Commento
IVA

Qualificazione della stabile organizzazione come debitore IVA

di Marco Peirolo | 13 Giugno 2023
Qualificazione della stabile organizzazione come debitore IVA

Con la Risposta all’interpello n. 336 del 1° giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attività preparatoria svolta dalla stabile organizzazione, se preordinata a permettere la realizzazione delle prestazioni rese dalla casa madre, qualifica la stabile organizzazione come debitore dell’IVA.

Oggetto dell’interpello

L’istante è la stabile organizzazione italiana di una società di diritto lussemburghese, esercente attività di gestione individuale di portafogli che si sostanzia nello svolgimento delle seguenti attività: marketing sulla clientela potenziale, desk informativo, studio dei mercati finanziari, scelta delle strategie di investimento, verifica della documentazione da inviare alle banche depositarie e reportistica ai clienti.
La casa madre opera a favore dei clienti italiani, sia privati che imprenditori, direttamente dal Lussemburgo ed è autorizzata a gestire il patrimonio del cliente, a propria discrezione, nell’ambito della strategia di investimento definita con il cliente stesso da cui riceve una delega ad operare, dal Lussemburgo, sui conti del medesimo, aperti presso le banche depositarie.

L’istante svolge attività commerciale esclusivamente nei confronti della casa madre e, in particolare, la stessa:

  • svolge esclusivamente attività promozionale nei confronti dei potenziali clienti italiani così da facilitare la contrattualizzazione del servizio tra il cliente e la casa madre. L’attività prevede la ricerca e il contatto con il cliente e la stesura della documentazione contrattuale da inviare alla casa madre;
  • gestisce il rapporto post-vendita con i clienti acquisiti o già presenti sul territorio italiano.

La casa madre:

  • definisce e implementa la strategia di marketing, mentre la stabile organizzazione svolge attività di tipo commerciale in linea con la strategia di marketing definita dalla casa madre e gestisce le relazioni con i potenziali clienti. In particolare, quando un potenziale cliente decide di conferire mandato, il personale della branch raccoglie le informazioni del caso e le invia alla casa madre, che valuta l’adeguatezza e svolge i necessari controlli in tema antiriciclaggio. Una volta ricevuta conferma dalla casa madre, il potenziale cliente firma la documentazione presso la branch, che provvede a inoltrare tutto alla casa madre, per la controfirma;
  • una volta aperto e alimentato il conto di appoggio presso la depositaria convenzionata, la casa madre provvede alla gestione del portafoglio, mentre il personale della branch si occupa di gestire le relazioni con il cliente, comprese le attività di reporting (i report sono parzialmente elaborati in Italia a partire da dati, informazioni ed elaborazioni fornite dalla banca depositaria e/o dalla casa madre).

In base al contratto di mandato tra la casa madre e il cliente, quest’ultimo corrisponde alla prima delle commissioni, mentre l’attività svolta dall’istante è remunerata dalla casa madre nel rispetto della policy di transfer price dalla stessa adottata.

In particolare, il corrispettivo di servizi commerciali prestati è determinato in ragione di una percentuale di retrocessione stabilita, in base alla “Transfer Price Policy” del 2022, nella misura del 40% da calcolarsi sull’ammontare delle commissioni fisse riconosciute alla casa madre dai clienti finali gestiti dalla branch.

L’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate quale sia la corretta modalità di fatturazione del servizio principale di gestione individuale di portafogli reso dalla casa madre ai clienti italiani, tenuto conto delle attività svolte dalla stabile organizzazione.

Il dubbio che si pone è se le funzioni di supporto svolte dalla branch siano idonee a determinare un suo coinvolgimento nell’esecuzione del servizio principale di gestione individuale di portafogli, reso dalla casa madre, tale da qualificare l’istante quale debitore ai fini IVA in Italia per i corrispettivi relativi al servizio principale reso dalla casa madre ai committenti italiani, sia persone fisiche che soggetti IVA.

Irrilevanza ai fini IVA dei rapporti interni tra stabile organizzazione e casa madre

Nel caso in cui l’attività della stabile organizzazione sia rivolta esclusivamente a favore della casa madre, in capo alla stabile organizzazione non si generano operazioni attive rilevanti ai fini dell’IVA.

In tal senso depone il costante orientamento della Corte di Giustizia, nel presupposto che, ai fini IVA, la stabile organizzazione non è un soggetto giuridico autonomo e indipendente dalla casa madre estera, ma assume una soggettività propria per le operazioni ad essa direttamente riferibili, poste in essere, dal lato attivo o passivo, con soggetti terzi.

