La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18642, del 3 luglio 2023, ha stabilito che è legittima la prova per presunzioni del credito IVA anche se il contribuente non ha presentato la dichiarazione IVA, affermando che, se il contribuente dimostra di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre documenti a supporto della detrazione IVA e neppure di essere in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724, n. 3, c.c., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lui favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.
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