Commento
DICHIARAZIONI

Il trattamento integrativo e i riflessi in dichiarazione dei redditi

di Sandra Pennacini | 18 Maggio 2023
Il trattamento integrativo e i riflessi in dichiarazione dei redditi

Tra le modifiche assunte con la precedente Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), e in particolare con l’art. 1, comma 3, vi è stata la revisione del trattamento integrativo (ex bonus Renzi). Le modifiche introdotte nelle regole di determinazione del beneficio comportano la necessità di determinarne l’ammontare effettivamente spettante sulla base di tutta una serie di informazioni presenti in dichiarazione dei redditi, e altresì impongono nuove regole espositive con riferimento agli interessi passivi su mutui.

Premessa

Le modifiche al trattamento integrativo (pari a 100 euro mensili) sono state introdotte, a partire dall’anno di imposta 2022, dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Tali modifiche vanno ora ad impattare, per la prima volta, sui dichiarativi modello 730 e modello Redditi PF.

Di seguito le regole di determinazione del beneficio e le nuove disposizioni relative all’esposizione degli interessi passivi su mutui, la cui introduzione è stata resa necessaria in ragione delle nuove modalità di determinazione del trattamento integrativo.

Il trattamento integrativo a partire dall’anno di imposta 2022

Prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, l’art. 1 del D.L. n. 3/2020 riconosceva - a condizione che il reddito complessivo non fosse superiore a 28.000 euro - una somma a titolo di trattamento integrativo (c.d. bonus IRPEF o bonus 100 euro), determinata in rapporto al numero di giorni lavorativi, in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, risultasse di ammontare superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

Per la determinazione del reddito rilevante ai fini del trattamento integrativo si rimanda alla circolare AdE 29/E/2020.

A partire dall’anno di imposta 2022, in ragione delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2022, è stata ridotta da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo sopra la quale il trattamento integrativo, di regola, non spetta.

Nell’intervallo di reddito tra 15.000 e 28.000 euro il trattamento integrativo viene riconosciuto solo a condizione che la somma di determinate detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In questi casi, il trattamento integrativo spetta (comunque entro un massimo di 1.200 euro) in misura pari alla differenza tra la somma di tali detrazioni e l’imposta lorda.

Chiarimenti sul punto sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E del 18 febbraio 2022, cui si rimanda per la disamina di un utile caso esemplificativo (cfr. paragrafo 1.3.2. - Trattamento integrativo post 1° gennaio 2022).

Per quanto qui di interesse, è necessario richiamare puntualmente l’elencazione delle detrazioni che impattano sulla determinazione del trattamento integrativo, laddove il reddito si assesti tra i 15.000 e i 28.000 euro:

  1. detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
  2. detrazioni per lavoro dipendente e assimilati (art. 13, comma 1, del TUIR);
  3. detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a, del TUIR);
  4. detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b, e comma 1-ter, del TUIR);
  5. detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (art. 15, comma 1, lett. c, del TUIR);
  6. detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (art. 16-bis del TUIR);
  7. tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data.

La separata indicazione degli interessi per mutui stipulati entro ed oltre il 2021

In ragione della nuova metodologia di determinazione del trattamento integrativo, i dichiarativi modelli 730 e modello Redditi PF si sono arricchiti di nuove informazioni da fornire.

Posto che il trattamento integrativo spettante è influenzato anche da alcune detrazioni relative agli interessi su mutuo (vedasi lett. c-d al paragrafo precedente), stipulati entro il 31 dicembre 2021, si rende necessario distinguere gli interessi relativi a tali tipologie di mutuo per data di stipula, ovvero entro il 31 dicembre 2021 oppure dopo tale data.

Laddove il mutuo sia stato oggetto di rinegoziazione o accollo nel 2022, gli interessi sostenuti dopo la data di rinegoziazione o accollo devono essere considerati al pari di quelli riferiti a mutui stipulati nel 2022.

L’indicazione nel Modello Redditi PF deve avvenire come di seguito riepilogato:

Interessi per:

Mutui stipulati entro il 2021

Mutui stipulati o accollati o rinegoziati a partire dal 1° gennaio 2022

  • mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

Rigo RP7 colonna 1

Compresi gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “7”

Rigo RP7 colonna 2

Compresi gli interessi passivi su mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”

  • per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale

righi da RP8 a RP13, codice 10

righi da RP8 a RP13, codice 46

  • prestiti o mutui agrari

righi da RP8 a RP13, codice 11

righi da RP8 a RP13, codice 47

L’indicazione nel Modello 730 deve avvenire come di seguito riepilogato:

Interessi per:

Mutui stipulati entro il 2021

Mutui stipulati o accollati o rinegoziati a partire dal 1° gennaio 2022

  • mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

Rigo E7 colonna 1

Compresi gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “7”

Rigo E7 colonna 2

Compresi gli interessi passivi su mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”

  • per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale

righi da E8 a E10, codice 10

righi da E8 a E10, codice 46

  • prestiti o mutui agrari

righi da E8 a E10, codice 11

righi da E8 a E10, codice 47

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Modello redditi PF

Questo documento fa parte del FocusDICHIARATIVI 2023