L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13 del 13 giugno scorso ha chiarito che, ai fini del calcolo del quoziente familiare per fruire della detrazione al 90% per i lavori effettuati sulle villette, vanno considerati anche i seguenti soggetti: coniuge o componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia in quanto, ad esempio, ha una diversa residenza; convivente di cui all’art. 1, comma 36, Legge n. 76/2016; figli e ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. fiscalmente a carico. Il nucleo familiare va determinato con riferimento all’anno precedente a quello di sostenimento della spesa.
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