Inquadramento normativo
Ai sensi dell’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, prorogato dall’art. 1, comma 365, della Legge n. 197/2022, è prevista una detrazione per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche con aliquota agevolata del 75% e con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
La detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Soggetti beneficiari
Il bonus fiscale consiste in una “detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare” ed è applicabile sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES ed in tal senso si esprimono anche le Istruzioni di compilazione del modello Redditi SC.
Il bonus anzidetto compete:
- alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- alle società semplici;
- alle associazioni tra professionisti;
- ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Edifici interessati
Il bonus barriere citato, come previsto anche per gli altri interventi di recupero edilizio, compete ai detentori degli immobili a condizione che:
- sostengano le spese relative con il necessario consenso del proprietario;
- gli immobili oggetto degli interventi siano detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente.
Inoltre, come per la maggior parte delle detrazioni “edilizie”, il bonus del 75% spetta per gli interventi effettuati “in edifici già esistenti”.
L’esistenza dell’edificio risulta provata dalla iscrizione dello stesso in Catasto (o dalla richiesta di accatastamento) e dal pagamento dell’IMU, se dovuta.
Di conseguenza dovrebbero risultare esclusi gli edifici iscritti nella categoria catastale “F/3”.
Il predetto bonus, poi, spetta:
- ai titolari di reddito d’impresa per gli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”;
- a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, a nulla rilevando che l’edificio oggetto degli interventi non sia prevalentemente residenziale.
Limite massimo di spesa
La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari.
Definizione di “barriere architettoniche”
L’art. 2 del D.M. n. 236/1989 definisce “barriere architettoniche”:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Data questa definizione, tra gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono rientrare, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
- il rifacimento di scale ed ascensori;
- l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici;
- l’installazione di un ascensore in un condominio, anche se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea ma sono stati autorizzati dal Comune;
- l’installazione di montacarichi (es. la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
- la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione.
Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n. 23, è stato affermato che l’agevolazione compete anche per:
- gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Ovviamente, al fine di godere della detrazione del 75%, i suddetti interventi devono rispettare le caratteristiche tecniche del citato D.M. n. 236/1989, disciplinate all’art. 8 per quanto riguarda le “specifiche funzionali e dimensionali” e all’art. 9 per quanto attiene le “soluzioni tecniche conformi”.
Se un intervento non dovesse rispettare le caratteristiche tecniche del D.M. n. 236/1989, anche se astrattamente riconducibile al novero di quelli per l’eliminazione di barriere architettoniche, non può avvalersi di questo specifico bonus edilizio.
Da ultimo occorre anche precisare che sono agevolate, con la medesima detrazione spettante in relazione all’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, anche le spese collegate alla realizzazione degli interventi stessi.
Riferimenti normativi:
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 365;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 119-ter;
- Ministero dei Lavori pubblici, D.M. 14 giugno 1989, n. 236;
- Agenzia delle Entrate, circolare 23 giugno 2022, n. 23/E.
Bonus del 75% per il superamento delle barriere architettoniche
di Marco Baldin | 14 Giugno 2023
Una delle detrazioni maggiormente interessanti riguarda la possibilità, per i soggetti IRPEF ed IRES, di godere di una detrazione del 75% relativa al superamento delle barriere architettoniche. Il presente contributo è volto a fornire una sintesi dele caratteristiche salienti dei benefici di questa agevolazione fiscale.
Inquadramento normativo
Ai sensi dell’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, prorogato dall’art. 1, comma 365, della Legge n. 197/2022, è prevista una detrazione per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche con aliquota agevolata del 75% e con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
La detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Soggetti beneficiari
Il bonus fiscale consiste in una “detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare” ed è applicabile sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES ed in tal senso si esprimono anche le Istruzioni di compilazione del modello Redditi SC.
Il bonus anzidetto compete:
Edifici interessati
Il bonus barriere citato, come previsto anche per gli altri interventi di recupero edilizio, compete ai detentori degli immobili a condizione che:
Inoltre, come per la maggior parte delle detrazioni “edilizie”, il bonus del 75% spetta per gli interventi effettuati “in edifici già esistenti”.
L’esistenza dell’edificio risulta provata dalla iscrizione dello stesso in Catasto (o dalla richiesta di accatastamento) e dal pagamento dell’IMU, se dovuta.
Di conseguenza dovrebbero risultare esclusi gli edifici iscritti nella categoria catastale “F/3”.
Il predetto bonus, poi, spetta:
Limite massimo di spesa
La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
Definizione di “barriere architettoniche”
L’art. 2 del D.M. n. 236/1989 definisce “barriere architettoniche”:
Data questa definizione, tra gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono rientrare, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:
Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022, n. 23, è stato affermato che l’agevolazione compete anche per:
Ovviamente, al fine di godere della detrazione del 75%, i suddetti interventi devono rispettare le caratteristiche tecniche del citato D.M. n. 236/1989, disciplinate all’art. 8 per quanto riguarda le “specifiche funzionali e dimensionali” e all’art. 9 per quanto attiene le “soluzioni tecniche conformi”.
Se un intervento non dovesse rispettare le caratteristiche tecniche del D.M. n. 236/1989, anche se astrattamente riconducibile al novero di quelli per l’eliminazione di barriere architettoniche, non può avvalersi di questo specifico bonus edilizio.
Da ultimo occorre anche precisare che sono agevolate, con la medesima detrazione spettante in relazione all’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, anche le spese collegate alla realizzazione degli interventi stessi.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Barriere architettoniche
Quali sono le aliquote agevolate per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche?
L'articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020 prevede una detrazione con aliquota agevolata del 75% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Come viene ripartita la detrazione per gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche?
La detrazione del 75% deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Quali soggetti possono beneficiare del bonus fiscale per il superamento delle barriere architettoniche?
Il bonus fiscale compete a persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti pubblici e privati non svolgenti attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono reddito d’impresa.
Quali sono i limiti massimi di spesa ammissibili per la detrazione del 75% per gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche?
La detrazione del 75% è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari o per quelli nelle singole unità immobiliari, 40.000 euro per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari, e 30.000 euro per edifici con più di 8 unità immobiliari.
Cosa viene definito come 'barriere architettoniche' secondo il D.M. n. 236/1989?
Il D.M. n. 236/1989 definisce 'barriere architettoniche' come gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque, limitano o impediscono la comoda e sicura utilizzazione delle parti, attrezzature o componenti, e la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque.