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Detraibilità IVA autovetture per imprese e professionisti

di Marco Bomben | 1 Agosto 2023
Detraibilità IVA autovetture per imprese e professionisti

La detraibilità IVA delle spese legate agli automezzi è argomento sempre molto discusso, in quanto può influenzare notevolmente le scelte relative al rinnovamento dei veicoli utilizzati per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Con la decisione di esecuzione n. 2007/441/CE l’Unione ha autorizzato l’Italia a limitare al 40% il diritto a detrazione dell’IVA sull’acquisto di taluni veicoli stradali a motore sino al 2025, qualora il veicolo non sia utilizzato esclusivamente a fini aziendali o professionali. Approfondiamo insieme, quindi, quando opera la predetta limitazione forfetaria e quando invece è possibile procedere con la detrazione integrale dell’imposta.

Detrazione IVA delle auto aziendali e deroga UE

L’Italia - in forza della Decisione del Consiglio europeo 18 giugno 2007, n. 2007/441/CE - è stata autorizzata ad introdurre nel nostro ordinamento una limitazione alla detraibilità dell’IVA sulle auto aziendali.

A seguito dell’autorizzazione ottenuta, la Legge n. 244/2007 ha introdotto una deroga al meccanismo di applicazione dell’IVA (rivalsa-detrazione) prevedendo una detrazione:

  • limitata al 40%, in caso di uso promiscuo dei veicoli;
  • integrale (al 100%), nel caso di utilizzo esclusivo del veicolo come bene strumentale per l’esercizio dell’attività d’impresa o della libera professione.

Con decisione n. 2022/2411 del 6 dicembre 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 9 dicembre 2022), il Consiglio UE ha modificato la citata decisione n. 2007/441/CE, prorogandone la scadenza dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025. Il Consiglio europeo ha quindi autorizzato l’Italia ad applicare per altri tre anni le misure di deroga.

A livello normativo, la predetta limitazione è recepita dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972, il quale limita al 40% la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di “veicoli stradali a motore” utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione e per fini privati.

Per “veicoli stradali a motore” si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

La disposizione non si applica se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.

La risoluzione 6/DPF/2008 ha chiarito che è possibile dichiarare “l’utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività” e beneficiare della detrazione integrale dell’IVA a credito solo nel caso in cui si possa sostenere e dimostrare l’utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione. Diversamente, trova applicazione la limitazione di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972.

La norma prevede due eccezioni in cui è possibile detrarre integralmente l’IVA, ovvero:

  1. quando i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  2. quando i veicoli sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

Le suddette deroghe recepiscono sostanzialmente il disposto dell’art. 3 della decisione del Consiglio UE 18 giugno 2007, in base alla quale la limitazione del 40% non si applica per i veicoli:

  • utilizzati come taxi;
  • utilizzati, ai fini della formazione, dalle scuole guida;
  • utilizzati per noleggio e leasing;
  • utilizzati dai rappresentanti di commercio.

Un’impresa acquista un’autovettura per euro 14.640 (12.000 + 22% IVA pari a 2.640). Non rientrando in nessuno dei casi previsti di detraibilità totale, la stessa detrae solo il 40% dell’IVA esposta in fattura (60% di 2.640 = 1.056). La restante parte dell’IVA, pari ad euro 1.584:
• è indetraibile;
si somma al costo d’acquisto del bene.

L’autorizzazione comunitaria

La questione legata al limite forfetario di detraibilità dei costi per le autovetture trae origine dalla sentenza della Corte di giustizia UE (causa C-228/05 resa con riferimento al caso “Stradasfalti”), che spinse il legislatore nazionale a modificare l’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972.

Nell’occasione, gli Eurogiudici hanno rilevato un’ipotesi di indetraibilità oggettiva, incompatibile con la legislazione comunitaria, posto che la Direttiva IVA (art. 17, Direttiva n. 77/388/CEE) non permette agli Stati Membri di adottare “provvedimenti che escludano determinati beni dal diritto alla detrazione nel caso in cui siano privi di indicazioni quanto alla loro limitazione temporale e/o facciano parte di un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito pubblico”.

