituzione o il trasferimento del diritto di superficie e della proprietà superficiaria, effettuate a titolo oneroso, rappresentano cessioni di beni ai fini IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.
Per cui, se sussiste il presupposto soggettivo, occorre effettuare una distinzione relativa alla tipologia di bene interessato dall’operazione.
Se si tratta di un terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria vi è l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2 del Decreto IVA, mentre se si tratta di un fabbricato (abitativo o strumentale) la regola generale è l’esenzione IVA salvo i casi di imponibilità per obbligo o per opzione.
Nelle altre fattispecie vige la regola generale di imponibilità IVA.
In tal caso la base imponibile sarà costituita dal corrispettivo pattuito tra le parti per la costituzione del diritto.
Occorre anche considerare che, ai fini degli adempimenti legati alla fatturazione, l’operazione si considera effettuata al momento dalla stipula dell’atto o, se successivo, dal momento in cui si producono gli effetti costitutivi o traslativi.
Imposta di registro
Dal punto di vista dell’imposta di registro occorre osservare che gli atti aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari, come il diritto di superficie, sono soggetti a registrazione in termine fisso, sia se formati con atto pubblico che con scrittura privata autenticata.
Cedente privato
Nel caso in cui un soggetto privato costituisca o ceda un diritto di superficie a favore di un terzo, dietro corrispettivo, si applicano le disposizioni previste dall’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Per cui l’imposta di registro andrà applicata nelle seguenti misure:
- 15% con un minimo di 1.000,00 euro se il diritto di superficie abbia ad oggetto un terreno agricolo e il beneficiario sia un soggetto diverso dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale,
- 200,00 euro, fissi, se oggetto dell’atto è un terreno agricolo ed in capo al superficiario sussistono le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina,
- 9%, con il minimo di 1.000,00 euro, in tutti gli altri casi.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 15% nel caso di costituzione di un diritto su terreni agricoli in mancanza dei requisiti per le agevolazioni previste per la Piccola proprietà contadina occorre rilevare che, nonostante la Risposta n. 365/E/2023, la Cassazione, nella sentenza n. 3461/2021, ha considerato detta aliquota non applicabile al caso di specie. Per cui, secondo la Suprema Corte, si dovrebbe applicare l’aliquota del 9%.
Cedente soggetto IVA
Nel caso in cui la cessione sia posta in essere da un soggetto IVA il trasferimento può risultare esente oppure imponibile sulla base di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, n. 8-bis ed 8-ter del D.P.R. n. 633/1972. Se l’operazione ha oggetto il trasferimento di terreni agricoli questa sarà fuori campo IVA.
Nel caso in cui venga formato un atto di trasferimento della proprietà superficiaria avente ad oggetto un fabbricato abitativo, questo risulta:
- imponibile ad IVA per obbligo se effettuato dall’impresa di costruzione o ristrutturazione entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento;
- imponibile ad IVA per opzione (espressa in atto dal cedente/costituente) se effettuato dall’impresa di costruzione o ristrutturazione oltre 5 anni dopo la fine dei lavori;
- esente da IVA, in assenza di opzione, se effettuato dall’impresa di costruzione o ristrutturazione oltre 5 anni dopo la fine dei lavori, ovvero se operata da soggetti diversi dall’impresa di costruzione o ristrutturazione.
Diversamente l’atto di trasferimento della proprietà superficiaria avente ad oggetto un fabbricato strumentale risulta:
- imponibile ad IVA per obbligo se effettuato dall’impresa di costruzione o ristrutturazione, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento;
- imponibile ad IVA per opzione (espressa in atto dal cedente/costituente), se effettuato da soggetti diversi dai precedenti (soggetti diversi dall’impresa di costruzione o ristrutturazione, ovvero dall’impresa di costruzione/ristrutturazione oltre 5 anni dopo la fine lavori);
- esente da IVA, in assenza di opzione espressa in atto, se effettuato da soggetti diversi dall’impresa di costruzione o ristrutturazione (o dall’impresa di costruzione o ristrutturazione oltre 5 anni dopo la fine lavori).
Tabella di sintesi
Tipologia
|
IVA
|
Imposta registro
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Ipocatastali
|
Terreno edificabile
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Imponibile
|
€ 200
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€ 200 + € 200
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Fuori campo
|
9% (min. € 1.000)
|
€ 50 + € 50
|
Terreno agricolo
|
Imponibile
|
€ 200 se PPC
|
€ 200 se PPC
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Fuori campo
|
15% (min. € 1.000) non PPC
|
€ 50 + € 50 altri casi
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Immobile abitativo
|
Fuori campo
|
9% (min. € 1.000)
|
€ 50 + € 50
|
Imponibile
|
€ 200
|
€ 200 + € 200
|
Esente
|
9% (min. € 1.000)
|
€ 50 + € 50
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Immobile strumentale
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Fuori campo
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9% (min. € 1.000)
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€ 50 + € 50
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Imponibile
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€ 200
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3% + 1%
|
Esente
|
€ 200
|
3% + 1%
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Riferimenti normativi:
Le imposte indirette sulla costituzione del diritto di superficie
di Marco Baldin | 3 Agosto 2023
Negli ultimi tempi hanno trovato un’ampia diffusione la costituzione e il trasferimento di diritti superficiari al fine della realizzazione di varie operazioni in ambito immobiliare, in particolare legate al settore fotovoltaico. Pertanto si ritiene opportuno presentare un contributo che vada a delineare in maniera sintetica quali sono i principali aspetti di applicazione delle imposte indirette applicabili a queste operazioni.
Costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli
L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa nella Risposta ad interpello n. 365 del 3 luglio 2023 sulla corretta applicazione dell’imposta di registro in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili.
Nella fattispecie delineata l’Amministrazione finanziaria ha concluso precisando che risulta corretto applicare l’imposta di registro con l’aliquota ordinaria del 15%.
Questa risposta fornisce uno spunto per cercare di delineare un quadro completo sull’applicazione delle imposte indirette nel caso di costituzione e trasferimento di un diritto di superficie, anche perché è un tipo di casistica che si riscontra sempre più di frequente nella prassi operativa.
Ad avviso di chi scrive questo maggior utilizzo della cessione del diritto di superficie risulta particolarmente interessante nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, i quali hanno subito un’impennata nell’ultimo anno.
IVA
Entrando nel merito della disciplina, come precisato nella Risposte dell’Agenzia delle Entrate nn. 152/E/2021 e 699/E/2021 la costituzione o il trasferimento del diritto di superficie e della proprietà superficiaria, effettuate a titolo oneroso, rappresentano cessioni di beni ai fini IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.
Per cui, se sussiste il presupposto soggettivo, occorre effettuare una distinzione relativa alla tipologia di bene interessato dall’operazione.
Se si tratta di un terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria vi è l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2 del Decreto IVA, mentre se si tratta di un fabbricato (abitativo o strumentale) la regola generale è l’esenzione IVA salvo i casi di imponibilità per obbligo o per opzione.
Nelle altre fattispecie vige la regola generale di imponibilità IVA.
In tal caso la base imponibile sarà costituita dal corrispettivo pattuito tra le parti per la costituzione del diritto.
Occorre anche considerare che, ai fini degli adempimenti legati alla fatturazione, l’operazione si considera effettuata al momento dalla stipula dell’atto o, se successivo, dal momento in cui si producono gli effetti costitutivi o traslativi.
Imposta di registro
Dal punto di vista dell’imposta di registro occorre osservare che gli atti aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari, come il diritto di superficie, sono soggetti a registrazione in termine fisso, sia se formati con atto pubblico che con scrittura privata autenticata.
Cedente privato
Nel caso in cui un soggetto privato costituisca o ceda un diritto di superficie a favore di un terzo, dietro corrispettivo, si applicano le disposizioni previste dall’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Per cui l’imposta di registro andrà applicata nelle seguenti misure:
Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 15% nel caso di costituzione di un diritto su terreni agricoli in mancanza dei requisiti per le agevolazioni previste per la Piccola proprietà contadina occorre rilevare che, nonostante la Risposta n. 365/E/2023, la Cassazione, nella sentenza n. 3461/2021, ha considerato detta aliquota non applicabile al caso di specie. Per cui, secondo la Suprema Corte, si dovrebbe applicare l’aliquota del 9%.
Cedente soggetto IVA
Nel caso in cui la cessione sia posta in essere da un soggetto IVA il trasferimento può risultare esente oppure imponibile sulla base di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, n. 8-bis ed 8-ter del D.P.R. n. 633/1972. Se l’operazione ha oggetto il trasferimento di terreni agricoli questa sarà fuori campo IVA.
Nel caso in cui venga formato un atto di trasferimento della proprietà superficiaria avente ad oggetto un fabbricato abitativo, questo risulta:
Diversamente l’atto di trasferimento della proprietà superficiaria avente ad oggetto un fabbricato strumentale risulta:
Tabella di sintesi
Tipologia
IVA
Imposta registro
Ipocatastali
Terreno edificabile
Imponibile
€ 200
€ 200 + € 200
Fuori campo
9% (min. € 1.000)
€ 50 + € 50
Terreno agricolo
Imponibile
€ 200 se PPC
€ 200 se PPC
Fuori campo
15% (min. € 1.000) non PPC
€ 50 + € 50 altri casi
Immobile abitativo
Fuori campo
9% (min. € 1.000)
€ 50 + € 50
Imponibile
€ 200
€ 200 + € 200
Esente
9% (min. € 1.000)
€ 50 + € 50
Immobile strumentale
Fuori campo
9% (min. € 1.000)
€ 50 + € 50
Imponibile
€ 200
3% + 1%
Esente
€ 200
3% + 1%
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Imposta di registroCessioni di beni
Di cosa tratta la Risposta ad interpello n. 365 del 3 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate?
Tratta della corretta applicazione dell'imposta di registro in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili.
Come viene applicata l'imposta di registro nella fattispecie delineata dalla Risposta ad interpello?
Viene applicata l'imposta di registro con l'aliquota ordinaria del 15%.
A cosa si riferiscono le Risposte dell'Agenzia delle Entrate nn. 152/E/2021 e 699/E/2021?
Si riferiscono alla costituzione o trasferimento del diritto di superficie e della proprietà superficiaria, effettuate a titolo oneroso, che rappresentano cessioni di beni ai fini IVA.
Quali sono le misure dell'imposta di registro nel caso in cui un soggetto privato costituisca o ceda un diritto di superficie?
L'imposta di registro varia a seconda della tipologia di terreno e del soggetto beneficiario, con aliquote e minimi differenziati.
Cosa stabilisce la Cassazione riguardo all'applicazione dell'aliquota proporzionale del 15% nel caso di costituzione di un diritto su terreni agricoli non agevolabili?
La Cassazione ha considerato detta aliquota non applicabile al caso di specie, stabilendo che dovrebbe essere applicata l'aliquota del 9%.