Prestiti sociali nelle società cooperative
Per quanto attiene i rapporti di prestito sociale, intrapresi dalle società cooperative nei confronti dei propri soci persone fisiche, possono essere applicabili le agevolazioni fiscali previste dall’art. 13 del D.P.R. 601/1973.
In particolare, per far godere il socio di questo beneficio, è necessario che il prestito sociale sia finalizzato al conseguimento dell’oggetto sociale ed il finanziamento dovrà essere ricompreso nei limiti inizialmente indicati dall’art. 13 del D.P.R. 601/1973 e successivamente innalzati dall’art. 10 della Legge n. 59/1992.
La formulazione letterale della norma citata prevedeva che i versamenti non dovessero superare, per ciascun socio, la somma di lire 40 milioni (20.658,28 euro), limite elevato a 80 milioni di lire (pari a 41.316,55 euro) per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli, per le cooperative di produzione e lavoro e, in forza dell’estensione operata dall’art. 59 della Legge n. 448/1998, per le cooperative edilizie di abitazione.
Il limite massimo di versamento individuale di ciascun socio, previsto per il triennio 2022-2024, risulta essere di:
- 76.173,77 euro per le cooperative di trasformazione, conservazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, cooperative di produzione e lavoro e cooperative edilizie di abitazione. Questo importo è soggetto ad adeguamento triennale in base alle variazioni dell’indice ISTAT;
- 38.081,88 euro per le altre cooperative (es. cooperative sociali, cooperative di consumo e cooperative di acquisto collettivo).
Inoltre, gli interessi erogati ai soci persone fisiche in relazione ai prestiti sociali sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta a condizione che il tasso applicato non superi la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti percentuali.
Al fine di far assumere la corretta importanza a questo tasso occorre, inoltre, valutare il combinato disposto normativo riportato nell’art. 2514 del Codice civile.
Secondo questa disposizione le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
“a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”.
Per cui, secondo la riportata previsione civilistica, obbligatoriamente recepita negli statuti delle cooperative a mutualità prevalente, gli strumenti finanziari delle cooperative non possono essere remunerati per un importo superiore a 4,5 punti percentuali rispetto all’interesse massimo applicato ai buoni fruttiferi postali mentre non possono essere erogati dividendi per un importo superiore a 2,5 punti percentuali.
Comunicato della Cassa Depositi e Prestiti
Di recente è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2023, il Comunicato della Cassa Depositi e Prestiti che annuncia l’emissione, dalla medesima data, di una nuova serie di buoni fruttiferi postali ordinari, contraddistinta con la sigla “TF120A230606”.
Alla luce di quanto affermato precedentemente, questa emissione assume una triplice valenza nei confronti delle cooperative.
In primo luogo, relativamente al contenuto dell’art. 2514 del Codice civile, questa emissione va a determinare il tasso massimo di remunerazione di dividendi e prestiti sociali attribuibili ai soci di cooperative a mutualità prevalente.
In secondo luogo, in relazione ai rapporti di prestito sociale, il tasso di emissione diventa determinante
- in capo al socio persona fisica percettore degli interessi attribuiti dalla cooperativa, ai fini della verifica del proprio regime di tassazione ai sensi dell’art. 13, D.P.R. n. 601/1973;
- in capo alla cooperativa stessa, in ordine alla deducibilità fiscale delle somme attribuite ai soci ex art. 1, comma 465, Legge n. 311/2004.
Con riferimento a quest’ultimo punto, la cooperativa potrà portare in deduzione dal reddito, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, la sola quota di interessi quantificata con riferimento al tasso minimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato dello 0,90%.
Per i motivi precedentemente esporti è fondamentale, per una cooperativa, mantenere costantemente monitorate le periodiche emissioni da parte della Cassa Depositi e Prestiti, al fine di rimodulare, se necessario, le proprie politiche nei confronti dei soci, come sopra evidenziato.
Sulla base dell’emissione con sigla “TF120A230606” è stata prevista la conferma del tasso minimo, mantenuto nella misura dello 0,50%, mentre è stato incrementato il tasso massimo, portato dal precedente 4,60% all’attuale 6,15%.
Per cui, la misura massima di remunerazione del capitale sociale, in termini di dividendo distribuibile ai fini del rispetto del requisito di cui all’art. 2514 del Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, risulta ora pari al 8,65% lordo (6,15% + 2,5 punti).
La stessa percentuale deve essere considerata con riferimento ai rapporti di prestito sociale, ai fini della verifica del tasso massimo corrisposto ai soci per poter mantenere i benefici fiscali a essi riservati precedentemente descritti.
La conferma del tasso minimo dei buoni postali consente alle cooperative, in sede di quantificazione del proprio reddito fiscale, di portare in deduzione ai fini IRES la sola porzione di interessi sui prestiti da soci quantificata nella misura dell’1,40% (0,50% + 0,90%).
La parte eccedente dovrà essere ripresa a tassazione e assoggettata ad imposta.
