Premessa
Le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale possono formare oggetto di detrazione IRPEF nella misura del 19% (art. 15, comma 1, lett. i-decies, del TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Tali spese devono essere computate tenendo in considerazione solo quelle effettivamente rimaste a carico del contribuente e a condizione che il pagamento sia avvenuto in modalità tracciabile.
Per la medesima tipologia di spesa, a seguito di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 29 marzo 2023 - pubblicato in GU Serie Generale n. 83 del 7 aprile 2023 - è stata prevista l’introduzione graduale dell’obbligo di comunicazione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata.
Spese trasporto pubblico, condizioni per la detrazione ed indicazione nel modello Redditi
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 1, lett. i-decies) del TUIR, formano oggetto di detrazione IRPEF nella misura del 19% le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
La detrazione spetta:
- per le spese sostenute dal contribuente dichiarante;
- per le spese sostenute dal contribuente dichiarante per i familiari a carico;
- per un ammontare complessivo non superiore a 250 euro.
La soglia di spesa massima è stabilita in 250 euro complessivi, ovverosia non con riferimento al singolo soggetto abbonato, bensì per la tipologia di spesa nel suo insieme da parte del contribuente, per sé e per i familiari a carico.
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 679, della Legge n. 160/2019), la detrazione IRPEF può essere fatta valere solo a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovverosia il pagamento deve essere avvenuto in modalità tracciabile.
L’ammontare della spesa sostenuta ai fini della detrazione deve essere indicato in sede di Modello Redditi 2023, anno di imposta 2022, nel quadro RP, righi da RP8 a RP13, con codice 40.
Formano oggetto di detrazione esclusivamente le spese rimaste effettivamente a carico del contribuente, che non sia stata oggetto di rimborso.
La spesa rilevante:
- comprende le spese indicate nella sezione oneri detraibili della Certificazione Unica, esposte con codice onere 40 (Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale), punti da 341 a 352. Si tratta delle spese che hanno già formato oggetto di detrazione IRPEF in busta paga;
non possono essere indicate:
- le spese sostenute che sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali (indicate nella Certificazione Unica con il codice onere 40, punti da 701 a 706 “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione art. 51 TUIR”);
- le spese che non sono rimaste a carico del contribuente in ragione della fruizione del c.d. “bonus trasporti”. Resta ferma la detrazione per la quota parte non coperta da tale bonus.
Il c.d. “bonus trasporti” è stato introdotto dall’art. 35 del Decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91) e disciplinato dal D.M. 29 luglio 2022, n. 5.
Previa domanda di accesso al beneficio (che doveva essere trasmessa a partire dal 1° settembre 2022, e fino al 31 dicembre 2022), le persone fisiche, studenti e lavoratori, che nel 2021 avevano conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, potevano ottenere un buono per l’acquisto di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario. Tale buono poteva essere speso, a diretto scomputo del corrispettivo dovuto per l’abbonamento, sino a copertura del 100% della spesa da sostenersi, ma con un massimo di 60 euro per ciascun beneficiario.
I nuovi obblighi comunicativi ai fini della dichiarazione precompilata
A seguito di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 29 marzo 2023 - pubblicato in GU Serie Generale n. 83 del 7 aprile 2023 - si amplia ulteriormente il novero delle spese oggetto di comunicazione ai fini della dichiarazione precompilata (ex D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 4).
Il Decreto dispone che:
- gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico siano tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 (28 febbraio), una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sostenute nell’anno precedenteda persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
La comunicazione deve contenere solo le spese che sono state onorate in modalità tracciabile.
- entro la medesima data di cui sopra, tutti i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono chiamati a trasmettere una comunicazione contenente i dati dei rimborsi stessi disposti nell’anno precedente, con indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.
Non devono essere comunicati i rimborsi già indicati in Certificazione Unica (certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) né le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità che non prevedono la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
Quanto alla decorrenza dei nuovi obblighi comunicativi ai fini della precompilata:
- per quanto riguarda i periodi di imposta 2023 e 2024 (ovvero le comunicazioni da effettuarsi nel 2024 e nel 2025), la comunicazione è facoltativa. Con riferimento a tali annualità non si applicano le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata;
- l’obbligo di comunicazione entra in vigore a regime a partire dal periodo di imposta 2025 (ovvero, la prima comunicazione obbligatoriamente da presentarsi sarà quella scadente nel 2026).
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 679;
- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 78, commi 25 e 25-bis;
- D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, artt. 3 e 4;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 23;
- D.L. 17 maggio 2022, n. 50, conv. dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, art. 35;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 29 marzo 2023;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. 29 luglio 2022, n. 5.
Spese per abbonamenti trasporto pubblico al netto del bonus e nuovi obblighi di trasmissione dati ai fini della precompilata
di Sandra Pennacini | 12 Aprile 2023
Tra le spese che danno diritto alla detrazione IRPEF nella misura del 19% vi sono quelle relative all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Di seguito la disamina dell’esposizione della detrazione in sede di modello Redditi e i nuovi obblighi ai fini della trasmissione dei dati utili alla precompilata, introdotti con Decreto MEF del 29 marzo 2023.
Premessa
Le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale possono formare oggetto di detrazione IRPEF nella misura del 19% (art. 15, comma 1, lett. i-decies, del TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Tali spese devono essere computate tenendo in considerazione solo quelle effettivamente rimaste a carico del contribuente e a condizione che il pagamento sia avvenuto in modalità tracciabile.
Per la medesima tipologia di spesa, a seguito di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 29 marzo 2023 - pubblicato in GU Serie Generale n. 83 del 7 aprile 2023 - è stata prevista l’introduzione graduale dell’obbligo di comunicazione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata.
Spese trasporto pubblico, condizioni per la detrazione ed indicazione nel modello Redditi
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 1, lett. i-decies) del TUIR, formano oggetto di detrazione IRPEF nella misura del 19% le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
La detrazione spetta:
La soglia di spesa massima è stabilita in 250 euro complessivi, ovverosia non con riferimento al singolo soggetto abbonato, bensì per la tipologia di spesa nel suo insieme da parte del contribuente, per sé e per i familiari a carico.
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 679, della Legge n. 160/2019), la detrazione IRPEF può essere fatta valere solo a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovverosia il pagamento deve essere avvenuto in modalità tracciabile.
L’ammontare della spesa sostenuta ai fini della detrazione deve essere indicato in sede di Modello Redditi 2023, anno di imposta 2022, nel quadro RP, righi da RP8 a RP13, con codice 40.
Formano oggetto di detrazione esclusivamente le spese rimaste effettivamente a carico del contribuente, che non sia stata oggetto di rimborso.
La spesa rilevante:
non possono essere indicate:
Il c.d. “bonus trasporti” è stato introdotto dall’art. 35 del Decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91) e disciplinato dal D.M. 29 luglio 2022, n. 5.
Previa domanda di accesso al beneficio (che doveva essere trasmessa a partire dal 1° settembre 2022, e fino al 31 dicembre 2022), le persone fisiche, studenti e lavoratori, che nel 2021 avevano conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, potevano ottenere un buono per l’acquisto di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario. Tale buono poteva essere speso, a diretto scomputo del corrispettivo dovuto per l’abbonamento, sino a copertura del 100% della spesa da sostenersi, ma con un massimo di 60 euro per ciascun beneficiario.
I nuovi obblighi comunicativi ai fini della dichiarazione precompilata
A seguito di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 29 marzo 2023 - pubblicato in GU Serie Generale n. 83 del 7 aprile 2023 - si amplia ulteriormente il novero delle spese oggetto di comunicazione ai fini della dichiarazione precompilata (ex D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 4).
Il Decreto dispone che:
La comunicazione deve contenere solo le spese che sono state onorate in modalità tracciabile.
Non devono essere comunicati i rimborsi già indicati in Certificazione Unica (certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) né le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità che non prevedono la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
Quanto alla decorrenza dei nuovi obblighi comunicativi ai fini della precompilata:
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello 730 precompilatoSpese di trasporto
Questo documento fa parte del FocusDichiarazione 730/2023
Quali spese possono formare oggetto di detrazione IRPEF nella misura del 19%?
Le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Qual è la condizione per poter usufruire della detrazione IRPEF per le spese di trasporto pubblico?
Le spese devono essere computate tenendo in considerazione solo quelle effettivamente rimaste a carico del contribuente e il pagamento deve essere avvenuto in modalità tracciabile.
Qual è l'importo massimo per il quale è prevista la detrazione IRPEF?
La detrazione è prevista per un importo non superiore a 250 euro.
A chi spetta la detrazione per le spese di trasporto pubblico?
La detrazione spetta al contribuente dichiarante e ai familiari a carico, per un ammontare complessivo non superiore a 250 euro.
Cosa sono le spese rilevanti per la detrazione?
Le spese indicate nella sezione oneri detraibili della Certificazione Unica, esposte con codice onere 40 (Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale), punti da 341 a 352.