Di qui la richiesta del nostro Paese di un regime di deroga puntualmente concesso e rinnovato, come detto, sino al 31 dicembre 2025.

Autovetture in uso promiscuo ai dipendenti

La detrazione IVA sui costi delle autovetture è limitata al 40% anche in caso di uso promiscuo da parte dei dipendenti, tranne quando l’azienda addebita a questi ultimi un corrispettivo per l’uso personale, da fatturare con IVA (cfr. C.M. AdE 326/E/1997, par. 2.3.2.1 e R.M. 25/E/2000).

In questo caso, si ritiene che il corrispettivo vada determinato con le stesse regole previste per la quantificazione del “fringe benefit” (elevato da 258,23 a 3.000 euro per il 2023 nel caso in cui il lavoratore abbia figli a carico).

Come chiarito dalla risoluzione 6/DPF/2008, infatti, i veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi “utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa: le operazioni tipiche dell’attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall’altro”.

Ne consegue che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA, l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile.

Il medesimo documento di prassi precisa, inoltre, che se il veicolo è messo a disposizione del dipendente “a fronte un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo”.

Secondo una non condivisibile interpretazione delle Entrate le predette considerazioni trovano applicazione:
• solo per le assegnazioni ai dipendenti;
• e non anche per quelle agli amministratori (Direzione regionale Entrate della Lombardia, interpello n. 904-472/2014).

La possibilità di fruire della detrazione integrale (100%) dell’imposta spetta solo in caso di addebiti a dipendenti, e non anche per auto date in uso promiscuo agli amministratori (che sarebbero sempre soggette alla limitazione del 40%).

Detrazione IVA auto e costi connessi

Ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972 la limitazione all’esercizio della detrazione prevista per l’acquisto o l’importazione dei veicoli ad utilizzo promiscuo si applica anche ai costi connessi all’autovettura quali:

  • l’acquisto di carburanti o lubrificanti;
  • le spese di custodia, manutenzione, riparazione e impiego;
  • i pedaggi stradali.

Anche in questo caso, per detrarre l’IVA in misura superiore al 40% è necessario sostenere e dimostrare (onere della prova a carico del contribuente) l’utilizzo esclusivo del mezzo ai fini dell’attività.

A decorrere dal 1° luglio 2018 si ricorda, inoltre, che il diritto alla detrazione dell’IVA per gli acquisti di benzina e gasolio, effettuati presso i distributori stradali, è subordinato al pagamento con mezzi “tracciati” (carte di credito, bancomat, carte prepagate etc.).

Leasing e noleggio

La dotazione di autovetture da parte di professionisti e imprese può avvenire anche mediante l’utilizzo di un contratto non traslativo della proprietà come, ad esempio, il noleggio ovvero la locazione finanziaria (leasing).

In questo caso, per il locatore, i canoni percepiti rappresentano il corrispettivo pattuito per la prestazione di un servizio, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 e pertanto, sono soggetti ad IVA. L’aliquota da utilizzare è quella propria del bene oggetto del contratto e, quindi, per l’acquisizione di un autoveicolo, quella del 22%.

Per il locatario, invece, al ricorrere dei presupposti troverà applicazione la medesima limitazione forfetaria prevista per la compravendita di veicoli stradali a motore.

Di conseguenza, l’impresa o il professionista che corrisponde canoni di noleggio o leasing su un veicolo con limitazioni fiscali, può beneficiare della detraibilità del 40% dell’IVA esposta in fattura.
L’IVA indetraibile costituisce un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Appare utile ricordare che la detraibilità dell’IVA è comunque soggetta alle limitazioni conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette (c.d. pro-rata di detraibilità).

Il medico che effettua soltanto operazioni esenti ex art. 10, n. 18 del  D.P.R. n. 633/1972, non può quindi detrarre nulla dell’IVA pagata sulle fatture per l’acquisto diretto, ovvero per il noleggio o il leasing delle autovetture.

Riferimenti normativi:

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