Con la sentenza relativa alla causa C-127/22 del 4 maggio 2023, la Corte di Giustizia UE ha affermato che lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo è divenuto inutilizzabile nell’ambito della sua attività abituale, seguito dalla vendita come rifiuto, non comporta l’obbligo di rettifica della detrazione dell’IVA. Anche la distruzione di un bene, indipendentemente dal suo carattere volontario, non dà luogo all’obbligo di rettifica, a condizione che sia provata, o giustificata e che il bene abbia oggettivamente perso qualsiasi utilità nell’ambito dell’attività del soggetto passivo.
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