Agevolazioni fiscali per assegnazione o cessione di beni ai soci
La Legge di Bilancio 2023, ai commi da 100 a 106 dell’art. 1, ha riproposto le agevolazioni fiscali relative a:
- assegnazione o cessione di beni ai soci;
- trasformazione in società semplice delle società commerciali;
- estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
Uno degli aspetti indubbiamente più importanti e interessanti nel valutare l’effettiva convenienza di questo strumento agevolativo riguarda la corretta applicazione delle imposte indirette.
La normativa prevede, per le assegnazioni e le cessioni di beni ai soci, che l’aliquota dell’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà, e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
L’IVA, se dovuta, deve invece essere assolta nei modi ordinari, con applicazione del reverse charge nei casi previsti se il beneficiario è un soggetto passivo IVA.
Pertanto, il legislatore, al fine di evitare potenziali problematiche di incompatibilità con le Direttive dell’Unione Europea in materia, non ha previsto alcuna agevolazione ai fini IVA.
Occorre, quindi, distinguere:
- la cessione agevolata, che è un’operazione sempre rilevante ai fini IVA;
- dall’assegnazione agevolata che è disciplinata dall’art. 2, comma 2, numero 6, del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA), ed è assimilata alle operazioni di cessione di beni.
In materia di imposta di registro, invece, la norma di riferimento risulta essere l’art. 4, comma 1, lett. d). della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Alla luce della norma agevolativa, l’imposta di registro si riduce al 50% del suo ammontare, mentre le altre imposte indirette si applicano in misura fissa.
Assegnazioni di beni acquistati senza addebito dell’IVA “a monte”
Di particolare interesse risulta, poi, essere la particolare casistica riguardante le assegnazioni di beni acquistati senza addebito dell’IVA “a monte”.
Infatti, secondo una consolidata interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, richiamata dalla circolare n. 26/E/2016, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA le assegnazioni di beni acquisiti senza addebito dell’IVA “a monte”, o con indetraibilità totale dell’imposta all’atto dell’acquisto.
L’interpretazione si fonda su una interpretazione del citato art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, secondo la quale non è prevista alcuna esclusione dal proprio ambito applicativo per i beni acquistati con IVA “non detratta”.
Le casistiche più frequenti sono da possono essere:
- pro-rata di indetraibilità totale. In questo caso, quindi, l’IVA non è stata detratta per intero al momento dell’acquisto;
- acquisto da un soggetto privato che non poteva applicare l’imposta per mancanza del requisito soggettivo;
- acquisto del bene prima del 1° gennaio 1973, ovvero prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 633/1972;
- acquisizione per effetto di un’operazione straordinaria esclusa dal campo di applicazione dell’IVA (ed esempio cessione e conferimento d’azienda, fusione e scissione).
In queste situazioni, quindi, l’acquisto del bene senza detrazione dell’IVA comporta l’esclusione dall’applicazione dell’imposta all’atto dell’assegnazione agevolata, con un notevole impatto in merito di applicazione delle altre imposte indirette.
Si segnala, altresì, che l’esclusione opera esclusivamente nell’ipotesi di assegnazione agevolata e non nel caso della cessione.
Applicazione delle altre imposte indirette
Per quanto riguarda le altre imposte indirette occorre ricordare che gli atti di assegnazione sono soggetti ad imposta di registro alla luce dell’art. 4, comma 1, lett. d), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, tenendo conto del principio di alternatività IVA-registro. Inoltre, detti atti devono essere oggetto di registrazione nel termine fisso di 30 giorni dal momento della formazione.
Per quanto riguarda l’aliquota applicabile, nel caso di immobili abitativi, l’aliquota dell’imposta di registro sarà pari al 9% (da ridursi della metà in caso di assegnazione agevolata, quindi 4,5%) oppure 1% in caso di prima casa (applicata ordinariamente al 2%).
Se l’assegnazione avviene nei confronti di persone fisiche non imprenditori, è ammessa la possibilità di applicare l’imposta di registro sul valore catastale dell’immobile, c.d. “prezzo valore”, previa richiesta in sede di redazione dell’atto notarile.
