Con l’ordinanza n. 15575 del 1° giugno 2023, la Corte di Cassazione ha escluso che, ai fini del rimborso dell’IVA prevista per l’acquisto di beni ammortizzabili, il bene concesso in affitto possa considerarsi sempre strumentale all’attività d’impresa, posto che tale caratteristica non va valutata in astratto ma in concreto, avendo specifico riferimento l’effettiva utilità produttiva per l’esercizio dell’attività della società titolare del bene e non del terzo al quale il bene viene concesso in affitto.
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