Il versamento dell’ILIA
Dal 2023 è prevista l’applicazione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), in luogo dell’IMU, per gli immobili siti nei Comuni del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della Legge regionale Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17.
La Regione FVG ha pubblicato il 7 giugno 2023 la circolare n. 1 e delle FAQ per chiarirne l’ambito applicativo.
Vediamo in sintesi quali sono le regole di determinazione del tributo e gli aspetti comuni all’IMU.
Il versamento dell’imposta avviene, come per l’IMU, con modello F24 e F24 EP.
Trattandosi di un tributo in autoliquidazione, spetta al soggetto passivo provvedere autonomamente al calcolo del tributo dovuto.
Enti non commerciali
Gli enti non commerciali devono versare l’IMU in 3 rate:
- le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno 2023 ed entro il 16 dicembre 2023;
- la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 2024 (sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote).
Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate.
1° rata ILIA entro il 16 giugno 2023
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Tutti
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Art. 18, L.R. n. 17/2022
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Pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2022.
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ENC
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Soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
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Le prime 2 rate siano pari ciascuna al 50% dell’importo complessivo corrisposto a titolo di IMU per l’anno 2022.
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2° rata ILIA entro il 16 dicembre 2023
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Tutti
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Art. 18, L.R. n. 17/2022
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Pari all’imposta annuale con le nuove aliquote scomputato l’acconto di giugno 2023.
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ENC
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Soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
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Le prime 2 rate siano pari ciascuna al 50% dell’importo complessivo corrisposto a titolo di IMU per l’anno 2022.
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3° rata ILIA entro il 16 giugno 2024
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ENC
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Soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
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Conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta.
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I codici tributo
Con la R.M. 24 febbraio 2023, n. 10, sono stati istituiti i codici tributo per versare, con F24, le somme dovute a titolo di ILIA della Regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dall’1° gennaio 2023, ex Legge regionale Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 ed art. 1, comma 739, della Legge n. 160/2019:
ILIA imposta locale immobiliare autonoma
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Codice tributo
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Abitazione principale e relative pertinenze
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5900
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Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata
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5901
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Fabbricati rurali ad uso strumentale
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5903
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Terreni
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5904
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Aree fabbricabili
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5905
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Fabbricati classificati nel gruppo catastale D e strumentali all’attività economica
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5906
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Fabbricati classificati nel gruppo catastale D e non strumentali all’attività economica
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5907
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Fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D
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5908
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Altri immobili
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5909
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Interessi da attività di accertamento
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5910
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Sanzioni da attività di accertamento
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5911
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Compensazione tra ILIA e altri tributi
È possibile compensare un debito ILIA con un credito derivante dall’IMU, nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
La compensazione tra l’ILIA e gli altri tributi locali è possibile purché ciò avvenga nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
La compensazione tra l’ILIA e i tributi erariali è ammessa dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Tale disposizione trova applicazione in ragione del rinvio operato dall’art. 19 della Legge regionale n. 17/2022, all’art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019.
La compensazione avviene mediante versamento unitario nel modello F24.
I chiarimenti della Regione FVG
I recenti chiarimenti della regione Friuli Venezia Giulia (FAQ del 7 giugno 2023 e circolare n. 1 del 7 giugno 2023) hanno stabilito in sintesi:
Fabbricati abitativi Base imponibile ILIA: rendita rivalutata del 5% * aliquota
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Aliquota per i fabbricati abitativi
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L’art. 9, commi 2 e 3, della Legge regionale n. 17/2022, ha diversificato i fabbricati abitativi distinguendoli tra il primo fabbricato abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata (c.d. seconda casa) e gli ulteriori fabbricati abitativi (dalla terza casa in poi).
Al momento il legislatore non ha distinto le aliquote per le succitate fattispecie lasciando tale possibilità esclusivamente al Comune.
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Nella categoria dei fabbricati abitativi di cui all’art. 9, commi 2 e 3, della Legge regionale n. 17/2022, rientrano anche gli immobili pertinenziali?
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Il legislatore regionale, non avendo fatto riferimento agli immobili pertinenziali nei commi 2 e 3 dell’art. 9, ha inteso non ricomprenderli in detti gruppi di aliquote.
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Aliquota per l’abitazione principale
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L’abitazione principale, pur essendo ricompresa nel presupposto dell’imposta ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale n. 17/2022, risulta esente ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a). della predetta norma.
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Qual è il territorio di riferimento per la ricostruzione del patrimonio immobiliare del contribuente ai fini di cui all’art. 9, commi 2 e 3?
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Il patrimonio immobiliare del contribuente dev’essere ricostruito avendo come riferimento l’intero territorio regionale.
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Aree edificabili Base imponibile ILIA: valore venale * aliquota
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Valore venale delle aree edificabili
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L’art. 7, comma 6, della Legge regionale n. 17/2022, ha introdotto l’obbligo di determinare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
I valori devono essere determinati avvalendosi del supporto di tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti ad un ordine professionale.
Le modalità e il numero di tali tecnici devono essere individuati nel Regolamento comunale sull’ILIA.
L’art. 7, comma 6, della Legge regionale n. 17/2022, non stabilisce un numero esatto di tecnici. Qualora l’Ente ritenga di adempiere all’obbligo introdotto dalla norma (nei tempi e nei modi dalla stessa previsti) avvalendosi anche di un solo tecnico, nulla vieta che ciò avvenga.
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Adozione della delibera di determinazione dei valori venali delle aree edificabili entro il 2024 con effetto dal 2025
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La prima delibera di determinazione dei valori venali delle aree edificabili deve essere adottata a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024.
La stessa produrrà i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2025.
La delibera dovrà essere soggetta a revisione periodica, in un termine stabilito dal singolo Ente e comunque non oltre i 10 anni dall’ultima delibera di determinazione dei valori stessi.
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La remunerazione per i tecnici abilitati a determinare il valore venale delle aree edificabili non è normata
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L’art. 7, comma 6, della Legge regionale n. 17/2022, disciplina i requisiti professionali previsti in capo ai tecnici abilitati chiamati ad individuare il valore venale delle aree edificabili; nulla dispone in merito ad eventuali compensi che dovranno essere riconosciuti a tali soggetti.
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Fabbricati strumentali all’attività economica Base imponibile ILIA: rendita rivalutata del 5% * aliquota
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I fabbricati strumentali all’attività economica sono tali per destinazione
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Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della Legge regionale n. 17/2022, per fabbricato strumentale all’attività economica si intende il fabbricato utilizzato esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale, così come definito, rispettivamente, dagli artt. 53 e 55 del TUIR.
La definizione di fabbricato strumentale è da ricondurre ad un concetto di strumentalità per destinazione e non per natura.
Ciò significa che, ai fini della strumentalità, non rileva la semplice idoneità tipologica, ovvero la classificazione catastale del fabbricato nell’ambito di quelli suscettibili di essere utilizzati a fini produttivi d’impresa (cioè, in sostanza, diversi da quelli a destinazione abitativa) quanto piuttosto la destinazione impressa all’immobile dal possessore mediante l’utilizzo dello stesso per l’esercizio della propria attività d’impresa.
Pertanto, due sono gli aspetti caratterizzanti questa fattispecie impositiva:
- l’utilizzo esclusivo del fabbricato da parte del possessore per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa commerciale;
- la coincidenza tra possessore ed utilizzatore del fabbricato.
Quanto al primo punto, l’esclusività nell’utilizzo del fabbricato fa sì che siano qualificabili come strumentali solamente quelli utilizzati in via esclusiva nell’ambito dell’impresa o dell’arte o della professione esercitata dal possessore.
Relativamente al secondo aspetto, ovvero la necessaria coincidenza tra possessore e utilizzatore, la normativa regionale ha inteso circoscrivere il perimetro di questa fattispecie ai fabbricati utilizzati dal possessore per l’esercizio della propria attività economica.
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Fabbricati strumentali per natura solo nel 2023
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Con riferimento esclusivo all’esercizio 2023, si considerano fabbricati strumentali all’attività economica, in virtù della loro sola classificazione catastale, indipendentemente dalla loro destinazione, dai requisiti soggettivi del possessore e a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di strumentalità, i fabbricati classificati nei gruppi e nelle categorie di cui all’art. 18, comma 1, della Legge regionale n. 17/2022, ovvero:
- A/10 - uffici e studi privati;
- A/11 - abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi, fermo restando quanto previsto per l’abitazione principale o assimilata e per gli altri i fabbricati abitativi;
- gruppo catastale B - fermo restando quanto previsto dall’art. 11;
- C/1 - negozi e botteghe C/3 - laboratori per arti e mestieri C/5 - stabilimenti balneari e di acque curative;
- gruppo catastale D - fermo restando quanto previsto per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Sempre per l’anno 2023 e con carattere residuale, rimane ferma la facoltà, prevista dal comma 2 dello stesso art. 18 della Legge regionale n. 17/2022, per i possessori dei fabbricati non compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità, di presentare la dichiarazione di strumentalità.