In caso di assegnazione di immobili strumentali, l’assegnazione agevolata fuori campo IVA comporta l’alternatività con l’imposta di registro proporzionale ridotta al 50% (nella misura del 2% se l’assegnazione riguarda un fabbricato destinato ad attività commerciale non suscettibile di diversa utilizzazione) e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
L’assegnazione agevolata di un terreno agricolo applica l’imposta di registro proporzionale del 15% (ridotta al 7,5% per effetto dell’applicazione dell’agevolazione).
Se invece, il destinatario dell’agevolazione è un coltivatore diretto o uno IAP l’imposta di registro si applica in misura fissa di 200,00 euro.
Nel caso in cui oggetto dell’assegnazione sia un terreno non agricolo si applicherà l’aliquota agevolata del 4,5% (in luogo di quella del 9%).
Da ultimo si ricorda che se vi è l’applicazione dell’imposta proporzionale del 2% o 9%, si applica comunque con la misura minima di 1.000,00 euro.
Le imposte ipotecaria e catastale, nelle operazioni agevolate, si applicano sempre in misura fissa (pari ad euro 50,00 ciascuna).
Casistica
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IVA
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Imposte di registro
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Ipocatastali
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Immobile abitativo
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Fuori campo
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4,5% (1% se prima casa)
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50 + 50 euro
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Immobile strumentale
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Fuori campo
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2%
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50 + 50 euro
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Terreni agricoli
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Fuori campo
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7,5%
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50 + 50 euro
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Terreno non agricolo
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Fuori campo
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4,5%
|
50 + 50 euro
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Riferimenti normativi:
Assegnazione ai soci di beni acquisiti senza IVA
di Marco Baldin | 10 Luglio 2023
L’assegnazione agevolata di beni ai soci risulta essere uno strumento particolarmente interessante messo a disposizione dal legislatore. Questo strumento però presenta particolari aspetti relativi alle imposte indirette. Nel presente contributo si vogliono evidenziare gli effetti, ai fini delle imposte indirette, dell’assegnazione di beni ai soci, nel caso cui il bene assegnato sia stato acquistato senza detrazione dell’IVA “a monte”.
Agevolazioni fiscali per assegnazione o cessione di beni ai soci
La Legge di Bilancio 2023, ai commi da 100 a 106 dell’art. 1, ha riproposto le agevolazioni fiscali relative a:
Uno degli aspetti indubbiamente più importanti e interessanti nel valutare l’effettiva convenienza di questo strumento agevolativo riguarda la corretta applicazione delle imposte indirette.
La normativa prevede, per le assegnazioni e le cessioni di beni ai soci, che l’aliquota dell’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà, e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
L’IVA, se dovuta, deve invece essere assolta nei modi ordinari, con applicazione del reverse charge nei casi previsti se il beneficiario è un soggetto passivo IVA.
Pertanto, il legislatore, al fine di evitare potenziali problematiche di incompatibilità con le Direttive dell’Unione Europea in materia, non ha previsto alcuna agevolazione ai fini IVA.
Occorre, quindi, distinguere:
In materia di imposta di registro, invece, la norma di riferimento risulta essere l’art. 4, comma 1, lett. d). della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Alla luce della norma agevolativa, l’imposta di registro si riduce al 50% del suo ammontare, mentre le altre imposte indirette si applicano in misura fissa.
Assegnazioni di beni acquistati senza addebito dell’IVA “a monte”
Di particolare interesse risulta, poi, essere la particolare casistica riguardante le assegnazioni di beni acquistati senza addebito dell’IVA “a monte”.
Infatti, secondo una consolidata interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, richiamata dalla circolare n. 26/E/2016, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA le assegnazioni di beni acquisiti senza addebito dell’IVA “a monte”, o con indetraibilità totale dell’imposta all’atto dell’acquisto.
L’interpretazione si fonda su una interpretazione del citato art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, secondo la quale non è prevista alcuna esclusione dal proprio ambito applicativo per i beni acquistati con IVA “non detratta”.
Le casistiche più frequenti sono da possono essere:
In queste situazioni, quindi, l’acquisto del bene senza detrazione dell’IVA comporta l’esclusione dall’applicazione dell’imposta all’atto dell’assegnazione agevolata, con un notevole impatto in merito di applicazione delle altre imposte indirette.
Si segnala, altresì, che l’esclusione opera esclusivamente nell’ipotesi di assegnazione agevolata e non nel caso della cessione.
Applicazione delle altre imposte indirette
Per quanto riguarda le altre imposte indirette occorre ricordare che gli atti di assegnazione sono soggetti ad imposta di registro alla luce dell’art. 4, comma 1, lett. d), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, tenendo conto del principio di alternatività IVA-registro. Inoltre, detti atti devono essere oggetto di registrazione nel termine fisso di 30 giorni dal momento della formazione.
Per quanto riguarda l’aliquota applicabile, nel caso di immobili abitativi, l’aliquota dell’imposta di registro sarà pari al 9% (da ridursi della metà in caso di assegnazione agevolata, quindi 4,5%) oppure 1% in caso di prima casa (applicata ordinariamente al 2%).
Se l’assegnazione avviene nei confronti di persone fisiche non imprenditori, è ammessa la possibilità di applicare l’imposta di registro sul valore catastale dell’immobile, c.d. “prezzo valore”, previa richiesta in sede di redazione dell’atto notarile.
In caso di assegnazione di immobili strumentali, l’assegnazione agevolata fuori campo IVA comporta l’alternatività con l’imposta di registro proporzionale ridotta al 50% (nella misura del 2% se l’assegnazione riguarda un fabbricato destinato ad attività commerciale non suscettibile di diversa utilizzazione) e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
L’assegnazione agevolata di un terreno agricolo applica l’imposta di registro proporzionale del 15% (ridotta al 7,5% per effetto dell’applicazione dell’agevolazione).
Se invece, il destinatario dell’agevolazione è un coltivatore diretto o uno IAP l’imposta di registro si applica in misura fissa di 200,00 euro.
Nel caso in cui oggetto dell’assegnazione sia un terreno non agricolo si applicherà l’aliquota agevolata del 4,5% (in luogo di quella del 9%).
Da ultimo si ricorda che se vi è l’applicazione dell’imposta proporzionale del 2% o 9%, si applica comunque con la misura minima di 1.000,00 euro.
Le imposte ipotecaria e catastale, nelle operazioni agevolate, si applicano sempre in misura fissa (pari ad euro 50,00 ciascuna).
Casistica
IVA
Imposte di registro
Ipocatastali
Immobile abitativo
Fuori campo
4,5% (1% se prima casa)
50 + 50 euro
Immobile strumentale
Fuori campo
2%
50 + 50 euro
Terreni agricoli
Fuori campo
7,5%
50 + 50 euro
Terreno non agricolo
Fuori campo
4,5%
50 + 50 euro
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Assegnazione a soci
Quali agevolazioni fiscali sono riproposte dalla Legge di Bilancio 2023?
La Legge di Bilancio 2023 ripropone le agevolazioni fiscali relative a: assegnazione o cessione di beni ai soci; trasformazione in società semplice delle società commerciali; estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
In che misura l'aliquota dell'imposta di registro è ridotta per le assegnazioni e le cessioni di beni ai soci?
L'aliquota dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà per le assegnazioni e le cessioni di beni ai soci.
Come deve essere assolta l'IVA, se dovuta, per le assegnazioni e le cessioni di beni ai soci?
L'IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi ordinari, con applicazione del reverse charge nei casi previsti se il beneficiario è un soggetto passivo IVA.
Quali sono le principali casistiche riguardanti l'assegnazione di beni acquistati senza addebito dell'IVA “a monte”?
Le casistiche riguardanti l'assegnazione di beni acquistati senza addebito dell'IVA “a monte” possono essere: pro-rata di indetraibilità totale, acquisto da un soggetto privato che non poteva applicare l’imposta per mancanza del requisito soggettivo; acquisto del bene prima del 1° gennaio 1973; acquisizione per effetto di un’operazione straordinaria esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Quali sono le principali implicazioni delle assegnazioni di beni acquistati senza addebito dell'IVA “a monte” in merito all'applicazione delle altre imposte indirette?
L'acquisto del bene senza detrazione dell'IVA comporta l’esclusione dall’applicazione dell’imposta all’atto dell’assegnazione agevolata, con un notevole impatto in merito di applicazione delle altre imposte indirette.