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ACCERTAMENTO, IVA

Per il credito IVA sono sufficienti le presunzioni in assenza di dichiarazione

di Studio tributario Gavioli & Associati | 14 Luglio 2023
Per il credito IVA sono sufficienti le presunzioni in assenza di dichiarazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18642, del 3 luglio 2023, ha stabilito che è legittima la prova per presunzioni del credito IVA anche se il contribuente non ha presentato la dichiarazione IVA, affermando che, se il contribuente dimostra di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre documenti a supporto della detrazione IVA e neppure di essere in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724, n. 3, c.c., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lui favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza dei giudici tributari, affermando che la mancata presentazione della dichiarazione IVA annuale non giustifica il disconoscimento del credito IVA. La Cassazione conferma questa decisione, sottolineando che l'Amministrazione fiscale non può richiedere la restituzione dell'IVA per motivi formali senza valutare i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione. La prova presuntiva del credito IVA è legittima anche in assenza della dichiarazione annuale IVA.