I criteri per definire gli impianti fotovoltaici come beni mobili o immobili
Ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare 36/E/2013), qualifica gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale.
In particolare, vale la seguente distinzione:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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REQUISITI
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È UN BENE IMMOBILE
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- i pannelli costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10;
- le istallazioni fotovoltaiche risultano:
- posizionate sulle pareti o su un tetto;
- realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato sussiste l’obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto (cfr. risoluzione n. 3/T del 2008 ris02008110600003).
Inoltre, l’obbligo della dichiarazione di variazione catastale sussiste quando l’impianto integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale di una percentuale almeno pari al 15%.
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È UN BENE MOBILE
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Nel caso in cui si tratti di impianti di “modesta entità”, ossia per i quali risulta soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
1
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Potenza nominale (Pn) dell’impianto fotovoltaico non superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita (U):
Pn (kW) ≤ 3 kw × U
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2
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Potenza nominale (Pn) complessiva, espressa in Kw, non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari (U) le cui parti comuni sono servite dall’impianto:
Pn (kW) ≤ 3 kw × U
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3
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Per le installazioni ubicate al suolo, il volume (V) individuato dall’intera area destinata all’intervento inferiore a 150 m3.
V (m3) ≤ 150 m3
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Il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette
Bene mobile
Nel caso in cui l’impianto fotovoltaico risulti classificato ai fini fiscali come “bene mobile”, il costo sostenuto per la sua realizzazione è deducibile:
- ex art. 102 del TUIR, a titolo di ammortamento per i titolari di reddito d’impresa (persone fisiche/ giuridiche) che impiegano tale bene nell’ambito dell’attività, nei limiti della prevista imputazione a conto economico;
- ex art. 54 del TUIR, per i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che utilizzano tale bene nella propria attività.
Il coefficiente di ammortamento applicabile alla fattispecie è pari al 9% così come previsto per le centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII, Specie 1/b - Produzione e distribuzione di energia elettrica termoelettrica).
Bene immobile
Diversamente, per l’impianto fotovoltaico che si configura come un bene immobile, il costo dell’investimento può essere portato in deduzione ai sensi dell’:
- art. 102 del TUIR, a titolo di ammortamento, per le persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d’impresa;
- art. 54 del TUIR: per i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che abbiano acquistato l'impianto nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009 e lo impieghino nell'ambito della loro attività. Si noti che ex art. 1, comma 335, della Legge n. 296/2006, il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile, secondo la procedura dell'ammortamento, se l'atto di acquisto ha avuto luogo dal 2010.
Il coefficiente di ammortamento previsto in questo caso è pari al 4%, corrispondente a quello previsto per i “fabbricati destinati all’industria” del gruppo XVII - Industrie dell’energia elettrica del gas e dell’acqua - Specie 1/b - Produzione e distribuzione di energia termoelettrica (cfr. circolare 46/E/2007).
La disciplina ai fini IVA
Anche ai fini IVA per il corretto inquadramento fiscale della fattispecie discende dalla rilevanza dell’impianto come bene mobile o immobile.
Bene mobile
La cessione di un impianto qualificabile come bene mobile, effettuata nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professionisti costituisce un’operazione imponibile da assoggettare ad IVA.
L’aliquota IVA applicabile all’acquisto o alla realizzazione dell’impianto è il 10% (art. 127-quinques della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972).
Bene immobile
Diversamente, alla cessione di un impianto fotovoltaico qualificabile come immobile, in quanto accatastato come D/1 o D/10 e quindi considerato bene strumentale per natura, è applicabile l’art. 10, comma 1, n. 8-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Pertanto, la cessione è considerata:
- esente da IVA,
- oppure assoggettata all’imposta in caso di espressa opzione nel relativo atto di cessione.
In caso di imponibilità su opzione vale la pena rammentare che, sotto il profilo procedurale, si rende applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”) in ottemperanza del quale il cessionario deve integrare la fattura del cedente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.
Sul punto è stato chiarito che le prestazioni di servizi relative all’impianto qualificabile come bene immobile saranno rese ai sensi dell’art. 6, comma 3 , del citato Decreto “IVA” e anche su di esse graverà l’obbligo di inversione contabile.
L’aliquota applicabile all’acquisto o alla realizzazione dell’impianto anche in questo caso è pari al 10%.
Si noti che secondo quanto precisato dalla C.T. Reg. Milano 1812/5/18 la compravendita della mera proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico, unitamente alle attrezzature e agli accessori tecnici, nonché ai diritti derivanti dalla convenzione per la cessione di energia al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), non configura un’operazione assimilabile alla cessione d’azienda in quanto non si ravvisa l’esistenza di “organizzazione imprenditoriale”, ossia del presupposto essenziale per poter parlare di “azienda”.
La tassazione ai fini delle imposte di registro e ipo catastali
Beni mobili
Sulla base del noto principio di alternatività IVA-registro “per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa” (art. 40, D.P.R. n. 131/1986). In linea generale, pertanto, la cessione dell’impianto fotovoltaico soggetta ad IVA sconta l’imposta di registro in misura fissa.
