Il bonus istituito dalla Legge di Bilancio 2023
Il comma 42 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), inserendo il nuovo art. 119-ter nel D.L. n. 34/2020, dispone che dal 2022 sono detraibili, nella misura del 75%, le spese sostenute in relazione ad interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche. Il particolare il disposto normativo dispone che:
“1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito”.
La Legge di Bilancio 2023 ha poi prorogato l’agevolazione in questione fino al 31 dicembre 2025.
Interventi agevolati
In base a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020, sono agevolabili gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati in edifici esistenti; il successivo comma 3 dispone inoltre la detraibilità degli altri interventi connessi.
La detrazione spetta quindi, ad esempio, per gli interventi di seguito elencati:
- la sistemazione a norma, o installazione da nuovo, di un ascensore;
- la predisposizione di rampe per superare eventuali differenze di livello per entrare nell’edificio o accedere agli ascensori;
- la sistemazione di eventuali servizi igienici posti nelle parti comuni degli edifici;
- l’installazione di un servoscala o di un montascale,
a condizione - si ritiene - che siano eseguiti nel rispetto dei requisiti stabiliti al Regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, disciplinante le prescrizioni tecniche necessarie per gli interventi di superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ai sensi del successivo comma 3, art. 119-ter, D.L. n. 34/2020, la detrazione in esame spetta, oltre che per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, anche:
- per gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto preesistente;
- effettuati negli edifici e sulle singole unità immobiliari.
Immobili interessati
In merito all’inquadramento degli immobili interessati alla nuova agevolazione, l’art. 119-ter si limita a citare gli “edifici già esistenti”.
In assenza di previsioni normative più specifiche, e in applicazione dei chiarimenti forniti negli anni dall’Agenzia delle Entrate in merito ad altre detrazioni edilizie, si ritiene che:
- sono agevolabili gli interventi su edifici esistenti situati nel territorio dello Stato, censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento, e specularmente, non sono agevolabili gli interventi realizzati su edifici in fase di nuova costruzione;
- l’immobile oggetto degli interventi può essere sia ad uso residenziale che diverso (es. commerciale).
Inoltre, si noti che usualmente con il concetto di “edificio” si fa riferimento ad una costruzione “autonoma” e quindi, considerato il tenore letterale della norma, sembrerebbe che la nuova detrazione:
- sia applicabile nel caso di interventi su parti comuni di edifici (ad esempio, condominiali o plurifamiliari) oppure su unità unifamiliari (ad esempio, villette) mentre
- sorgono dubbi nel caso di interventi sulle singole unità immobiliari comprese negli edifici (ad esempio, appartamenti siti nel condominio).
I chiarimenti delle Entrate
Vista la non chiara identificazione degli immobili oggetto dell’agevolazione l’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte al fine di fornire chiarimenti al riguardo. Gli interventi dell’Agenzia possono essere così riassunti.
Circolare n. 23/2022
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La detrazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o nel caso di «interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia».
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Interpello n. 444/2022
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Il bonus spetta per gli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Ne consegue che una società può beneficiare dell’agevolazione del 75% per gli interventi agevolabili anche se riguardano immobili locati.
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Interpello n. 456/2022
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Il bonus spetta ad un’associazione di promozione sociale (APS) per un lavoro su un immobile in categoria C/4, che consiste nel rifacimento degli impianti igienico sanitari, elettrici, citofonici e in interventi mirati a garantire l’accessibilità alla sala polivalente a persone con ridotta mobilità.
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Interpello n. 465/2022
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Rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, nel rispetto dei criteri previsti dal Decreto 14 giugno 1989, n. 236.
A nulla rileva, quindi, la circostanza che l’edificio oggetto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche non sia prevalentemente residenziale.