Pertanto, sotto il profilo soggettivo, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, non opera una vera e propria frattura tra la casa madre e la stabile organizzazione, ma può dirsi sussistente una linea di continuità correlata all’unicità del soggetto passivo.

In altri termini, l’esistenza della stabile organizzazione costituisce solo una struttura operativa che, nei limiti ricavabili dal sistema delle disposizioni della Direttiva n. 2006/112/CE, assume una rilevanza quale centro di imputazione di alcuni effetti giuridici connessi all’applicazione dell’IVA, senza peraltro assurgere a soggetto autonomo e distinto rispetto al soggetto cui appartiene.

Secondo l’orientamento adottato dalla Corte di Giustizia, devono pertanto considerarsi irrilevanti ai fini IVA le transazioni “interne”, che intervengano tra casa madre e stabile organizzazione, in ragione dell’unitarietà giuridica del soggetto (sent. 11 marzo 2021, causa C-812/19; sent. 17 settembre 2014, causa C-7/13; sent. 12 settembre 2013, causa C-388/11; sent. 16 luglio 2009, C-244/08; sent. 23 marzo 2006, causa C-210/04).

Qualifica di debitore d’imposta in capo alla stabile organizzazione

In merito alla c.d. “forza attrattiva” della stabile organizzazione, occorre osservare:

  • da un lato, che l’art. 7, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 prevede che il soggetto passivo stabilito all’estero, dotato di una stabile organizzazione in Italia, si considera “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” limitatamente alle operazioni rese o ricevute dalla stabile organizzazione;
  • dall’altro, che, in base all’art. 17, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, le disposizioni dei commi 23 dell’art. 17 non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Di conseguenza, affinché la stabile organizzazione italiana del cedente o prestatore estero diventi debitore d’imposta e, in quanto tale, adempia all’obbligo di fatturazione in luogo del cessionario o committente, stabilito o meno in Italia, è necessario che la cessione o prestazione:

  • sia effettuata direttamente dalla stabile organizzazione; oppure
  • che quest’ultima partecipi alla cessione o prestazione effettuata dalla casa madre estera.

Il concetto di “partecipazione” è chiarito dall’art. 53 del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, secondo il quale la stabile organizzazione esistente nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta, partecipa ad una cessione o prestazione quando i mezzi tecnici o umani della stabile organizzazione sono utilizzati dalla casa madre per effettuare le cessioni o prestazioni, prima o durante la loro realizzazione.

La norma in esame prosegue stabilendo che:

  • se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che gli stessi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione o prestazione di servizi;
  • se, tuttavia, viene emessa una fattura con il numero di identificazione IVA attribuito alla stabile organizzazione, si considera, salvo prova contraria, che quest’ultima abbia partecipato alla cessione o alla prestazione territorialmente rilevante nello Stato membro in cui è ubicata la stabile organizzazione.

Come precisato dalla Risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 52 del 20 gennaio 2021, in modo esattamente speculare, la stabile organizzazione, per gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, effettuati presso un soggetto non residente, si considera debitore d’imposta e deve, quindi, assolvere l’imposta mediante il sistema del reverse charge.

Ai fini dell’imputazione degli acquisti alla stabile organizzazione, anziché alla casa madre, occorre verificare il suo effettivo intervento nelle operazioni passive, applicando - “a specchio” - i criteri previsti dal richiamato art. 53 del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE per valutare la partecipazione della stabile organizzazione alle operazioni attive.

Risposta n. 336/E/2023

Nel caso oggetto della Risposta n. 336/2023, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la branch è dotata di un’adeguata struttura di mezzi umani e tecnici mediante la quale svolge un ruolo attivo nella definizione dei contratti sottoscritti dalla casa madre e nella gestione di una parte rilevante dell’attività di quest’ultima.

La stabile organizzazione, infatti, con la propria attività preparatoria permette la realizzazione delle prestazioni svolte dalla casa madre, in quanto si tratta di azioni inerenti e prodromiche alla successiva attività di gestione individuale di portafogli da parte della casa madre.

In definitiva, l’Agenzia ha ritenuto che la stabile organizzazione interviene concretamente nelle operazioni, svolgendo un ruolo attivo qualificante e operando con un certo grado di autonomia.
Di conseguenza, sotto il profilo degli adempimenti IVA relativi alle operazioni realizzate dalla casa madre, la stabile organizzazione è tenuta ad emettere fattura nei confronti dei committenti italiani.

Riferimenti normativi:

 

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