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Dichiarazione ILIA
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Scadenza di presentazione
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Ai sensi dell’art. 13 della Legge regionale n. 17/2022 il termine entro il quale presentare la dichiarazione rimane il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio.
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Le dichiarazioni già presentate ai fini IMU
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Rimangono valide anche in vigenza dell’ILIA finché non intervengano variazioni.
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Determinazione delle aliquote
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Principi che regolano la facoltà riconosciuta ai Comuni di manovrare le aliquote
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La facoltà riconosciuta ai Comuni di manovrabilità delle aliquote che, si osserva, non è stata né incisa, né alterata, nelle sue modalità attuative, dalla Legge regionale n. 17/2022 istitutiva dell’ILIA, che sono esercitate dal Comune nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione oltre che di compatibilità con l’ordinamento europeo.
Restano ferme le facoltà di regolamentazione di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
Con l’entrata in vigore dell’ILIA, i Comuni nel proprio regolamento possono, a differenza di quanto avveniva in vigenza dell’IMU, stabilire un’ulteriore esenzione per i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità.
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Approvazione della delibera di fissazione delle aliquote dopo l’approvazione del bilancio
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Ai sensi dell’art. 13, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022 i Comuni provvedono ad adottare la delibera di fissazione delle aliquote prima o contestualmente all’adozione del bilancio.
Qualora il bilancio venga adottato prima della delibera, il Comune dovrà provvedere ad effettuare una variazione di bilancio nei tempi previsti dall’art. 151, comma 1, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge.
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Pubblicazione dei regolamenti e delle delibere
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Scadenza di pubblicazione dei regolamenti e delle delibere comunali: 14.10 E 28.10
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L’art. 14 della Legge regionale n. 17/2022 disciplina l’invio telematico dei regolamenti e delle delibere comunali di approvazione delle aliquote al MEF mediante invio degli stessi al Portale del Federalismo fiscale.
La norma regionale si pone in continuità con l’art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 anche con riferimento ai termini di invio e di pubblicazione, rispettivamente il 14 e il 28 ottobre di ogni anno.
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Effetti, per l’anno 2023, della mancata pubblicazione delle delibere ILIA
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Per l’anno 2023, in considerazione del passaggio dalla disciplina nazionale a quella regionale, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, il Comune applicherà le aliquote dell’imposta di cui all’art. 9 della Legge regionale n. 17/2022 e non produrranno alcun effetto gli aumenti o le diminuzioni deliberati e non pubblicati.
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Effetti, per gli anni successivi al 2023, della mancata pubblicazione delle delibere ILIA
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In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, i regolamenti e le delibere di fissazione delle aliquote non produrranno effetti ed il Comune dovrà applicare quelli vigenti nell’anno precedente.
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Sostituzione ILIA/IRPEF
Vige per l’ILIA l’effetto sostituivo per la componente immobiliare riferita ai beni non locati di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011.
Ciò in ragione del principio del divieto della doppia imposizione di cui all’art. 163 del TUIR dal primo gennaio 2023.
La percentuale di deducibilità dell’IMU (e dell’ILIA) è pari al 100%, a regime, dal periodo di imposta 2022 “solare”.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 739, 765 e 767;
- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17;
- Agenzia delle Entrate, Ris. 24 febbraio 2023, n. 10/E;
- Regione Friuli Venezia Giulia, Legge regionale, 14 novembre 2022, n. 17;
- Regione Friuli Venezia Giulia, circolare 7 giugno 2023, n. 1;
- Regione Friuli Venezia Giulia, FAQ, 7 giugno 2023.
Debutto dell’ILIA: i chiarimenti della Regione FVG utili per il versamento del 16 giugno 2023
di Carla De Luca | 12 Giugno 2023
Dal 2023 è prevista l’applicazione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), in luogo dell’IMU, per gli immobili siti nei Comuni del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della Legge regionale Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17.
La Regione FVG ha pubblicato il 7 giugno 2023 la circolare n. 1 e delle FAQ per chiarirne l’ambito applicativo. Vediamo in sintesi quali sono le regole di determinazione del tributo e gli aspetti comuni o divergenti rispetto all’IMU. Con l’entrata in vigore dell’ILIA, i Comuni nel proprio regolamento possono, a differenza di quanto avveniva in vigenza dell’IMU, stabilire un’ulteriore esenzione per i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità.
