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ADEMPIMENTI

La disciplina fiscale dei raccoglitori occasionali di tartufi

di Marco Baldin | 24 Aprile 2023
La disciplina fiscale dei raccoglitori occasionali di tartufi

Nel mondo della fiscalità agricola rientra, a pieno titolo, un insieme di attività connesse, quali la raccolta e vendita di tartufi. Questa attività, abbastanza diffusa in varie zone d’Italia, presenta importanti peculiarità ai fini delle imposte dirette ed indirette. Lo scopo del presente contributo è quello di fornire una sintesi inerente al trattamento fiscale di questa particolare attività.

Disciplina fiscale e quadro normativo

La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha introdotto, ai commi da 692699 dell’art. 1 delle disposizioni speciali applicabili alle cessioni di:

prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall’articolo 3 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 75”

e non più soltanto alle cessioni di tartufi.

Le imposte dirette previste per i raccoglitori occasionali sono due:

  • imposta sostitutiva nella misura di euro 100;
  • ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23%, applicata sul 78% dei corrispettivi.

La prima imposta viene applicata da quei soggetti che percepiscono, in via occasionale, redditi derivanti dalla raccolta di prodotti selvatici non legnosi, di cui alla classe ATECO 02.30.

Rientrano nella classe ATECO 02.30 i seguenti prodotti: funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni.

Raccoglitori con volume d’affari annuo inferiore a 7.000 euro

Questi soggetti sono tenuti al versamento un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali nella misura di euro 100, che deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento con codice tributo 1853.

Il versamento dell’imposta sostitutiva, in particolare, interessa le persone fisiche i cui corrispettivi percepiti dalla vendita dei sopraindicati prodotti non superino la soglia annua di 7.000 euro, in possesso del titolo di raccolta rilasciato, per uno o più prodotti, dalla Regione o da altri enti subordinati.

Sono, invece, esclusi dall’obbligo di versamento dell’imposta le persone fisiche che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo personale.

Il limite annuo di euro 7.000 va calcolato tenendo presente che tali corrispettivi non si cumulano con eventuali altri redditi del raccoglitore.

Raccoglitori con volume d’affari annuo superiore a 7.000 euro

In merito alla seconda imposta, l’art. 25-quater, D.P.R. n. 600/1973 prevede il versamento di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23%, applicata sul 78% dei corrispettivi.

Tale ritenuta trova applicazione nei confronti dei raccoglitori con corrispettivi annui d’importo superiore a 7.000 euro.

Quando applicabile, la ritenuta deve essere versata con il Modello F24, codice tributo “1040”.

Obblighi documentali e contabili

Dal punto di vista operativo i raccoglitori occasionali sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione fiscale.

I cessionari, soggetti IVA, sono obbligati a rilasciare un documento di acquisto dal quale risulti:

  • la data di cessione;
  • il nome e il cognome e il codice fiscale del cedente;
  • il codice di ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva;
  • la natura e la quantità del prodotto acquistato;
  • l’ammontare pattuito per la cessione.

I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione e a comunicare annualmente, alle Regioni di appartenenza, la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso.

A tal proposito occorre precisare che il raccoglitore che risulta essere soggetto passivo IVA, ai sensi dell’art. 34-ter del D.P.R. n. 633/1972, non potendo vantare la caratteristica di “occasionale”, dovrà emettere la fattura di vendita e non dovrà essere applicata dall’acquirente alcuna ritenuta, indipendentemente dall’ammontare dei corrispettivi.

Imposta sul valore aggiunto

Secondo l’art. 34-ter del D.P.R. 633/1972

“i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale”.

In buona sostanza, se l’ammontare dei corrispettivi non è superiore al limite annuo di euro 7.000, l’attività è qualificata occasionale, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il superamento del predetto limite comporta la perdita del requisito dell’occasionalità e l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie, con attribuzione anche del numero di partita IVA.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 8/E 2019, afferma che “i raccoglitori occasionali dei prodotti in argomento che, per l’anno 2019, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, sono coloro che, nell’anno solare 1° gennaio-31 dicembre 2018, hanno conseguito un volume d’affari non superiore a 7.000 euro”.

In sostanza, l’Agenzia ritiene applicabile la regola generale in base alla quale il regime si determina tenendo conto dei corrispettivi conseguiti nell’anno precedente, indipendentemente dall’ammontare realizzato nell’anno in corso.

Da ultimo l’art. 1, comma 698, Legge n. 145/2018 ha apportato modifiche in materia di aliquota IVA dei tartufi.

In particolare:

  • è stato previsto l’inserimento tra i prodotti agricoli, al n. 15-bis) della Tabella A, Parte I, dei tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con Decreto del Mipaaf, emanato di concerto con il Mef;
  • è stato previsto l’inserimento al n. 1-quater) della Tabella A, Parte II-bis, tra i prodotti soggetti al 5%, dei tartufi freschi o refrigerati;
  • è stato previsto l’inserimento, al n. 20-bis) della Tabella A, Parte III, tra i prodotti soggetti ad aliquota IVA in misura ridotta del 10%, dei tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

Si ricorda, inoltre, che per la cessione di tartufi non è prevista una percentuale di compensazione.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Raccoglitori di tartufi