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BILANCIO

Il trattamento contabile degli indennizzi assicurativi

di Marco Baldin | 4 Agosto 2023
Il trattamento contabile degli indennizzi assicurativi

I risarcimenti assicurativi rappresentano importi che vengono corrisposti a fronte di un danno subito e spesso generano, nei professionisti del settore, vari dubbi sulla loro corretta contabilizzazione. Dato che i catastrofici eventi climatici degli ultimi tempi verosimilmente comporteranno una massiccia erogazioni di indennizzi assicurativi si vuole fornire una sintesi sul corretto trattamento contabile applicabile in queste casistiche.

Rilevazione contabile dei risarcimenti assicurativi per i danni subiti

A seguito dei recenti eventi calamitosi che hanno colpito varie zone d’Italia molte imprese provvederanno a richiedere importanti risarcimenti assicurativi per i danni subiti.

La rilevazione contabile di questi risarcimenti sicuramente comporta la nascita di molti dubbi da parte dei soggetti chiamati all’effettuazione delle relative scritture. Per cui, procedendo con ordine, la liquidazione di un risarcimento assicurativo determina sempre la rilevazione contabile di:

  • un credito verso la compagnia di assicurazione;
  • una componente positiva di reddito.

Ciò a prescindere dalla tipologia di evento che ha dato diritto al risarcimento.

Infatti, gli eventi che possono portare a questo risarcimento sono molteplici, nella maggioranza dei casi saranno riferibili alla perdita o al danneggiamento di beni iscritti tra le rimanenze di magazzino o tra le immobilizzazioni.

Il tal caso la scrittura contabile sarà la seguente:

Ovviamente questa è la scrittura contabile da rilevare in sede di risarcimento ma, dal lato passivo, nel caso in cui siano persi beni iscritti tra le rimanenze di magazzino, al momento della perdita, non deve essere effettuata alcuna scrittura contabile.

L’impresa semplicemente si ritroverà un minor quantitativo di beni in magazzino al termine dell’esercizio.

L’onere sostenuto in relazione ai beni andati distrutti, che non trova contropartita nei ricavi di vendita, né nelle rimanenze finali di magazzino, verrà conseguentemente imputato all’esercizio in cui si verifica la perdita.

Diversamente, le immobilizzazioni materiali perdute per eventi estranei allo svolgimento della normale attività imprenditoriale sono considerate come dismesse.
Pertanto, occorre eliminare contabilmente la voce di bilancio corrispondente, per il valore netto contabile dell’immobilizzazione perduta, tenendo anche conto della quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stata utilizzata.

La scrittura contabile sarà:

Qualora il bene sia completamente ammortizzato e quindi il valore netto contabile sia pari a zero, a seguito della distruzione non viene rilevato alcun componente di reddito.

Se invece l’impresa subisce un danno che non comporti la perdita del bene ma soltanto il sostenimento delle spese di riparazione i Principi contabili non sembrano avere una posizione univoca.

Infatti, in caso di danneggiamento rilevante di beni per eventi estranei allo svolgimento della normale attività sarebbe plausibile immaginare che vi sia la presenza di un indicatore di perdita di valore. Per cui diventa necessario applicare il Principio contabile OIC 9, andando a determinare il valore recuperabile dell’immobilizzazione danneggiata dato dal maggiore tra il valore d’uso e il fair value.

Nel caso in cui quest’ultimo fosse inferiore al corrispondente valore netto contabile, sarebbe necessario svalutare il bene per allinearlo a tale minor valore imputando la perdita alla voca B.10.c del conto economico.

Imputazione temporale

La corretta imputazione temporale dei risarcimenti assicurativi deve avvenire in base ai principi generali di prudenza e competenza delineati dal Codice civile.

Secondo il principio di prudenza citato, nel bilancio d’esercizio “si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio” e “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”.

Diversamente le regole della competenza economica affermano che “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”.

Per cui, facendo riferimento in modo specifico alla tematica del presente contributo, ovvero i risarcimenti assicurativi, appare logico ritenere che sia corretto individuare l’esercizio di imputazione temporale del componente di reddito considerando come riferimento temporale il momento in cui la compagnia assicuratrice liquida il danno.

Infatti solo in questo momento viene effettivamente definito a quanto ammonterà il risarcimento, ricordando che il momento di liquidazione, generalmente, non coincide con l’effettiva corresponsione del quantum dovuto da parte della compagnia assicurativa.

Dello stesso avviso sembra essere la circolare Assonime n. 1 del 15 gennaio 2013 secondo la quale: “generalmente si ammette che i crediti siano da iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale quando risultino ragionevolmente certi nell’esistenza”. Peraltro, per i “crediti di valore (quali quelli derivanti da risarcimento danni) ... non è certo necessario attendere, ai fini dell’iscrizione in bilancio, la precisa determinazione dell’ammontare purché vi sia la ragionevole certezza dell’esistenza e la possibilità di pervenire ad una stima attendibile della sua entità”.

Nota integrativa

Nel caso in cui la sopravvenienza attiva conseguente il risarcimento assicurativo abbia entità o incidenza eccezionali, secondo la normativa vigente, occorre fornire adeguata informativa in nota integrativa sul suo impatto e sulla sua natura.

Riferimenti normativi:

  • Codice civile, art. 2423-bis;
  • Assonime, circolare 15 gennaio 2013, n. 1;
  • Principio contabile OIC 9.

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