Premessa
Come ricorderemo, la Legge n. 79 del 26 giugno 2022 ha modificato l’art. 1, commi 540 e 544, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, introducendo la possibilità per i cittadini, che rivestono le medesime caratteristiche che consentono loro di partecipare all’attuale lotteria dei corrispettivi con estrazione premi differita, di partecipare anche alla nuova lotteria istantanea.
La gestione di tale nuova tipologia di lotteria rende nuovamente necessario adeguare i RT, in ragione delle mutate esigenze tecniche.
In tale ottica il c.d. Decreto “Aiuti-quater,” D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18, comma 4-bis, ha previsto il riconoscimento di un nuovo credito di imposta, finalizzato a sostenere i soggetti che si avvalgono di un registratore telematico per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), con riferimento alle spese necessarie all’adeguamento cui sopra.
Le lotterie dei corrispettivi
In premessa giova brevemente ricordare quanto previsto dall’art. 1, comma 540, della citata Legge n. 232/2016 in ordine ai soggetti che possono concorrere alla lotteria dei corrispettivi, sia essa a estrazione premi differita che a estrazione immediata:
- le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato;
- che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Attualmente è possibile partecipare solo alla lotteria ad estrazione premi differita.
Il consumatore interessato a concorrere al concorso a premi è tenuto a comunicare il proprio codice lotteria all’esercente, che lo riporta sul documento commerciale.
Non è possibile richiedere l’inserimento del codice lotteria se sul documento commerciale viene riportato il codice fiscale del consumatore (es. acquisto di dispositivi medici).
Per ciascun euro di spesa viene attribuito al consumatore un “biglietto della lotteria”, ma solo per spese fino ad un massimo di 1.000 euro.
Restano esclusi gli acquisti on-line.
Le informazioni relative ai documenti commerciali per i quali il consumatore ha richiesto l’indicazione del codice lotteria sono oggetto di specifica trasmissione telematica, tramite RT, e sulla scorta di tale base dati avviene l’estrazione dei premi, a cadenza settimanale, mensile ed annuale.
A questa tipologia di lotteria, che resta in essere, l’art. 18, comma 4-bis, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha affiancato la c.d. “lotteria istantanea”, e per tale ragione gli esercenti dovranno nuovamente adeguare i propri registratori telematici al fine di consentirne la gestione.
Le nuove specifiche tecniche per la lotteria istantanea
A definire le nuove specifiche tecniche, cui dovranno essere adeguati tutti i RT entro il 2 ottobre 2023, è stato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 15943/2023 del 18 gennaio 2023, intervenuto in modifica al Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016.
Il documento commerciale si arricchirà della presenza di un nuovo elemento, un codice bidimensionale, scansionando il quale i consumatori saranno in grado di verificare nell’immediato l’eventuale vincita.
Si rende pertanto necessario aggiornare i registratori telematici, affinché gli stessi siano in grado di generare e riprodurre tale codice bidimensionale sul documento commerciale, in modalità conforme alle caratteristiche riportate nelle “Specifiche tecniche valide per la lotteria ad estrazione istantanea” allegate al Provvedimento n. 15943/2023.
La nuova lotteria istantanea non sostituirà l’attuale lotteria a estrazione premi differita, bensì la affiancherà.
Sarà pertanto sempre possibile richiedere l’inserimento del codice lotteria sul documento commerciale, mentre per la partecipazione alla lotteria istantanea non sarà necessario richiedere nulla.
Sarà infatti il registratore telematico che, automaticamente, genererà e stamperà sul documento commerciale il codice bidimensionale, a fronte di una spesa effettuata dal consumatore pagata con moneta elettronica.
Non possono partecipare alla lotteria ad estrazione premi differita i documenti commerciali nei quali viene richiesto l’inserimento del codice fiscale.
Allo stesso modo, in presenza di codice fiscale, non sarà possibile partecipare alla nuova lotteria istantanea.
