Commento
AGEVOLAZIONI

Certificazione SOA per le spese sostenute dal 1° luglio 2023

di Devis Nucibella | 3 Maggio 2023
Certificazione SOA per le spese sostenute dal 1° luglio 2023

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10 del 20 aprile ha chiarito che per ottenere gli incentivi fiscali di cui all’art. 119 e 121, D.L. n. 34/2020, su lavori di importo superiore ad € 516.000 dal 1° luglio 2023 i lavori dovranno essere affidati esclusivamente alle imprese in possesso dell’attestato SOA al momento della firma del contratto di appalto o subappalto.

Obbligo certificazione SOA

L’art. 10-bis, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, introdotto in sede di conversione in Legge n. 38/2023, ha disposto che ai fini degli incentivi fiscali di cui all’art. 119 121, D.L. n. 34/2020, su lavori di importo superiore ad € 516.000, dal 1° gennaio 2023:

  • le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, oppure
  • le imprese subappaltatrici, in caso di contratto di subappalto,

devono essere in possesso della qualificazione SOA, di cui all’art. 84, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Solo fino al 30 giugno 2023, qualora sprovviste, le imprese possono attestare, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (o di subappalto, in caso di imprese subappaltatrici) l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA con uno degli organismi previsti dall’art. 84, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tuttavia, in questo caso, la detrazione sulle spese sostenute dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA all’impresa esecutrice (comma 3).

Applicazione certificazione SOA

A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 (comma 1)

  • a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA;
  • a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

A decorrere dal 1° luglio 2023 (comma 2)

esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.

Confermando le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con una FAQ pubblicata il 17 febbraio 2023 con una norma di interpretazione autentica, il Legislatore ha risolto alcuni dubbi circa l’obbligo di attestazione SOA. La lett. d), art. 2-ter, D.L. n. 11/2023, inserito in sede di conversione in Legge n. 38/2023, ha infatti disposto che:

  • per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione SOA oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione, risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
  • il limite di € 516.000 è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
  • le disposizioni del predetto art. 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Ora con la circolare 20 aprile 2023, n. 10/E l’Agenzia specifica ulteriormente l’ambito di applicazione della disposizione in esame fornendo i chiarimenti che vediamo di seguito.

Ambito temporale

L’art. 10-bis D.L. n. 21/2022 è entrato in vigore il 21 maggio 2022 richiedendo l’attestazione SOA per l’applicazione degli artt. 119 e 121, D.L. n. 34/2020 a decorrere dal 1° gennaio 2023 e prevedendo un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, durante il quale al momento della stipula del contratto di appalto o subappalto devono sussistere le c.d. “condizioni SOA” (in assenza dell’attestazione SOA, deve essere stato sottoscritto un contratto per l’ottenimento della stessa).

La norma ha quindi fatto sorgere dei dubbi di applicazione che la circolare n. 10/E/2023 ha cercato di risolvere dando le seguenti soluzioni.

Lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e contratti stipulati prima di tale data aventi data certa

Per fruire della detrazione o opzione di cui ai citati artt. 119121 non è mai richiesto il rispetto delle condizioni previste dall’art. 10-bis, neppure dopo il 1° luglio 2023.

Contratti di appalto o subappalto stipulati tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2022

La necessità di rispettare le condizioni previste dall’art. 10-bis sussiste soltanto nel caso in cui i lavori si protraggono oltre il 31 dicembre 2022 e soltanto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023.

Contratti di appalto o subappalto stipulati dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 con imprese che hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA

  • per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 la detrazione o opzione è ammessa, anche qualora l’impresa non ottenga l’attestazione SOA richiesta:
  • per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 la detrazione o opzione è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA.

Ambito applicativo

La circolare chiarisce che le “condizioni SOA” riguardano:

  • sia la fruizione della detrazione,
  • sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito,

relative agli interventi previsti dall’art. 119 (Superbonus) e dall’art. 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (bonus diversi dal Superbonus).

Importo dei lavori

Circa la verifica dell’importo massimo dei lavori di € 516.000 la circolare oltre a confermare che la stessa va effettuata singolarmente e autonomamente per ciascun contratto di appalto o subappalto, l’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • l’importo dei lavori va considerato al netto dell’IVA;
  • in caso di lavori affidati in subappalto l’impresa appaltatrice deve considerare il valore complessivo dell’opera mentre le imprese subappaltatrici devono considerare (soltanto) l’importo dei lavori eseguiti.

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 €, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.

Case ristrutturate e sismabonus acquisti

Come chiarito dalla predetta norma di interpretazione autentica, non sono invece applicabili:

  • alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR;
  • a quello di “case antisismiche” di cui all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013.

Riferimenti normativi:

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023