Il versamento dell’ILIA
Dal 2023 è prevista l’applicazione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), in luogo dell’IMU, per gli immobili siti nei Comuni del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della Legge regionale Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17.
La Regione FVG ha pubblicato il 7 giugno 2023 la circolare n. 1 e delle FAQ per chiarirne l’ambito applicativo.
Vediamo in sintesi quali sono le regole di determinazione del tributo e gli aspetti comuni all’IMU.
Il versamento dell’imposta avviene, come per l’IMU, con modello F24 e F24 EP.
Trattandosi di un tributo in autoliquidazione, spetta al soggetto passivo provvedere autonomamente al calcolo del tributo dovuto.
Enti non commerciali
Gli enti non commerciali devono versare l’IMU in 3 rate:
Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate.
1° rata ILIA
entro il 16 giugno 2023
Tutti
Art. 18, L.R. n. 17/2022
Pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2022.
ENC
Soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Le prime 2 rate siano pari ciascuna al 50% dell’importo complessivo corrisposto a titolo di IMU per l’anno 2022.
2° rata ILIA
entro il 16 dicembre 2023
Tutti
Art. 18, L.R. n. 17/2022
Pari all’imposta annuale con le nuove aliquote scomputato l’acconto di giugno 2023.
ENC
Soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Le prime 2 rate siano pari ciascuna al 50% dell’importo complessivo corrisposto a titolo di IMU per l’anno 2022.
3° rata ILIA
entro il 16 giugno 2024
ENC
Soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta.
I codici tributo
Con la R.M. 24 febbraio 2023, n. 10, sono stati istituiti i codici tributo per versare, con F24, le somme dovute a titolo di ILIA della Regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dall’1° gennaio 2023, ex Legge regionale Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 ed art. 1, comma 739, della Legge n. 160/2019:
ILIA imposta locale immobiliare autonoma
Codice tributo
Abitazione principale e relative pertinenze
5900
Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata
5901
Fabbricati rurali ad uso strumentale
5903
Terreni
5904
Aree fabbricabili
5905
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D e strumentali all’attività economica
5906
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D e non strumentali all’attività economica
5907
Fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D
5908
Altri immobili
5909
Interessi da attività di accertamento
5910
Sanzioni da attività di accertamento
5911
Compensazione tra ILIA e altri tributi
È possibile compensare un debito ILIA con un credito derivante dall’IMU, nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
La compensazione tra l’ILIA e gli altri tributi locali è possibile purché ciò avvenga nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
La compensazione tra l’ILIA e i tributi erariali è ammessa dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Tale disposizione trova applicazione in ragione del rinvio operato dall’art. 19 della Legge regionale n. 17/2022, all’art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019.
La compensazione avviene mediante versamento unitario nel modello F24.
I chiarimenti della Regione FVG
I recenti chiarimenti della regione Friuli Venezia Giulia (FAQ del 7 giugno 2023 e circolare n. 1 del 7 giugno 2023) hanno stabilito in sintesi:
Fabbricati abitativi
Base imponibile ILIA: rendita rivalutata del 5% * aliquota
Aliquota per i fabbricati abitativi
L’art. 9, commi 2 e 3, della Legge regionale n. 17/2022, ha diversificato i fabbricati abitativi distinguendoli tra il primo fabbricato abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata (c.d. seconda casa) e gli ulteriori fabbricati abitativi (dalla terza casa in poi).
Al momento il legislatore non ha distinto le aliquote per le succitate fattispecie lasciando tale possibilità esclusivamente al Comune.
Nella categoria dei fabbricati abitativi di cui all’art. 9, commi 2 e 3, della Legge regionale n. 17/2022, rientrano anche gli immobili pertinenziali?
Il legislatore regionale, non avendo fatto riferimento agli immobili pertinenziali nei commi 2 e 3 dell’art. 9, ha inteso non ricomprenderli in detti gruppi di aliquote.
Aliquota per l’abitazione principale
L’abitazione principale, pur essendo ricompresa nel presupposto dell’imposta ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale n. 17/2022, risulta esente ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a). della predetta norma.
Qual è il territorio di riferimento per la ricostruzione del patrimonio immobiliare del contribuente ai fini di cui all’art. 9, commi 2 e 3?
Il patrimonio immobiliare del contribuente dev’essere ricostruito avendo come riferimento l’intero territorio regionale.
Aree edificabili
Base imponibile ILIA: valore venale * aliquota
Valore venale delle aree edificabili
L’art. 7, comma 6, della Legge regionale n. 17/2022, ha introdotto l’obbligo di determinare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
I valori devono essere determinati avvalendosi del supporto di tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti ad un ordine professionale.
Le modalità e il numero di tali tecnici devono essere individuati nel Regolamento comunale sull’ILIA.
L’art. 7, comma 6, della Legge regionale n. 17/2022, non stabilisce un numero esatto di tecnici. Qualora l’Ente ritenga di adempiere all’obbligo introdotto dalla norma (nei tempi e nei modi dalla stessa previsti) avvalendosi anche di un solo tecnico, nulla vieta che ciò avvenga.
Adozione della delibera di determinazione dei valori venali delle aree edificabili entro il 2024 con effetto dal 2025
La prima delibera di determinazione dei valori venali delle aree edificabili deve essere adottata a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024.
La stessa produrrà i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2025.
La delibera dovrà essere soggetta a revisione periodica, in un termine stabilito dal singolo Ente e comunque non oltre i 10 anni dall’ultima delibera di determinazione dei valori stessi.
La remunerazione per i tecnici abilitati a determinare il valore venale delle aree edificabili non è normata
L’art. 7, comma 6, della Legge regionale n. 17/2022, disciplina i requisiti professionali previsti in capo ai tecnici abilitati chiamati ad individuare il valore venale delle aree edificabili; nulla dispone in merito ad eventuali compensi che dovranno essere riconosciuti a tali soggetti.
Fabbricati strumentali all’attività economica
Base imponibile ILIA: rendita rivalutata del 5% * aliquota
I fabbricati strumentali all’attività economica sono tali per destinazione
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della Legge regionale n. 17/2022, per fabbricato strumentale all’attività economica si intende il fabbricato utilizzato esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale, così come definito, rispettivamente, dagli artt. 53 e 55 del TUIR.
La definizione di fabbricato strumentale è da ricondurre ad un concetto di strumentalità per destinazione e non per natura.
Ciò significa che, ai fini della strumentalità, non rileva la semplice idoneità tipologica, ovvero la classificazione catastale del fabbricato nell’ambito di quelli suscettibili di essere utilizzati a fini produttivi d’impresa (cioè, in sostanza, diversi da quelli a destinazione abitativa) quanto piuttosto la destinazione impressa all’immobile dal possessore mediante l’utilizzo dello stesso per l’esercizio della propria attività d’impresa.
Pertanto, due sono gli aspetti caratterizzanti questa fattispecie impositiva:
Quanto al primo punto, l’esclusività nell’utilizzo del fabbricato fa sì che siano qualificabili come strumentali solamente quelli utilizzati in via esclusiva nell’ambito dell’impresa o dell’arte o della professione esercitata dal possessore.
Relativamente al secondo aspetto, ovvero la necessaria coincidenza tra possessore e utilizzatore, la normativa regionale ha inteso circoscrivere il perimetro di questa fattispecie ai fabbricati utilizzati dal possessore per l’esercizio della propria attività economica.
Fabbricati strumentali per natura solo nel 2023
Con riferimento esclusivo all’esercizio 2023, si considerano fabbricati strumentali all’attività economica, in virtù della loro sola classificazione catastale, indipendentemente dalla loro destinazione, dai requisiti soggettivi del possessore e a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di strumentalità, i fabbricati classificati nei gruppi e nelle categorie di cui all’art. 18, comma 1, della Legge regionale n. 17/2022, ovvero:
Sempre per l’anno 2023 e con carattere residuale, rimane ferma la facoltà, prevista dal comma 2 dello stesso art. 18 della Legge regionale n. 17/2022, per i possessori dei fabbricati non compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità, di presentare la dichiarazione di strumentalità.
Dichiarazione ILIA
Scadenza di presentazione
Ai sensi dell’art. 13 della Legge regionale n. 17/2022 il termine entro il quale presentare la dichiarazione rimane il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio.
Le dichiarazioni già presentate ai fini IMU
Rimangono valide anche in vigenza dell’ILIA finché non intervengano variazioni.
Determinazione delle aliquote
Principi che regolano la facoltà riconosciuta ai Comuni di manovrare le aliquote
La facoltà riconosciuta ai Comuni di manovrabilità delle aliquote che, si osserva, non è stata né incisa, né alterata, nelle sue modalità attuative, dalla Legge regionale n. 17/2022 istitutiva dell’ILIA, che sono esercitate dal Comune nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione oltre che di compatibilità con l’ordinamento europeo.