Il nuovo credito di imposta RT per lotteria istantanea
Al fine di venire incontro alle esigenze degli esercenti, nuovamente chiamati a adeguare i registratori telematici, il Decreto “Aiuti quater”, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha previsto l’introduzione di un contributo, sotto forma di credito di imposta.
Le caratteristiche del tax credit sono le seguenti:
- contributo pari al 100% della spesa sostenuta;
- con un massimo di 50 euro per ciascun strumento:
- entro il limite di spesa complessivo, previsto in 80 milioni di euro per il 2023.
Il credito di imposta è riconosciuto solo con riferimento alle spese sostenute per l’adeguamento alla lotteria istantanea, non per l’acquisto di RT o per tipologie diverse di manutenzioni o implementazioni.
Il credito di imposta è riconosciuto a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato con modalità tracciabile (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018) il relativo corrispettivo.
Affinché il credito di imposta maturi, e possa essere utilizzato, è quindi necessario che entrambe le condizioni di disponibilità ed avvenuta contabilizzazione della fattura e pagamento della fattura stessa in modalità tracciabile, coesistano, fermo restando l’ulteriore problematica del rispetto del tetto complessivo di spesa di seguito esaminata.
La soglia massima di spesa blocca il tax credit lotteria istantanea
Il credito di imposta qui in esame sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 (una successiva Risoluzione stabilirà il codice tributo da utilizzare).
Il codice tributo da utilizzare per l’indicazione del tax credit è stato istituito con la Risoluzione Agenzia delle entrate n. 35/E del 26 giugno 2023: codice tributo 7032 - “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
La delega dovrà transitare esclusivamente dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
All’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come aumentato dall’art. 1, comma 72, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il tax credit qui in esame ricalca sostanzialmente il medesimo meccanismo di quello che era stato previsto per l’adozione dei registratori telematici, con fondamentale differenza, che rappresenta un vero elemento di discontinuità rispetto al passato: il tax credit adeguamento lotteria istantanea, infatti, soggiace ad un limite massimo di spesa complessiva, al raggiungimento della quale il credito non potrà comunque essere fruito.
Da ciò consegue che laddove il limite di spesa venisse raggiunto, le deleghe che esporranno il tax credit in compensazione a superamento avvenuto saranno oggetto di scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza, si tratta di un beneficio da “maneggiare con cura” perché il rischio concreto, laddove non si monitorasse adeguatamente una eventuale comunicazione di raggiunto tetto massimo, è quello di incorrere in uno scarto dell’intero modello F24, con conseguenti sanzioni relative a tutti i tributi a debito contenuti nel medesimo modello di versamento.
Per concludere, si ricorda che il tax credit dovrà essere evidenziato nel quadro RU del modello Redditi 2024 anno di imposta 2023 (ed eventualmente negli anni successivi, fino ad esaurimento), ma non nel quadro RS, posto che non si tratta di un Aiuto di Stato.
Riferimenti normativi:
- Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 540 e 544;
- D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 23 giugno 2023, n. 231943/2023;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 18 gennaio 2023, n. 15943/2023;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 4 aprile 2018, n. 73203;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 28 ottobre 2016, n. 182017.
Lotteria istantanea: il nuovo credito di imposta per l’adeguamento dei RT
di Sandra Pennacini | 5 Luglio 2023
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 231943 del 23 giugno 2023 sono state definite le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento dei registratori telematici alla nuova lotteria istantanea dei corrispettivi. Tale adeguamento, come disposto dal Provvedimento n. 15943/2023, dovrà essere portato a termine entro il 2 ottobre 2023. Di seguito i criteri di determinazione del tax credit, che potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24, fino ad esaurimento dei fondi stanziati a copertura della misura.
Premessa
Come ricorderemo, la Legge n. 79 del 26 giugno 2022 ha modificato l’art. 1, commi 540 e 544, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, introducendo la possibilità per i cittadini, che rivestono le medesime caratteristiche che consentono loro di partecipare all’attuale lotteria dei corrispettivi con estrazione premi differita, di partecipare anche alla nuova lotteria istantanea.
