La comunicazione Enea degli interventi effettuati
Come noto, la Legge di Bilancio 2018, al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto per effetto della realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili e che accedono alle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, in maniera analoga a quanto previsto per detrazioni fiscali relative agli interventi per la riqualificazione energetica per i quali occorre inviare le informazioni contenute nell’APE e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018 rimangono valide anche per gli anni successivi in quanto le stesse non hanno subito modifiche.
È, dunque, confermato per gli anni successivi l’invio all’Enea delle comunicazioni aventi ad oggetto:
- interventi di risparmio energetico che godono della detrazione IRPEF al 50%; 65%; 70%; 75%; 80% e 85%;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio che determinano un risparmio energetico per i quali è possibile fruire della detrazione IRPEF 50%;
- bonus facciate quando l’intervento incide sulla trasmittanza termica dell’involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso;
- bonus arredo nel caso di acquisti di determinati elettrodomestici.
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si fruisce della detrazione IRPEF 50% ma per i quali non si ottiene alcun risparmio energetico non è necessario fare alcuna comunicazione.
L’adempimento è, infatti, richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito; la trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione in commento, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, ancorché ammessi alla detrazione non comportano risparmio energetico.
Omessa comunicazione per bonus ristrutturazione e bonus mobili
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che determinano un risparmio energetico, e per il bonus arredo nel caso di acquisti di determinati elettrodomestici è sorto il problema della rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, dell’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime.
Al riguardo si fa presente che (Agenzia Entrate Interpello n. 46/2019):
- il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’Enea delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal comma 2-bis dell’art. 16 D.L. n. 63/2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento;
- l’art. 4 del D.M. n. 41/1998, reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione prevista dal citato art. 16, comma 2-bis, del D.L. n. 63/2013. Come già precisato, inoltre, la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dal predetto art. 16 del D.L. n. 63/2013.
Si può quindi ritenere che l’invio dei dati relativi agli interventi di recupero edilizio o nell’ambito del c.d. “bonus arredo”, ancorché obbligatorio, in caso di omissione, non fa venir meno il diritto a fruire della relativa detrazione.
Omessa comunicazione per bonus risparmio energetico
Per gli interventi di risparmio energetico che godono della detrazione IRPEF al 50%; 65%; 70%; 75%; 80% e 85% la comunicazione deve avvenire nei 90 giorni seguenti la fine degli interventi.
La circolare n. 19/2020 ha chiarito che il giorno a partire dal quale decorre il periodo entro il quale deve essere effettuato l’invio è individuato in quello di collaudo dei lavori ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto, se pertinente: non rileva la data di effettuazione dei pagamenti delle spese.
Nei casi in cui tecnicamente non è necessario il rilascio della certificazione relativa al collaudo, la data di fine lavori può essere attestata mediante altra documentazione rilasciata dal:
- soggetto che ha eseguito i lavori;
- tecnico che compila la scheda informativa.
In ogni caso, non può ritenersi valida un’autocertificazione rilasciata dal contribuente che intende beneficiare della detrazione in esame (circolare n. 21/2010).
L’invio della documentazione all’Enea può essere eseguito unicamente in via telematica, mediante l’applicativo messo a disposizione dell’ente sul proprio sito internet. Con circolare 23 aprile 2010, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui si renda necessario:
- correggere errori materiali compiuti in fase di compilazione;
- indicare importi di spesa diversi da quelli precedentemente comunicati (ad esempio a seguito della concessione di sconti o abbuoni);
il contribuente può modificare o integrare il contenuto della scheda precedentemente inviata all’Enea, anche oltre il termine dei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
La correzione degli errori contenuti nella documentazione originaria può essere effettuata:
- anche oltre il termine di 90 giorni dalla data di fine lavori previsto per l’invio ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione;
- mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, completa di tutte le sue parti compreso l’attestato di prestazione energetica quando richiesto, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tale comunicazione all’Enea è un requisito per fruire della detrazione per la riqualificazione energetica e la sua omessa trasmissione rappresenta una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell’agevolazione. La sua omissione può essere sanata solo mediante la remissione in bonis ex art. 2 comma 1 del D.L. n. 16/2012 (si vedano le circolari Agenzia delle Entrate n. 7/2018, n. 38/2012 e n. 13/2013, par. 2.2 e la risposta n. 70 aggiornata al 2 aprile 2013).
Remissione in bonis
Con circolare 9 maggio 2013, n. 13, quesito 2.2 l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, chiarito che la c.d. “remissione in bonis” è applicabile anche in caso di mancato invio all’Enea della documentazione relativa agli interventi ammessi di risparmio energetico entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tale istituto permette al contribuente di sanare gli omessi adempimenti di natura formale a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi o ispezioni.
Il contribuente che volesse beneficiare della “remissione in bonis” dovrà:
- effettuare la comunicazione entro il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per l’invio della documentazione;
- versare con il Mod. F24 (codice tributo 8114) la sanzione “fissa” di euro 250,00 (importo non compensabile).
Riferimenti normativi:
Bonus ordinari: quando la comunicazione Enea è vincolante
di Devis Nucibella | 7 Aprile 2023
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio l’omessa comunicazione Enea non pregiudica la spettanza della detrazione. Al contrario l’invio dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica è presupposto indispensabile per fruire della detrazione. La sua omissione può essere sanata solo mediante l’istituto della “remissione in bonis”.
