Commento
AGEVOLAZIONI

Lavoratori impatriati: alla cassa entro il 30 giugno, esclusi ravvedimento e remissione in bonis

di Andrea Amantea | 30 Giugno 2023
Lavoratori impatriati: alla cassa entro il 30 giugno, esclusi ravvedimento e remissione in bonis

I lavoratori impatriati che intendono prorogare per un ulteriore quinquennio la durata del regime fiscale agevolato a loro riservato, entro il 30 giugno sono chiamati a versare, ai fini dell’esercizio dell’opzione, un importo così come determinato, ex Legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 50. L’Agenzia delle Entrate con alcuni documenti di prassi, abbastanza recenti, ha messo nero su bianco che, rispetto all’esercizio dell’opzione, il contribuente non può sanare eventuali omessi o carenti versamenti né ricorrendo al ravvedimento né sfruttando la remissione in bonis.

La tassazione agevolata per i lavoratori impatriati

Il regime agevolato per i lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e ss.mm.ii.

Art. 16, D.Lgs. n. 147/2015
“I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato (...), concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Condizioni da rispettare

Residenza

Il lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento della residenza fiscale e si impegna a risiedervi per almeno 2 anni.

Svolgimento attività lavorativa

L’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Le agevolazioni riservate ai lavoratori impatriati possono essere di seguito riassunte.

Agevolazione impatriati

Agevolazione

Detassazione del 70% dei redditi prodotti in Italia

La detassazione sale al 90% per i contribuenti che la residenza è trasferita in una delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Soggetti interessati

Lavoratori impatriati anche in caso di avvio di attività d’impresa.

Durata regime agevolativo

5 anni.

Ulteriori agevolazioni

Estensione della durata del regime di favore per ulteriori 5 anni (5 + 5), in presenza di almeno una delle due successive condizioni (comma 1, lett. c), art. 5 del D.L. n. 34/2019):

  • almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • proprietà di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquistata successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
  • Tassazione sul 50% del reddito imponibile per ulteriori 5 anni, percentuale ridotta al 10% se il soggetto ha almeno 3 figli minori o a carico, anche in affido preadottivo.

Ex Legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 50, possono beneficiare dell’ulteriore quinquennio agevolato (vedi tabella precedente), anche i lavoratori che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ante D.L. n. 34/2019, Decreto “Crescita”.

Per tali soggetti, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, l’opzione per la tassazione agevolata nell’ulteriore quinquennio è subordinata al preventivo pagamento di un importo stabilito dalla norma sopra citata.

Agevolazione in opzione per ulteriore quinquennio - ulteriori soggetti interessati

Anche per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i c.d. lavoratori impatriati, ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.

Condizioni di accesso

Versamento anticipato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione ordinaria, nella misura del:

  • 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto della detassazione per i lavoratori impatriati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  • 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e detassati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Esercizio opzione

Richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio.

Nella richiesta devono essere indicati gli estremi del versamento del 10 o del 5 per cento.

I datori di lavoro effettueranno le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta (vedi tabella paragrafo precedente).

Gli autonomi comunicano l’estensione del regime di favore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui hanno effettuato i versamenti del 10 o del 5 per cento.

Soggetti esclusi

Sportivi professionisti.

Con Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione:

  • previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% (a seconda dei requisiti posseduti),
  • dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione di rinnovo del regime fiscale agevolato per l’ulteriore quinquennio.

L’importo da pagare ai fini della proroga del regime agevolato, vedi punto 1.4 del Provvedimento citato, deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (vedi tabella).

Dunque, entro il prossimo 30 giugno, sono chiamati alla cassa coloro i quali hanno terminato al 31 dicembre 2022, il primo quinquennio agevolato (2018-2022).

Agevolazioni impatriati. Alla cassa entro il 30 giugno

In base a quanto detto finora, i lavoratori impatriati che intendono prorogare per un ulteriore quinquennio la durata del regime fiscale agevolato a loro riservato, entro il 30 giugno sono chiamati a versare, ai fini dell’esercizio dell’opzione, un importo così come determinato, ex Legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 50.

Proroga regime agevolato lavoratori impatriati

Cosa

Proroga agevolazione lavoratori impatriati con versamento preventivo.

Termine versamento

Versamento anticipato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione ordinaria.

Soggetti interessati

Soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i c.d. lavoratori impatriati, ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, ante Decreto “Crescita”.

Il provvedimento attuativo della disposizione in esame (Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353) fa più preciso riferimento agli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Rispetto alla scadenza del 30 giugno 2023, coloro i quali hanno terminato al 31 dicembre 2022, il primo quinquennio agevolato (2018-2022).

Reddito di riferimento su cui calcolare la percentuale

Intero reddito prodotto dal lavoratore impatriato nell’anno precedente al rinnovo del regime fiscale agevolato. Senza considerare l’abbattimento previsto dal regime agevolato.

Pezze reddituali di riferimento

  • CU 2023 o se già presentato il 730-2023 (per i dipendenti).
  • Quadro RE dichiarazione 2023 (autonomi).

Versamenti

F24 con codice tributo 1860 (10%); 1861(5%)

Ravvedimento

No (Risposta n. 383/2022)

Remissione in bonis

No (Risposta n. 223/2023)

Compensazione

No

Rispetto all’esercizio dell’opzione, un eventuale omesso o carente versamento non può essere sanato né ricorrendo al ravvedimento, né sfruttando la remissione in bonis. Dunque, ai fini del calcolo dell’importo dovuto, non sono ammessi margini di errore. Eventuali versamenti in difetto comportano la perdita della chance di proroga del regime agevolato.

Eventuali calcoli errati ossia che hanno portato al versamento di un importo inferiore rispetto a quanto richiesto per legge, legittimano comunque il contribuente a richiedere la restituzione di quanto versato.
Ciò tenendo conto dell’art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che dispone quanto segue: “La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. Indicazioni rinvenibili nella Risposta n. 383/2022.

Come accennato, non sono applicabili neanche le disposizioni in materia di remissione in bonis.

L’omesso versamento delle somme dovute entro il termine del 30 giugno 2022 non è evidentemente riconducibile ad un adempimento «formale», cui fa riferimento la norma appena citata, con la conseguenza che lo stesso non può essere regolarizzato mediante l’istituto in parola.”. Si veda la Risposta n. 223/2023.

Le stesse scadenze nonché le indicazioni sopra analizzate, in linea di massima, valgono per docenti e ricercatori iscritti all’AIRE o i cittadini UE, che hanno trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, risultavano già beneficiari del regime agevolativo, ex art. 44 del D.L. n. 78/2010.

Si veda a tal proposito, il comma 763 della Legge n. 234/2021 nonché il Provvedimento attuativo, Prot. n. 102028/2022.

Nel caso specifico, il versamento, F24 con codice tributo, 1880 (10%), 1881(5%), riguarda coloro che, rientrati nel 2019, hanno terminato il primo quadriennio agevolato (2019-2022) e ora intendono prorogarlo (fino a 13 periodi d’imposta complessivi).

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Bonus impatriati