La gestione di tale nuova tipologia di lotteria rende nuovamente necessario adeguare i RT, in ragione delle mutate esigenze tecniche.
In tale ottica il c.d. Decreto “Aiuti-quater,” D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18, comma 4-bis, ha previsto il riconoscimento di un nuovo credito di imposta, finalizzato a sostenere i soggetti che si avvalgono di un registratore telematico per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), con riferimento alle spese necessarie all’adeguamento cui sopra.
Le lotterie dei corrispettivi
In premessa giova brevemente ricordare quanto previsto dall’art. 1, comma 540, della citata Legge n. 232/2016 in ordine ai soggetti che possono concorrere alla lotteria dei corrispettivi, sia essa a estrazione premi differita che a estrazione immediata:
Attualmente è possibile partecipare solo alla lotteria ad estrazione premi differita.
Il consumatore interessato a concorrere al concorso a premi è tenuto a comunicare il proprio codice lotteria all’esercente, che lo riporta sul documento commerciale.
Non è possibile richiedere l’inserimento del codice lotteria se sul documento commerciale viene riportato il codice fiscale del consumatore (es. acquisto di dispositivi medici).
Per ciascun euro di spesa viene attribuito al consumatore un “biglietto della lotteria”, ma solo per spese fino ad un massimo di 1.000 euro.
Restano esclusi gli acquisti on-line.
Le informazioni relative ai documenti commerciali per i quali il consumatore ha richiesto l’indicazione del codice lotteria sono oggetto di specifica trasmissione telematica, tramite RT, e sulla scorta di tale base dati avviene l’estrazione dei premi, a cadenza settimanale, mensile ed annuale.
A questa tipologia di lotteria, che resta in essere, l’art. 18, comma 4-bis, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha affiancato la c.d. “lotteria istantanea”, e per tale ragione gli esercenti dovranno nuovamente adeguare i propri registratori telematici al fine di consentirne la gestione.
Le nuove specifiche tecniche per la lotteria istantanea
A definire le nuove specifiche tecniche, cui dovranno essere adeguati tutti i RT entro il 2 ottobre 2023, è stato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 15943/2023 del 18 gennaio 2023, intervenuto in modifica al Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016.
Il documento commerciale si arricchirà della presenza di un nuovo elemento, un codice bidimensionale, scansionando il quale i consumatori saranno in grado di verificare nell’immediato l’eventuale vincita.
Si rende pertanto necessario aggiornare i registratori telematici, affinché gli stessi siano in grado di generare e riprodurre tale codice bidimensionale sul documento commerciale, in modalità conforme alle caratteristiche riportate nelle “Specifiche tecniche valide per la lotteria ad estrazione istantanea” allegate al Provvedimento n. 15943/2023.
La nuova lotteria istantanea non sostituirà l’attuale lotteria a estrazione premi differita, bensì la affiancherà.
Sarà pertanto sempre possibile richiedere l’inserimento del codice lotteria sul documento commerciale, mentre per la partecipazione alla lotteria istantanea non sarà necessario richiedere nulla.
Sarà infatti il registratore telematico che, automaticamente, genererà e stamperà sul documento commerciale il codice bidimensionale, a fronte di una spesa effettuata dal consumatore pagata con moneta elettronica.
Non possono partecipare alla lotteria ad estrazione premi differita i documenti commerciali nei quali viene richiesto l’inserimento del codice fiscale.
Allo stesso modo, in presenza di codice fiscale, non sarà possibile partecipare alla nuova lotteria istantanea.
Il nuovo credito di imposta RT per lotteria istantanea
Al fine di venire incontro alle esigenze degli esercenti, nuovamente chiamati a adeguare i registratori telematici, il Decreto “Aiuti quater”, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha previsto l’introduzione di un contributo, sotto forma di credito di imposta.
