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AUTOVETTURE, IVA

Noleggio auto full service con indicazione separata in fattura dei servizi accessori

di Marco Bomben | 28 Aprile 2023
Noleggio auto full service con indicazione separata in fattura dei servizi accessori

Una valida alternativa per procurarsi la disponibilità di un veicolo aziendale senza sostenere l’ingente esborso economico iniziale necessario per il suo acquisto è data dal noleggio, il quale può essere di due tipi: a breve termine (ad esempio, noleggio di un’autovettura per 10 giorni) o a lungo termine (c.d. “full service”). In tale seconda ipotesi, si pone però il problema di distinguere opportunamente la quota di canone puro dai costi relativi agli eventuali servizi connessi alla gestione del veicolo (manutenzione periodica, RCA, ecc.).

Il noleggio degli autoveicoli

Il contratto di noleggio può essere:

  • a breve termine (es.: noleggio di un camioncino per 15 giorni);
  • a lungo termine per il quale il contratto è cosiddetto “full service”.

Noleggio a breve termine

Tale tipologia di noleggio risponde ad esigenze di tipo contingente.

Ad esempio, l’amministratore della società Alfa S.p.a., con sede legale a Milano, deve recarsi in aereo presso la sede di Cagliari e necessita di un’autovettura al fine di fare visita agli stabilimenti ivi ubicati. Oppure, un automezzo aziendale di proprietà è indisponibile per danni/guasti/rotture ed è quiindi in officina per le dovute riparazioni e, ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa, il contribuente ritiene conveniente sopperire con il noleggio di altro mezzo.

Trattandosi di esigenze temporanee, il contratto di noleggio a breve termine è quasi sempre redatto in formato standard e si limita a fissare:

  • un importo fisso per l’utilizzo della vettura;
  • un determinato termine di utilizzo;
  • una percorrenza chilometrica massima.

Noleggio a “lungo termine”

Con tale tipologia di contratto si configura un rapporto di locazione, nel quale una parte (concessionaria o società finanziaria) si obbliga a far godere all’altra parte (utilizzatore) una cosa mobile (veicolo) per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (canone periodico di locazione).

La circolare ministeriale 10 febbraio 1998, n. 48 individua un’ulteriore nozione di contratto di noleggio “full service” precisando che vanno individuati come tali i: “contratti misti nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula. Tali accordi contrattuali prevedono, infatti, oltre la locazione, la fornitura di una serie di servizi che vengono prestati con riferimento alla gestione del veicolo locato”.

Nel noleggio full service, oltre alla locazione vera e propria è quindi prevista la fornitura di una serie di servizi accessori, relativi alla gestione del veicolo locato, quali, ad esempio:

  • la manutenzione ordinaria;
  • l’assicurazione (RCA, incendio, kasko);
  • la tassa di proprietà;
  • il soccorso stradale;
  • la sostituzione dell’autovettura in caso di guasto;

a cui non devono essere applicate le limitazioni fiscali di norma vigenti e che di seguito andiamo ad analizzare.

La disciplina ai fini delle imposte sui redditi

Il canone periodico (tipicamente mensile) di noleggio è individuato attraverso alcuni parametri di riferimento, quali:

  • il tipo di veicolo;
  • la durata del noleggio;
  • il numero di chilometri che si prevede di effettuare.

La deducibilità del canone segue, in linea generale, la medesima disciplina fiscale che sarebbe stata applicabile in caso di acquisto diretto del veicolo.

Pertanto, la deduzione può essere:

  • integrale per i mezzi “esclusivamente” strumentali allo svolgimento dell’attività;
  • limitata al 20% (o 80% per agenti e intermediari) ed entro un limite massimo per le quote dei canoni di noleggio con o senza conducente;

Limiti ordinari di deducibilità noleggio

Tipo veicolo

Importo fiscalmente riconosciuto

Costo deducibile (20%)

Autovetture e autocaravan

3.615,20 euro

723,04 euro

Motocicli

774,69 euro

154,94 euro

Ciclomotori

413,17 euro

82,63 euro

  • limitata al 70%, ma senza alcun limite massimo, per i mezzi concessi in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta.

I limiti della sopra riportata tabella devono però essere ragguagliati ad anno. Si pensi al contratto di noleggio di un’autovettura:
- stipulato dal 1° marzo 2023 al 13 agosto 2023 (166 giorni);
- con canone di 2.000 euro.
L’importo massimo deducibile sarà parametrato al periodo considerato. Il risultato di tale operazione è di 1.644,17 euro (3.615,20 x 166/365), di conseguenza:
• la quota deducibile è pari a 1.644,17 × 20% = 328,83;
• la quota indeducibile, per differenza, è pari a 1.671,17 (2.000 - 328,83).

Come precisato dal Ministero delle Finanze con la C.M. 10 febbraio 1998, n. 48/E:

  • il limite di costo fiscalmente riconosciuto si applica esclusivamente alla quota di noleggio puro del veicolo;
  • i servizi accessori relativi alla gestione del veicolo sono deducibili nella stessa misura in cui è deducibile il costo relativo al noleggio dell’autovettura, senza sottostare ad alcun tetto massimo di spesa;
  • affinché ciò avvenga è però necessario che tali prestazioni siano esposte in fattura separatamente dal canone.

Se manca la separata indicazione in fattura, invece, la tariffa corrisposta va considerata unitariamente e rileva per intero ai fini del raggiungimento del limite imposto dal legislatore.

La Delta S.r.l. stipula un contratto di noleggio full service per un’autovettura. Il canone annuale addebitato alla società ammonta a 6.000 euro, così suddiviso:
• 4.000 euro, relativi alla componente di noleggio puro;
• 2.000 euro, relativi ai servizi accessori (separatamente indicati in fattura).
La quota deducibile per il 2023 è pari a 1.423,04 euro (3.615,20 x 20% + 2.000 x 20%).
Qualora l’importo dovuto in relazione ai servizi accessori (2.000 euro) non fosse stato indicato separatamente in fattura, Delta avrebbe potuto dedurre soltanto 723,04 euro (20% x 3.615,20).

Il trattamento ai fini IVA

L’art. 19-bis1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, prevede che l’IVA relativa al noleggio sia detraibile, nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione sull’acquisto e importazione del veicolo.

L’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall’art. 1, comma 261, lett. e), Legge n. 244/2007 dispone che l’IVA sia detraibile nella misura forfetaria del 40%, se i veicoli per i quali è corrisposta sono utilizzati solo parzialmente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione.

Detraibilità IVA noleggio veicoli stradali a motore

40%

  • 9 posti incluso il conducente;
  • massa autorizzata: massimo 3,5 tonnellate;
  • normalmente adibiti al trasporto di persone e cose;
  • diversi da trattori agricoli o forestali.

100%

  • utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa;
  • formano oggetto dell’attività propria dell’impresa.

La Gamma S.r.l. noleggia un’autovettura per una settimana, causa riparazione di un proprio automezzo aziendale, sostenendo un costo di € 400,00 + IVA al 22% (€ 88,00). Coerentemente, l’imposta addebitata in fattura sarà:
• detraibile per € 35,20;
• indetraibile per € 52,80.

Riferimenti normativi:

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