Riferimenti normativi:
Fissati i nuovi tassi da applicare a dividendi e prestiti sociali per le cooperative
di Marco Baldin | 21 Luglio 2023
Per le società cooperative risulta molto importante monitorare le emissioni di buoni fruttiferi postali al fine di modulare correttamente gli importi massimi attribuibili ai soci come remunerazione del capitale sociale (dividendi) e dei prestiti sociali. Inoltre questo importo permette di determinare la quota deducibile degli interessi passivi in capo alla cooperativa stessa. Pertanto, il presente contributo vuole fornire un aggiornamento sulla corretta determinazione dei nuovi tassi da applicare da parte delle società cooperative.
Prestiti sociali nelle società cooperative
Per quanto attiene i rapporti di prestito sociale, intrapresi dalle società cooperative nei confronti dei propri soci persone fisiche, possono essere applicabili le agevolazioni fiscali previste dall’art. 13 del D.P.R. 601/1973.
In particolare, per far godere il socio di questo beneficio, è necessario che il prestito sociale sia finalizzato al conseguimento dell’oggetto sociale ed il finanziamento dovrà essere ricompreso nei limiti inizialmente indicati dall’art. 13 del D.P.R. 601/1973 e successivamente innalzati dall’art. 10 della Legge n. 59/1992.
La formulazione letterale della norma citata prevedeva che i versamenti non dovessero superare, per ciascun socio, la somma di lire 40 milioni (20.658,28 euro), limite elevato a 80 milioni di lire (pari a 41.316,55 euro) per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli, per le cooperative di produzione e lavoro e, in forza dell’estensione operata dall’art. 59 della Legge n. 448/1998, per le cooperative edilizie di abitazione.
Il limite massimo di versamento individuale di ciascun socio, previsto per il triennio 2022-2024, risulta essere di:
Inoltre, gli interessi erogati ai soci persone fisiche in relazione ai prestiti sociali sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta a condizione che il tasso applicato non superi la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti percentuali.
Al fine di far assumere la corretta importanza a questo tasso occorre, inoltre, valutare il combinato disposto normativo riportato nell’art. 2514 del Codice civile.
Secondo questa disposizione le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
“a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”.
Per cui, secondo la riportata previsione civilistica, obbligatoriamente recepita negli statuti delle cooperative a mutualità prevalente, gli strumenti finanziari delle cooperative non possono essere remunerati per un importo superiore a 4,5 punti percentuali rispetto all’interesse massimo applicato ai buoni fruttiferi postali mentre non possono essere erogati dividendi per un importo superiore a 2,5 punti percentuali.
Comunicato della Cassa Depositi e Prestiti
Di recente è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2023, il Comunicato della Cassa Depositi e Prestiti che annuncia l’emissione, dalla medesima data, di una nuova serie di buoni fruttiferi postali ordinari, contraddistinta con la sigla “TF120A230606”.
Alla luce di quanto affermato precedentemente, questa emissione assume una triplice valenza nei confronti delle cooperative.
In primo luogo, relativamente al contenuto dell’art. 2514 del Codice civile, questa emissione va a determinare il tasso massimo di remunerazione di dividendi e prestiti sociali attribuibili ai soci di cooperative a mutualità prevalente.
In secondo luogo, in relazione ai rapporti di prestito sociale, il tasso di emissione diventa determinante
Con riferimento a quest’ultimo punto, la cooperativa potrà portare in deduzione dal reddito, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, la sola quota di interessi quantificata con riferimento al tasso minimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato dello 0,90%.
Per i motivi precedentemente esporti è fondamentale, per una cooperativa, mantenere costantemente monitorate le periodiche emissioni da parte della Cassa Depositi e Prestiti, al fine di rimodulare, se necessario, le proprie politiche nei confronti dei soci, come sopra evidenziato.
Sulla base dell’emissione con sigla “TF120A230606” è stata prevista la conferma del tasso minimo, mantenuto nella misura dello 0,50%, mentre è stato incrementato il tasso massimo, portato dal precedente 4,60% all’attuale 6,15%.
Per cui, la misura massima di remunerazione del capitale sociale, in termini di dividendo distribuibile ai fini del rispetto del requisito di cui all’art. 2514 del Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, risulta ora pari al 8,65% lordo (6,15% + 2,5 punti).
La stessa percentuale deve essere considerata con riferimento ai rapporti di prestito sociale, ai fini della verifica del tasso massimo corrisposto ai soci per poter mantenere i benefici fiscali a essi riservati precedentemente descritti.
La conferma del tasso minimo dei buoni postali consente alle cooperative, in sede di quantificazione del proprio reddito fiscale, di portare in deduzione ai fini IRES la sola porzione di interessi sui prestiti da soci quantificata nella misura dell’1,40% (0,50% + 0,90%).
La parte eccedente dovrà essere ripresa a tassazione e assoggettata ad imposta.
Riferimenti normativi:
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