Le caratteristiche del tax credit sono le seguenti:
Il credito di imposta è riconosciuto solo con riferimento alle spese sostenute per l’adeguamento alla lotteria istantanea, non per l’acquisto di RT o per tipologie diverse di manutenzioni o implementazioni.
Il credito di imposta è riconosciuto a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato con modalità tracciabile (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018) il relativo corrispettivo.
Affinché il credito di imposta maturi, e possa essere utilizzato, è quindi necessario che entrambe le condizioni di disponibilità ed avvenuta contabilizzazione della fattura e pagamento della fattura stessa in modalità tracciabile, coesistano, fermo restando l’ulteriore problematica del rispetto del tetto complessivo di spesa di seguito esaminata.
La soglia massima di spesa blocca il tax credit lotteria istantanea
Il credito di imposta qui in esame sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 (una successiva Risoluzione stabilirà il codice tributo da utilizzare).
Il codice tributo da utilizzare per l’indicazione del tax credit è stato istituito con la Risoluzione Agenzia delle entrate n. 35/E del 26 giugno 2023: codice tributo 7032 - “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
La delega dovrà transitare esclusivamente dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
All’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come aumentato dall’art. 1, comma 72, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il tax credit qui in esame ricalca sostanzialmente il medesimo meccanismo di quello che era stato previsto per l’adozione dei registratori telematici, con fondamentale differenza, che rappresenta un vero elemento di discontinuità rispetto al passato: il tax credit adeguamento lotteria istantanea, infatti, soggiace ad un limite massimo di spesa complessiva, al raggiungimento della quale il credito non potrà comunque essere fruito.
Da ciò consegue che laddove il limite di spesa venisse raggiunto, le deleghe che esporranno il tax credit in compensazione a superamento avvenuto saranno oggetto di scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza, si tratta di un beneficio da “maneggiare con cura” perché il rischio concreto, laddove non si monitorasse adeguatamente una eventuale comunicazione di raggiunto tetto massimo, è quello di incorrere in uno scarto dell’intero modello F24, con conseguenti sanzioni relative a tutti i tributi a debito contenuti nel medesimo modello di versamento.
Per concludere, si ricorda che il tax credit dovrà essere evidenziato nel quadro RU del modello Redditi 2024 anno di imposta 2023 (ed eventualmente negli anni successivi, fino ad esaurimento), ma non nel quadro RS, posto che non si tratta di un Aiuto di Stato.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Lotteria degli scontrini
Chi può partecipare alla lotteria dei corrispettivi?
Le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Quali sono le modalità di partecipazione alla lotteria ad estrazione premi differita?
Il consumatore interessato a concorrere al concorso a premi è tenuto a comunicare il proprio codice lotteria all’esercente, che lo riporta sul documento commerciale. Per ciascun euro di spesa viene attribuito al consumatore un 'biglietto della lotteria', ma solo per spese fino ad un massimo di 1.000 euro. Restano esclusi gli acquisti on-line.
Cosa è previsto per la gestione della lotteria istantanea?
Gli esercenti dovranno nuovamente adeguare i propri registratori telematici al fine di consentire la gestione della lotteria istantanea. Sarà il registratore telematico che, automaticamente, genererà e stamperà sul documento commerciale il codice bidimensionale, a fronte di una spesa effettuata dal consumatore pagata con moneta elettronica.
Cosa prevede il nuovo credito di imposta per la lotteria istantanea?
Il Decreto 'Aiuti quater' ha previsto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 100% della spesa sostenuta per l’adeguamento alla lotteria istantanea, con un massimo di 50 euro per ciascun strumento e un limite di spesa complessivo previsto in 80 milioni di euro per il 2023.
Quali sono i limiti e le modalità di utilizzo del tax credit per la lotteria istantanea?
Il credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24, con un limite massimo di spesa complessiva. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo da utilizzare per l’indicazione del tax credit è stato istituito con la Risoluzione Agenzia delle entrate n. 35/E del 26 giugno 2023.