In particolare, nel caso di cessione a titolo oneroso di impianti fotovoltaici, soggetti a IVA, qualificati come beni mobili:
- la registrazione deve essere effettuata solo in caso d’uso se la cessione del bene mobile viene effettuata tramite contratto verbale o per scrittura privata non autenticata;
- la registrazione deve essere, invece, effettuata in termine fisso se il contratto viene concluso per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Diversamente, ove non trovi applicazione l’IVA (ad esempio, perché il cedente non è un soggetto esercente attività d’impresa, carente perciò del presupposto soggettivo per applicare il tributo) il contratto di cessione deve comunque essere assoggettato a registrazione in termine fisso, a prescindere dalla forma utilizzata per la conclusione del contratto, con applicazione dell’imposta di registro in misura pari al 3%, prevista per i trasferimenti di beni mobili, dall’art. 2, della Tariffa parte prima, allegata al TUIR.
Beni immobili
Anche nel caso di cessione a titolo oneroso di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, la disciplina fiscale ai fini dell’imposta di registro e ipo-catastale è diretta conseguenza del trattamento ai fini IVA applicabile alle disposizioni contenute nell’atto.
Se lo stesso è soggetto ad IVA, infatti, deve essere assoggettato a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, in misura fissa, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute rispettivamente nella misura del 3% e dell’1%.
Nell’ipotesi in cui le cessioni siano esenti IVA, invece, l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale con aliquota del 9%, e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute rispettivamente nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
TABELLA DI SINTESI
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CEDENTE
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TIPO IMPIANTO
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IVA
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REGISTRO E IPOCATASTALI
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Soggetto passivo IVA
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Bene mobile
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10%
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Registro 200 € con registrazione in caso d’uso se scrittura privata non autenticata
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Bene immobile strumentale
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10%
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Registro 200 €
Ipotecaria 3%
Catastale 1%
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Esente
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Bene immobile abitativo
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10%
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Registro 200 €
Ipotecaria 200 €
Catastale 200 €
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Esente
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Registro 9% (min. 1.000 €)
Ipotecaria 50 €
Catastale 50 €
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Soggetto privato
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Bene mobile
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Fuori Campo
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Registro 3%, con registrazione in termine fisso
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Bene immobile abitativo
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Registro 9% (min. 1.000 €)
Ipotecaria 50 €
Catastale 50 €
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Riferimenti normativi:
La fiscalità degli impianti fotovoltaici per imprese e professionisti
di Marco Bomben | 5 Aprile 2023
Il settore della produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili è in continua crescita, spinto dal clima di comune consapevolezza circa la necessità di sviluppare una sempre più forte alternativa alle fonti di produzione di energia elettrica di origine non rinnovabile. Appare utile, quindi, approfondire nel dettaglio le conseguenze fiscali ai fini delle imposte dirette e indirette degli impianti fotovoltaici di proprietà di imprese e professionisti.
I criteri per definire gli impianti fotovoltaici come beni mobili o immobili
Ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare 36/E/2013), qualifica gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale.
In particolare, vale la seguente distinzione:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
REQUISITI
È UN BENE IMMOBILE
Inoltre, l’obbligo della dichiarazione di variazione catastale sussiste quando l’impianto integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale di una percentuale almeno pari al 15%.
È UN BENE MOBILE
Nel caso in cui si tratti di impianti di “modesta entità”, ossia per i quali risulta soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
1
Potenza nominale (Pn) dell’impianto fotovoltaico non superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita (U):
Pn (kW) ≤ 3 kw × U
2
Potenza nominale (Pn) complessiva, espressa in Kw, non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari (U) le cui parti comuni sono servite dall’impianto:
Pn (kW) ≤ 3 kw × U
3
Per le installazioni ubicate al suolo, il volume (V) individuato dall’intera area destinata all’intervento inferiore a 150 m3.
V (m3) ≤ 150 m3
Il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette
Bene mobile
Nel caso in cui l’impianto fotovoltaico risulti classificato ai fini fiscali come “bene mobile”, il costo sostenuto per la sua realizzazione è deducibile:
Il coefficiente di ammortamento applicabile alla fattispecie è pari al 9% così come previsto per le centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII, Specie 1/b - Produzione e distribuzione di energia elettrica termoelettrica).
Bene immobile
Diversamente, per l’impianto fotovoltaico che si configura come un bene immobile, il costo dell’investimento può essere portato in deduzione ai sensi dell’:
Il coefficiente di ammortamento previsto in questo caso è pari al 4%, corrispondente a quello previsto per i “fabbricati destinati all’industria” del gruppo XVII - Industrie dell’energia elettrica del gas e dell’acqua - Specie 1/b - Produzione e distribuzione di energia termoelettrica (cfr. circolare 46/E/2007).
La disciplina ai fini IVA
Anche ai fini IVA per il corretto inquadramento fiscale della fattispecie discende dalla rilevanza dell’impianto come bene mobile o immobile.
Bene mobile
La cessione di un impianto qualificabile come bene mobile, effettuata nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professionisti costituisce un’operazione imponibile da assoggettare ad IVA.
L’aliquota IVA applicabile all’acquisto o alla realizzazione dell’impianto è il 10% (art. 127-quinques della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972).
