Commento
AGEVOLAZIONI, SANZIONI

Doppio binario per l’esclusione della responsabilità solidale tra cedente e cessionario

di Marco Bomben | 9 Maggio 2023
Doppio binario per l’esclusione della responsabilità solidale tra cedente e cessionario

Doppio binario per l’esclusione dalla responsabilità solidale tra cedente e cessionario dopo le novità apportate dal D.L. n. 11/2023. La prima possibilità consiste infatti nel possesso per l’acquirente di un corposo set documentale, ulteriormente integrato dal Decreto “Cessioni”. La seconda, valida in precedenza soltanto per i correntisti professionali che acquistano il credito dalla banca, consiste nel farsi rilasciare dall’istituto un’attestazione di possesso dei documenti di verifica del credito. Tale secondo binario viene allargato con il Decreto anche a tutti i cessionari che acquistano da una banca/società quotata o società del gruppo.

Profili di responsabilità del cessionario

In linea generale, in ambito superbonus è previsto che il recupero dell’importo dell’agevolazione indebitamente fruita sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione della disciplina del concorso nelle violazioni tributarie ai fini sanzionatori, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari sia per il pagamento dell’importo dell’agevolazione, sia dei relativi interessi.

Allo scopo di limitare i profili di responsabilità di fornitori e cessionari, il c.d. Decreto “Aiuti-bis” (D.L. 9 agosto 2022, n. 115) ha aggiunto la previsione per cui il “concorso nella violazione”, che fa scattare i profili di responsabilità solidale del fornitore o del cessionario è solo quello attuato “con dolo o colpa grave”.

Si rammenta che lo scudo della “responsabilità limitata” si rende applicabile ai soli crediti “generati” nei cassetti fiscali con gli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e attestazioni richiesti ex lege: viene, nella sostanza, stabilito che il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, debba acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

Con la circolare n. 33/E del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le nozioni di dolo e colpa grava devono essere intesi come riferiti alla normativa amministrativa (D.Lgs. n. 472/1997).

Il dolo, pertanto, ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente.

La colpa grave si configura, invece, in ipotesi di imperizia e negligenza grossolana, ossia quando non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Il set documentale rilevante per escludere la responsabilità solidale

Secondo quanto previsto dal nuovo comma 6-bis dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 (inserito dal D.L. n. 11/2023), ferma l’ipotesi di dolo e il divieto di acquisto dei crediti da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, ove ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette o l’astensione dal compimento delle operazioni, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è, in ogni caso, escluso con riguardo ai cessionari che:

  1. dimostrino di aver acquisito il credito d’imposta;
  2. siano in possesso della specifica documentazione (riportata di seguito) relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta.

Le due condizioni devono ricorrere congiuntamente.

Generalità interventi - set documentale

Titolo edilizio abilitativo degli interventi e nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente.

Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’ASL, oppure nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza.

Visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.

Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime.

Asseverazioni, quando obbligatorie per Legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici.

Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere.

Attestazione rilasciata dai soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi previsti in materia.

Contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Parti comuni di edifici condominiali

Delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.

Interventi di efficienza energetica

Documentazione prevista dall’art. 6, comma 1, lettere a) e c), del D.M. 6 agosto 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza.

Interventi di riduzione del rischio sismico

Documentazione prevista dal D.M. 6 agosto 2020 n. 329, di modifica del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58.

Tra i documenti elencati dalla norma non figura, invece, la documentazione fotografica o video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, dalla quale emerga l’effettività delle opere realizzate.

La nuova ipotesi di esclusione della responsabilità

Il comma 6-ter del citato art. 121 D.L. n. 34/2020 prevede che l’esclusione dalla responsabilità solidale opera anche per i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da una società quotata o da banche/società del medesimo gruppo, a condizione che il cedente rilasci un’attestazione di possesso della documentazione sopra elencata.

Pertanto, chi rileva il credito da banca/società quotata o società del loro gruppo può semplicemente farsi rilasciare un’attestazione del possesso, da parte del cedente, della documentazione. Si tratta di un’agevolazione di non poco conto se si pensa all’onerosità di predisporre interamente la lunga lista di documenti contenuti nell’elenco di cui al paragrafo precedente.

In questa situazione, ad esempio, potranno trovarsi le imprese (o i professionisti) correntisti che acquistano il credito (senza facoltà di ulteriore cessione) dall’istituto di credito o banca capogruppo.

Si noti che la carenza della già menzionata documentazione non costituisce di per sé causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può dimostrare, con ogni mezzo la propria diligenza o non gravità della negligenza (comma 6-quater).

L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’Amministrazione finanziaria, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Riferimenti normativi:

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Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023