Commento
IVA

Aliquota IVA per le degustazioni di vino

di Marco Baldin | 11 Luglio 2023
Aliquota IVA per le degustazioni di vino

Uno degli argomenti sicuramente interessanti per i produttori agricoli, soprattutto nel settore vitivinicolo, è quello relativo agli aspetti fiscali afferenti le degustazioni e vendita diretta di prodotti. Il presente contributo vuole fornire una breve sintesi della disciplina con alcuni spunti operativi in merito al trattamento fiscale delle degustazioni di prodotti.

Vendita diretta al consumatore finale

I produttori agricoli hanno la possibilità di vendere direttamente al consumatore finale senza che questo implichi l’inquadramento di tale attività come commerciale. Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, la vendita diretta può essere effettuata dall’imprenditore agricolo, iscritto al Registro delle Imprese, tramite la cessione di beni ottenuti prevalentemente dal proprio fondo. In tal caso è importante sottolineare il concetto di prevalenza, secondo il quale l’imprenditore agricolo può vendere anche prodotti acquistati da terzi ma in misura minore rispetto a quelli propri. A tal fine la misura può essere effettuata sia sulla quantità che sul valore dei beni, soprattutto nel caso di prodotti differenti dal punto di vista merceologico.

Inoltre, l’art. 4, comma 8-bis del citato D.Lgs. n. 228/2001 prevede che:

(…) nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo,mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico - sanitario.

La formulazione normativa appare particolarmente interessante in quanto dà la possibilità all’imprenditore agricolodi effettuare la vendita diretta, finalizzata al consumo immediato, anche al di fuori dei locali aziendali, senza che tale attività di vendita comporti la variazione della destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita.

Modalità di consumo

Per quanto concerne le modalità di consumo, considerati anche i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico, è previsto l’utilizzo di posate, bicchieri, tovaglioli anche riutilizzabili, purché questo non implichi da parte del cessionario un’apparecchiatura propria della ristorazione poiché la somministrazione è ammessa solamente in forma non assistita, ovvero con il ritiro dei prodotti da parte del cliente direttamente al banco di vendita per poi consumarli negli appositi spazi previsti per il consumo immediato. Inoltre, i prodotti oggetto di vendita diretta o consumati sul posto, non hanno la possibilità di essere serviti cotti, poiché l’offerta può prevedere esclusivamente prodotti già pronti, escludendo di fatto le cotture svolte nel punto vendita. Sul tema si segnala anche una nota ANCI del 5 marzo 2018 secondo la quale i prodotti pronti al consumo possono “essere meramente riscaldati, anche su richiesta del consumatore, non essendo quindi possibile un’attività di manipolazione nel luogo di vendita”.

Profili fiscali

Da questa premessa derivano varie considerazioni di tipo fiscale che possono essere molto utili per i soggetti interessati.

In primo luogo, ai fini IVA, siamo di fronte ad un’operazione afferente la cessione di beni, con la necessità di applicare l’aliquota propria del prodotto venduto: ad esempio, il 22% per il vino ma anche il 4% per il consumo di frutta fresca. Non è possibile, invece, applicare l’aliquota al 10% propria della somministrazione di alimenti e bevande. Questo perché la vendita diretta, pur dando la possibilità di fornire un’alternativa all’imprenditore agricolo dal punto di vista della propria offerta, resta comunque un’attività che esula dalla ristorazione vera e propria.

Infatti, nonostante vi sia la facoltà di proporre il consumo sul posto dei prodotti, la vendita diretta non permette all’imprenditore agricolo di esporre menù completi di consumazione di raccogliere le ordinazioni dei clienti, poiché queste comporterebbero un servizio di somministrazione assistita propria della ristorazione.

Sotto il profilo delle imposte dirette, per le imprese agricole, la cessione di propri prodotti agricoli, oppure, per i prodotti manipolati o trasformati, il rispetto del principio della prevalenza e la riconducibilità dei prodotti ceduti alle definizioni del D.M. 13 febbraio 2015, fa sì che le relative cessioni possano essere inquadrate all’interno del reddito agrario. Qualora invece i beni manipolati o trasformati oggetto di vendita, pur rispettando il criterio di prevalenza, non rientrino nelle definizioni del citato Decreto Ministeriale, la tassazione andrebbe determinata sul 15% del fatturato, così come previsto dall’art. 56-bis del TUIR.

Su questa tematica si ritaglia un ruolo di rilievo anche la disciplina fiscale dell’enoturismo. Infatti, come disposto nella Legge n. 205/2017, sono previste “tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”.

Per cui, alla visita delle cantine e dell’azienda agricola, con eventuale degustazione di prodotti, sia di produzione propria (vino, olio, marmellata) che acquistati da terzi, si applica il regime forfetario, che prevede il versamento dell’IVA nella misura del 50% e la tassazione IRPEF sul 25% dei ricavi. Come per le altre vendite dirette con consumo sul posto descritte in precedenza, non è concessa la somministrazione assistita che prefigurerebbe un’attività di ristorazione; la somministrazione è ammessa solo quando l’imprenditore esercita attività agrituristica. Inoltre, come di solito avviene, se la degustazione dei prodotti è ricompresa tra le attività informative-culturali del “pacchetto enoturistico” la degustazione segue l’aliquota IVA del servizio (22%).

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Aliquote