Bene immobile
Diversamente, alla cessione di un impianto fotovoltaico qualificabile come immobile, in quanto accatastato come D/1 o D/10 e quindi considerato bene strumentale per natura, è applicabile l’art. 10, comma 1, n. 8-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Pertanto, la cessione è considerata:
In caso di imponibilità su opzione vale la pena rammentare che, sotto il profilo procedurale, si rende applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”) in ottemperanza del quale il cessionario deve integrare la fattura del cedente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.
Sul punto è stato chiarito che le prestazioni di servizi relative all’impianto qualificabile come bene immobile saranno rese ai sensi dell’art. 6, comma 3 , del citato Decreto “IVA” e anche su di esse graverà l’obbligo di inversione contabile.
L’aliquota applicabile all’acquisto o alla realizzazione dell’impianto anche in questo caso è pari al 10%.
Si noti che secondo quanto precisato dalla C.T. Reg. Milano 1812/5/18 la compravendita della mera proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico, unitamente alle attrezzature e agli accessori tecnici, nonché ai diritti derivanti dalla convenzione per la cessione di energia al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), non configura un’operazione assimilabile alla cessione d’azienda in quanto non si ravvisa l’esistenza di “organizzazione imprenditoriale”, ossia del presupposto essenziale per poter parlare di “azienda”.
La tassazione ai fini delle imposte di registro e ipo catastali
Beni mobili
Sulla base del noto principio di alternatività IVA-registro “per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa” (art. 40, D.P.R. n. 131/1986). In linea generale, pertanto, la cessione dell’impianto fotovoltaico soggetta ad IVA sconta l’imposta di registro in misura fissa.
In particolare, nel caso di cessione a titolo oneroso di impianti fotovoltaici, soggetti a IVA, qualificati come beni mobili:
Diversamente, ove non trovi applicazione l’IVA (ad esempio, perché il cedente non è un soggetto esercente attività d’impresa, carente perciò del presupposto soggettivo per applicare il tributo) il contratto di cessione deve comunque essere assoggettato a registrazione in termine fisso, a prescindere dalla forma utilizzata per la conclusione del contratto, con applicazione dell’imposta di registro in misura pari al 3%, prevista per i trasferimenti di beni mobili, dall’art. 2, della Tariffa parte prima, allegata al TUIR.
Beni immobili
Anche nel caso di cessione a titolo oneroso di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, la disciplina fiscale ai fini dell’imposta di registro e ipo-catastale è diretta conseguenza del trattamento ai fini IVA applicabile alle disposizioni contenute nell’atto.
Se lo stesso è soggetto ad IVA, infatti, deve essere assoggettato a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, in misura fissa, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute rispettivamente nella misura del 3% e dell’1%.
Nell’ipotesi in cui le cessioni siano esenti IVA, invece, l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale con aliquota del 9%, e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute rispettivamente nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
TABELLA DI SINTESI
CEDENTE
TIPO IMPIANTO
IVA
REGISTRO E IPOCATASTALI
Soggetto passivo IVA
Bene mobile
10%
Registro 200 € con registrazione in caso d’uso se scrittura privata non autenticata
Bene immobile strumentale
10%
Registro 200 €
Ipotecaria 3%
Catastale 1%
Esente
Bene immobile abitativo
10%
Registro 200 €
Ipotecaria 200 €
Catastale 200 €
Esente
Registro 9% (min. 1.000 €)
Ipotecaria 50 €
Catastale 50 €
Soggetto privato
Bene mobile
Fuori Campo
Registro 3%, con registrazione in termine fisso
Bene immobile abitativo
Registro 9% (min. 1.000 €)
Ipotecaria 50 €
Catastale 50 €
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Imposta di registroImposte ipotecaria e catastaleImmobiliAliquote
Quali sono i criteri utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per qualificare gli impianti fotovoltaici come beni mobili o immobili ai fini fiscali?
L'Agenzia delle Entrate qualifica gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale, distinguendo tra beni mobili e beni immobili.
Quali sono i requisiti per definire un impianto fotovoltaico come bene immobile?
Un impianto fotovoltaico viene considerato un bene immobile se i pannelli costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10, e se sussistono determinate condizioni riguardo alla posizione e alla realizzazione delle istallazioni fotovoltaiche.
In quali casi un impianto fotovoltaico viene classificato come bene mobile?
Un impianto fotovoltaico viene considerato un bene mobile se soddisfa determinati requisiti riguardanti la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico o il volume delle installazioni ubicate al suolo.
Come è tassato il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico qualificato come bene mobile ai fini delle imposte dirette?
Il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico qualificato come bene mobile è deducibile ai sensi dell'art. 102 del TUIR, a titolo di ammortamento per i titolari di reddito d’impresa che impiegano tale bene nell’ambito dell’attività, nei limiti della prevista imputazione a conto economico.
Qual è l'aliquota IVA applicabile all'acquisto o alla realizzazione di un impianto fotovoltaico qualificato come bene mobile?
L’aliquota IVA applicabile all'acquisto o alla realizzazione di un impianto qualificabile come bene mobile è del 10%.