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Riferimenti normativi:
Gli immobili interessati dal bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche
di Devis Nucibella | 6 Giugno 2023
La detrazione del 75% per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche spetta per gli interventi effettuati “in edifici già esistenti”. Come per la maggior parte delle detrazioni “edilizie”, quindi, gli interventi non devono inserirsi in un contesto edilizio di interventi di “nuova costruzione” e devono dunque avere per oggetto “edifici esistenti”. In assenza di previsioni normative più specifiche e non essendo previste ulteriori specificazioni, si può ritenere che l’agevolazione spetti «su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale».
Il bonus istituito dalla Legge di Bilancio 2023
Il comma 42 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), inserendo il nuovo art. 119-ter nel D.L. n. 34/2020, dispone che dal 2022 sono detraibili, nella misura del 75%, le spese sostenute in relazione ad interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche. Il particolare il disposto normativo dispone che:
“1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito”.
La Legge di Bilancio 2023 ha poi prorogato l’agevolazione in questione fino al 31 dicembre 2025.
Interventi agevolati
In base a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020, sono agevolabili gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati in edifici esistenti; il successivo comma 3 dispone inoltre la detraibilità degli altri interventi connessi.
La detrazione spetta quindi, ad esempio, per gli interventi di seguito elencati:
a condizione - si ritiene - che siano eseguiti nel rispetto dei requisiti stabiliti al Regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, disciplinante le prescrizioni tecniche necessarie per gli interventi di superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ai sensi del successivo comma 3, art. 119-ter, D.L. n. 34/2020, la detrazione in esame spetta, oltre che per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, anche:
Immobili interessati
In merito all’inquadramento degli immobili interessati alla nuova agevolazione, l’art. 119-ter si limita a citare gli “edifici già esistenti”.
In assenza di previsioni normative più specifiche, e in applicazione dei chiarimenti forniti negli anni dall’Agenzia delle Entrate in merito ad altre detrazioni edilizie, si ritiene che:
Inoltre, si noti che usualmente con il concetto di “edificio” si fa riferimento ad una costruzione “autonoma” e quindi, considerato il tenore letterale della norma, sembrerebbe che la nuova detrazione:
I chiarimenti delle Entrate
Vista la non chiara identificazione degli immobili oggetto dell’agevolazione l’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte al fine di fornire chiarimenti al riguardo. Gli interventi dell’Agenzia possono essere così riassunti.
Circolare n. 23/2022
La detrazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o nel caso di «interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia».
Interpello n. 444/2022
Il bonus spetta per gli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Ne consegue che una società può beneficiare dell’agevolazione del 75% per gli interventi agevolabili anche se riguardano immobili locati.
Interpello n. 456/2022
Il bonus spetta ad un’associazione di promozione sociale (APS) per un lavoro su un immobile in categoria C/4, che consiste nel rifacimento degli impianti igienico sanitari, elettrici, citofonici e in interventi mirati a garantire l’accessibilità alla sala polivalente a persone con ridotta mobilità.
Interpello n. 465/2022
Rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, nel rispetto dei criteri previsti dal Decreto 14 giugno 1989, n. 236.
A nulla rileva, quindi, la circostanza che l’edificio oggetto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche non sia prevalentemente residenziale.
Riferimenti normativi:
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Quali sono le spese detraibili in relazione agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche?
Le spese detraibili sono quelle sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, tra cui interventi di automazione degli impianti e sostituzione di impianti.
A partire da quando è possibile detraire le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche?
È possibile detraire le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Come è calcolata la detrazione per le spese sostenute per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche?
La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a determinate soglie in base al tipo di edificio e al numero di unità immobiliari.
Fino a quando è stata prorogata l'agevolazione per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche?
L'agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 dalla Legge di Bilancio 2023.
A quali interventi specifici si applica la detrazione per il superamento ed eliminazione di barriere architettoniche?
La detrazione si applica, ad esempio, per interventi quali la sistemazione a norma o installazione da nuovo di un ascensore, la predisposizione di rampe, la sistemazione di servizi igienici, l'installazione di un servoscala o un montascale, purché eseguiti nel rispetto dei requisiti stabiliti al Regolamento del 1989.