Restano ferme le facoltà di regolamentazione di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
Con l’entrata in vigore dell’ILIA, i Comuni nel proprio regolamento possono, a differenza di quanto avveniva in vigenza dell’IMU, stabilire un’ulteriore esenzione per i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità.
Approvazione della delibera di fissazione delle aliquote dopo l’approvazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 13, comma 5-bis, del D.L. n. 4/2022 i Comuni provvedono ad adottare la delibera di fissazione delle aliquote prima o contestualmente all’adozione del bilancio.
Qualora il bilancio venga adottato prima della delibera, il Comune dovrà provvedere ad effettuare una variazione di bilancio nei tempi previsti dall’art. 151, comma 1, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge.
Pubblicazione dei regolamenti e delle delibere
Scadenza di pubblicazione dei regolamenti e delle delibere comunali: 14.10 E 28.10
L’art. 14 della Legge regionale n. 17/2022 disciplina l’invio telematico dei regolamenti e delle delibere comunali di approvazione delle aliquote al MEF mediante invio degli stessi al Portale del Federalismo fiscale.
La norma regionale si pone in continuità con l’art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 anche con riferimento ai termini di invio e di pubblicazione, rispettivamente il 14 e il 28 ottobre di ogni anno.
Effetti, per l’anno 2023, della mancata pubblicazione delle delibere ILIA
Per l’anno 2023, in considerazione del passaggio dalla disciplina nazionale a quella regionale, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, il Comune applicherà le aliquote dell’imposta di cui all’art. 9 della Legge regionale n. 17/2022 e non produrranno alcun effetto gli aumenti o le diminuzioni deliberati e non pubblicati.
Effetti, per gli anni successivi al 2023, della mancata pubblicazione delle delibere ILIA
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, i regolamenti e le delibere di fissazione delle aliquote non produrranno effetti ed il Comune dovrà applicare quelli vigenti nell’anno precedente.
Sostituzione ILIA/IRPEF
Vige per l’ILIA l’effetto sostituivo per la componente immobiliare riferita ai beni non locati di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011.
Ciò in ragione del principio del divieto della doppia imposizione di cui all’art. 163 del TUIR dal primo gennaio 2023.
La percentuale di deducibilità dell’IMU (e dell’ILIA) è pari al 100%, a regime, dal periodo di imposta 2022 “solare”.
Riferimenti normativi:
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Quali sono i principali cambiamenti introdotti dall'ILIA rispetto all'IMU?
L'ILIA sostituirà l'IMU per gli immobili situati nei Comuni del Friuli Venezia Giulia a partire dal 2023, come previsto dalla Legge regionale Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17. La circolare e le FAQ pubblicate dalla Regione FVG il 7 giugno 2023 chiariscono l'ambito applicativo dell'ILIA.
Quali sono le modalità di versamento dell'ILIA?
Il versamento dell'ILIA avviene tramite modello F24 e F24 EP, similmente all'IMU. Poiché si tratta di un tributo in autoliquidazione, il soggetto passivo deve provvedere autonomamente al calcolo del tributo dovuto.
Quali sono le modalità di versamento dell'ILIA per gli enti non commerciali?
Gli enti non commerciali devono versare l'ILIA in tre rate. Le prime due rate, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno 2023 ed entro il 16 dicembre 2023; la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 2024 (sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote). Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l'eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate.
Quali sono i codici tributo per versare l'ILIA con F24?
Sono stati istituiti i seguenti codici tributo per versare l'ILIA con F24: Abitazione principale e relative pertinenze 5900, Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata 5901, Fabbricati rurali ad uso strumentale 5903, Terreni 5904, Aree fabbricabili 5905, Fabbricati classificati nel gruppo catastale D e strumentali all’attività economica 5906, Fabbricati classificati nel gruppo catastale D e non strumentali all’attività economica 5907, Fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D 5908, Altri immobili 5909, Interessi da attività di accertamento 5910, Sanzioni da attività di accertamento 5911.
Quali sono le modalità di compensazione tra ILIA e altri tributi?
È possibile compensare un debito ILIA con un credito derivante dall'IMU, nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile. La compensazione tra l’ILIA e gli altri tributi locali è possibile purché ciò avvenga nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile. La compensazione tra l’ILIA e i tributi erariali è ammessa dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.