La comunicazione Enea degli interventi effettuati
Come noto, la Legge di Bilancio 2018, al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto per effetto della realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili e che accedono alle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, in maniera analoga a quanto previsto per detrazioni fiscali relative agli interventi per la riqualificazione energetica per i quali occorre inviare le informazioni contenute nell’APE e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018 rimangono valide anche per gli anni successivi in quanto le stesse non hanno subito modifiche.
È, dunque, confermato per gli anni successivi l’invio all’Enea delle comunicazioni aventi ad oggetto:
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si fruisce della detrazione IRPEF 50% ma per i quali non si ottiene alcun risparmio energetico non è necessario fare alcuna comunicazione.
L’adempimento è, infatti, richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito; la trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione in commento, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, ancorché ammessi alla detrazione non comportano risparmio energetico.
Omessa comunicazione per bonus ristrutturazione e bonus mobili
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che determinano un risparmio energetico, e per il bonus arredo nel caso di acquisti di determinati elettrodomestici è sorto il problema della rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, dell’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime.
Al riguardo si fa presente che (Agenzia Entrate Interpello n. 46/2019):
Si può quindi ritenere che l’invio dei dati relativi agli interventi di recupero edilizio o nell’ambito del c.d. “bonus arredo”, ancorché obbligatorio, in caso di omissione, non fa venir meno il diritto a fruire della relativa detrazione.
Omessa comunicazione per bonus risparmio energetico
Per gli interventi di risparmio energetico che godono della detrazione IRPEF al 50%; 65%; 70%; 75%; 80% e 85% la comunicazione deve avvenire nei 90 giorni seguenti la fine degli interventi.
La circolare n. 19/2020 ha chiarito che il giorno a partire dal quale decorre il periodo entro il quale deve essere effettuato l’invio è individuato in quello di collaudo dei lavori ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto, se pertinente: non rileva la data di effettuazione dei pagamenti delle spese.
Nei casi in cui tecnicamente non è necessario il rilascio della certificazione relativa al collaudo, la data di fine lavori può essere attestata mediante altra documentazione rilasciata dal:
In ogni caso, non può ritenersi valida un’autocertificazione rilasciata dal contribuente che intende beneficiare della detrazione in esame (circolare n. 21/2010).
L’invio della documentazione all’Enea può essere eseguito unicamente in via telematica, mediante l’applicativo messo a disposizione dell’ente sul proprio sito internet. Con circolare 23 aprile 2010, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui si renda necessario:
il contribuente può modificare o integrare il contenuto della scheda precedentemente inviata all’Enea, anche oltre il termine dei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
La correzione degli errori contenuti nella documentazione originaria può essere effettuata:
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tale comunicazione all’Enea è un requisito per fruire della detrazione per la riqualificazione energetica e la sua omessa trasmissione rappresenta una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell’agevolazione. La sua omissione può essere sanata solo mediante la remissione in bonis ex art. 2 comma 1 del D.L. n. 16/2012 (si vedano le circolari Agenzia delle Entrate n. 7/2018, n. 38/2012 e n. 13/2013, par. 2.2 e la risposta n. 70 aggiornata al 2 aprile 2013).
Remissione in bonis
Con circolare 9 maggio 2013, n. 13, quesito 2.2 l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, chiarito che la c.d. “remissione in bonis” è applicabile anche in caso di mancato invio all’Enea della documentazione relativa agli interventi ammessi di risparmio energetico entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tale istituto permette al contribuente di sanare gli omessi adempimenti di natura formale a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi o ispezioni.
Il contribuente che volesse beneficiare della “remissione in bonis” dovrà:
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Bonus mobili e grandi elettrodomesticiRiqualificazione energeticaSpese per interventi di recupero edilizio
Quali sono le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018 riguardo all'invio delle informazioni all'Enea?
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, in maniera analoga a quanto previsto per detrazioni fiscali relative agli interventi per la riqualificazione energetica. Le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018 rimangono valide anche per gli anni successivi in quanto le stesse non hanno subito modifiche.
Quali sono le informazioni che devono essere trasmesse all’Enea riguardo agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico?
Si devono trasmettere le informazioni contenute nell’APE e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
A quali interventi edilizi e tecnologici si riferisce l'obbligo di comunicazione all'Enea?
L’obbligo di comunicazione all’Enea riguarda gli interventi di risparmio energetico che godono della detrazione IRPEF al 50%; 65%; 70%; 75%; 80% e 85%; interventi di recupero del patrimonio edilizio che determinano un risparmio energetico; bonus facciate quando l’intervento incide sulla trasmittanza termica dell’involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso; bonus arredo nel caso di acquisti di determinati elettrodomestici.
Cosa succede se non si trasmettono le informazioni all’Enea riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio o al bonus arredo?
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che determinano un risparmio energetico, e per il bonus arredo nel caso di acquisti di determinati elettrodomestici, non è prevista la perdita del diritto alla detrazione in caso di mancata trasmissione delle informazioni.
Entro quale termine deve avvenire la comunicazione all’Enea per gli interventi di risparmio energetico?
La comunicazione deve avvenire entro 90 giorni dalla fine degli interventi.